La Cassazione nega il risarcimento al paziente che, per l’effetto dell’intervento di altri medici, non è riuscito a ricostruire il nesso di causalità
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Il collegamento tra prestazione medica e disturbi
Interventi successivi di altri medici
L’incidenza di altri interventi medici

Il collegamento tra prestazione medica e disturbi

Se non vi è nesso causale tra la prestazione del medico e i disturbi accusati dal paziente, è inutile che il giudice chiamato a giudicare la colpa medica si soffermi a esaminare i profili soggettivi della eventuale responsabilità del professionista.
Non ha dubbi un proposito la Corte di cassazione, che si è confrontata con la questione nella pronuncia numero 15108/2021 qui sotto allegata.

Interventi successivi di altri medici

Si pensi al caso in cui il quadro clinico del paziente risulti alterato dai successivi interventi di altri professionisti: in tale ipotesi non è possibile accertare il nesso di causalità tra la prestazione professionale del sanitario e i disturbi dell’assistito, che quindi, non può essere risarcito.
Il medico, del resto, non può rispondere di danni che non sono con certezza riconducibili alla sua originaria prestazione.

L’incidenza di altri interventi medici

Nel caso di specie, a essere contestato in giudizio era l’operato di un dentista, accusato dal paziente di non aver eseguito a regola d’arte le prestazioni odontoiatriche richieste.
Il presunto danneggiato, infatti, lamentava che dopo l’intervento del sanitario aveva iniziato ad accusare dei fastidiosi scricchiolii alla mandibola, acufeni e vertigini e che, quindi, si era dovuto rivolgere a un altro professionista.
Proprio l’intervento del nuovo sanitario gli ha però precluso il risarcimento: non è stato possibile ricostruire il nesso causale e il paziente, in Cassazione, invece di impugnare le statuizioni in merito all’eziologia del danno, si è soffermato sulla presunta violazione delle regole in materia di riparto dell’onere probatorio.
Dichiarata inammissibile la sua impugnazione, l’uomo non potrà che rinunciare al risarcimento.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/