Affinché l’adito giudice amministrativo possa sindacare la censurata valutazione tecnico-discrezionale di inappropriatezza dei ricoveri entro il rigoroso perimetro della macroscopica erroneità e/o della manifesta illogicità, è necessario, da parte di chi ne abbia interesse, l’assolvimento di un onere di allegazione particolarmente puntuale, che vada a contestare e scardinare i presupposti fattuali dell’anzidetta valutazione tecnico-discrezionale o, ancora, che vada a dimostrare l’erronea applicazione delle regole tecniche di settore, così da dimostrare che il giudizio sotteso all’atto impugnato non è semplicemente opinabile, bensì ictu oculi errato e/o illogico.

Ad un simile risultato la parte può addivenire soltanto attraverso un puntuale, approfondito, dettagliato onere di allegazione, facendosi carico, cioè, di evidenziare per ciascuna contestazione mossa dall’amministrazione quali sono gli elementi di fatto erroneamente considerati (e perché) e/o quali sono le regole specialistiche (di tipo medico o di altra natura) che non sono state rispettate (e perché).

Ove siano implicati giudizi e valutazioni specialistici da parte dell’amministrazione è evidente che una contestazione puntuale dovrà essere verosimilmente supportata da un riscontro di tipo tecnico, chiaro e preciso, che offra all’organo giudicante lo spunto per mettere in discussione quanto ritenuto dall’amministrazione, servendosi, a sua volta, per le cognizioni che esso non possegga, di un ausilio di tipo peritale, attraverso gli istituti della verificazione o della consulenza tecnica.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 20-03-2019) 12-06-2019, n. 979

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2007, proposto da

C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, corso Garibaldi, 103;

contro

A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Sasso, con domicilio eletto presso gli uffici dell’A.S., in Salerno, corso Garibaldi, 5;

Regione Campania, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della nota del 10 maggio 2007, prot. n. (…), recante la decurtazione di somme per inappropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo
1. Col ricorso in epigrafe, la C.C. s.p.a. (in appresso, S. o Casa di Cura) impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota del 10 maggio 2007, prot. n. (…), con la quale il Direttore generale dell’A.S. aveva applicato, per l’anno 2006, la decurtazione di Euro 236.544,00 per esubero dei DRG (diagnosis-related group, ossia raggruppamenti omogenei di diagnosi) “ad alto rischio di inappropriatezza” trattati in regime di ricovero ordinario in rapporto alle quote percentuali previste per i ricoveri in regime di day hospital (ossia riferiti alle prestazioni medico-diagnostiche e intesi quale modalità organizzativa di assistenza ospedaliera nella quale il paziente rimane nella struttura solo il tempo necessario per accertamenti, esami o terapie e poi ritorna al proprio domicilio senza occupare un posto letto) e per i ricoveri in regime di day surgery (ossia riferiti alle prestazioni chirurgiche e intesi quale possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici, od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive, in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno, o con eventuale pernottamento, in anestesia locale, loco-regionale o generale).

2. A sostegno dell’esperito gravame, deduceva, in estrema sintesi, che: a) l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento con esso definito; b) in difetto di istruttoria e di motivazione, nonché in violazione dell’affidamento riposto dalla Casa di Cura nella remunerabilità delle prestazioni sanitarie erogate, lo sconfinamento dei DRG in regime di ricovero ordinario sarebbe stato accertato in base al calcolo puramente matematico della quota erogabile di esse e senza apposita verifica delle condizioni cliniche di appropriatezza delle prestazioni sanitarie in parola; c) inoltre, con riferimento ai ricoveri ordinari eseguiti in eccedenza rispetto alla proporzione con i ricoveri in regime sia di day hospital sia di day surgery, illegittimamente le remunerazioni delle prestazioni in eccedenza sarebbero state interamente decurtate, anziché essere ridotte nella misura corrispondente alle tariffe proprie dei predetti ricoveri in regime di day hospital e di day surgery; d) per di più, non sarebbe stato imputato, a titolo di compensazione, nelle remunerazioni dei DRG eccedenti in regime di ricovero ordinario il ‘credito prestazionale’ derivante dal maggior quantitativo di ricoveri in regime di day hospital e di day surgery rispetto ai parametri previsti; e) lo sforamento dei ricoveri eseguiti in regime ordinario sarebbe stato, poi, contestato oltre il termine di 120 giorni all’uopo previsto dall’accordo AIOP recepito nella delibera della Giunta regionale della Campania n. 6884 del 13 ottobre 1998.

3. Costituitasi l’intimata A.S., eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta dalla S..

4. All’udienza pubblica del 20 marzo 2019, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione
1. In rito, va disattesa l’eccezione di inammissibilità ricollegata dall’A.S. all’omessa tempestiva impugnazione delle prodromiche delibere della Giunta regionale della Campania (DGRC) n. 6490 del 30 novembre 2001 e n. 4847 del 25 ottobre 2002 (individuanti le soglie di ammissibilità in ricovero ordinario relative ai DRG contenuti nell’allegato 2C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, nonché ad ulteriori 14 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, se erogati in regime ordinario), di cui – a dire di parte resistente – gli atti impugnati sarebbero vincolativamente applicativi.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, da un lato, soltanto con l’adozione di questi ultimi si è prodotto un effetto immediatamente e concretamente lesivo nella sfera giuridica della ricorrente e che, d’altro lato, la medesima ricorrente ha contestato aspetti dell’esercizio della potestà pubblica – quali la correttezza del modus operandi, la congruenza dei criteri applicati, la ragionevolezza delle scelte compiute in sede di applicazione delle decurtazioni per inappropriatezza dei ricoveri eseguiti – che, con tutta evidenza, non assumono un contenuto interamente vincolato rispetto alle previsioni che governano lo specifico settore ed alle finalità assegnate all’amministrazione sanitaria.

2. Nel merito, il ricorso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.

3. In primis, non è accreditabile l’ordine di doglianze secondo cui, in difetto di istruttoria e di motivazione, nonché in violazione dell’affidamento riposto dalla Casa di Cura nella remunerabilità delle prestazioni sanitarie erogate, lo sconfinamento dei DRG in regime di ricovero ordinario sarebbe stato accertato in base al calcolo puramente matematico della quota erogabile di essi e senza apposita verifica delle condizioni cliniche di appropriatezza delle prestazioni sanitarie in parola (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.b).

3.1. In argomento, giova rammentare che:

– il D.P.C.M. 29 novembre 2001 (“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”), aveva individuato come “inappropriati” i ricoveri effettuati in regime ordinario o in day hospital per casi che avrebbero potuto essere trattati in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse, contestualmente all’approvazione di un elenco allegato di 43 DRG “ad alto rischio di inappropriatezza”, affidando alle Regioni sia il compito di indicare un valore soglia di ammissibilità oltre il quale l’erogazione dei 43 DRG viene considerata inappropriata, sia quello di individuare eventualmente ulteriori DRG da sottoporre a soglia;

– in attuazione del citato D.P.C.M. del 29 novembre 2001, la Regione Campania individuava, oltre ai 43 DRG definiti a livello statale, ulteriori 14 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, per i quali erano fissate soglie massime di ammissibilità del numero di ricoveri ordinari con degenza superiore ad un giorno (elevando quindi a 57 il numero complessivo dei DRG), oltre a disincentivazioni tariffarie in caso di superamento delle soglie prefissate (DGRC n. 6490 del 30 novembre 2001 e n. 4847 del 25 ottobre 2002);

– tali soglie di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario per i DRG ad elevato rischio di inappropriatezza erano ulteriormente aggiornate con successiva DGRC n. 546 del 30 marzo 2007 (introduttiva anche del modulo del day service, intermedio tra il day hospital e la specialistica ambulatoriale), in attuazione dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che, all’art. 4, impegnava le Regioni ad una riduzione dell’assistenza ospedaliera erogata garantendo, entro l’anno 2007, il mantenimento dei tassi di ospedalizzazione per ricoveri ordinari tendenzialmente entro il valore di 180 ricoveri per mille abitanti residenti di cui, di norma, il 20% costituito da ricoveri diurni.

In particolare, in tale contesto, la DGRC n. 6490 del 30 novembre 2001 stabiliva:

– “di incentivare le attività di day-surgery modificando le tariffe di day-surgery per i DRG indicati nella tabella allegata fissandole all’80% della corrispondente, vigente, tariffa del ricovero ordinario, nelle more di una generale revisione delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera attraverso una rilevazione più precisa dei costi di produzione”;

– “di corrispondere per i ricoveri ordinari con degenza superiore ad 1 giorno, eccedenti il numero atteso indicato nella colonna 5 della tabella allegato 2, la corrispettiva tariffa del ricovero ordinario abbattuta del 30% per le strutture pubbliche e per le case di cura provvisoriamente accreditate di fascia A, mentre per le case di cura provvisoriamente accreditate di fascia B e C la tariffa sarà abbattuta del 20% in via transitoria per il solo anno 2002 … sono fatti salvi i casi per i quali la necessità del ricovero ordinario continuativo sia motivata per problemi clinico-assistenziali rilevabili dalla documentazione clinica”.

Nel contempo, la DGRC n. 4847 del 25 ottobre 2002 stabiliva che le prestazioni di DRG ad alto rischio di inappropriatezza, “se effettuate in regime di ricovero ordinario in eccedenza alle soglie di ammissibilità indicate, saranno remunerate con la tariffa prevista per il day hospital corrispondente limitata ad un solo accesso”.

3.2. Ciò posto, è da ritenersi che l’A.S. abbia fatto buon governo dei criteri di determinazione dei ricoveri ordinari dettati dalla suindicata disciplina programmatoria statale e regionale.

Ed invero, a fronte della mancata dimostrazione, da parte ricorrente, di specifiche e concrete circostanze cliniche giustificative, lo sforamento delle soglie di ammissibilità dei ricoveri ordinari praticati per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza ha comportato – e non avrebbe potuto non comportare – l’applicazione delle tariffe ridotte corrispondenti, rispettivamente, ai ricoveri in day hospital e in day surgery in base al rigoroso criterio proporzionale di calcolo all’uopo previsto dai richiamati atti normativo-programmatori (inoppugnati e ormai inoppugnabili) a presidio delle primarie esigenze di efficientamento delle risorse dedicate all’assistenza ospedaliera e di contenimento della spesa connessa.

3.3. Le contestazioni di inappropriatezza e le conseguenti decurtazioni applicate dall’A.S. nei confronti della S. neppure trovano, d’altronde, – come accennato – compiuta smentita nelle allegazioni attoree.

In questo senso, occorre rimarcare che, affinché l’adito giudice amministrativo possa sindacare la censurata valutazione tecnico-discrezionale di inappropriatezza dei ricoveri entro il rigoroso perimetro della macroscopica erroneità e/o della manifesta illogicità, è necessario, da parte di chi ne abbia interesse, l’assolvimento di un onere di allegazione particolarmente puntuale, che vada a contestare e scardinare i presupposti fattuali dell’anzidetta valutazione tecnico-discrezionale o, ancora, che vada a dimostrare l’erronea applicazione delle regole tecniche di settore, così da dimostrare che il giudizio sotteso all’atto impugnato non è semplicemente opinabile, bensì ictu oculi errato e/o illogico.

Come detto, ad un simile risultato la parte può addivenire soltanto attraverso un puntuale, approfondito, dettagliato onere di allegazione, facendosi carico, cioè, di evidenziare per ciascuna contestazione mossa dall’amministrazione quali sono gli elementi di fatto erroneamente considerati (e perché) e/o quali sono le regole specialistiche (di tipo medico o di altra natura) che non sono state rispettate (e perché).

Ove siano implicati giudizi e valutazioni specialistici da parte dell’amministrazione è evidente che una contestazione puntuale dovrà essere verosimilmente supportata da un riscontro di tipo tecnico, chiaro e preciso, che offra all’organo giudicante lo spunto per mettere in discussione quanto ritenuto dall’amministrazione, servendosi, a sua volta, per le cognizioni che esso non possegga, di un ausilio di tipo peritale, attraverso gli istituti della verificazione o della consulenza tecnica.

In un caso analogo, il Consiglio di Stato, nel delibare i rilievi di inadeguatezza mossi dall’amministrazione, ha avuto modo di evidenziare come “le Case di Cura non hanno fornito alcuna documentazione medica in grado di rimettere in discussione i giudizi espressi in seguito alle verifiche tecnico-sanitarie” (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2015, n. 4337).

Ebbene, nella specie, la S. nulla ha in concreto comprovato circa la pretesa appropriatezza dei ricoveri ospedalieri in regime ordinario erogati oltre la soglia di ammissibilità prevista per i DRG di cui al D.P.C.M. del 29 novembre 2001 ed alle DGRC n. 6490 del 30 novembre 2001 e n. 4847 del 25 ottobre 2002, in rapporto alle quote percentuali previste per i ricoveri in regime di day hospital e di day surgery.

3.4. A quanto sopra è appena il caso di soggiungere che l’A.S. ha pure ipotizzato, senza, però, ottenere la collaborazione della S., l’adozione di un metodo statistico di rilevazione delle prestazioni di DRG inappropriate inteso a superare le rigidità implicate dal sistema delle quote percentuali enucleato nelle richiamate DGRC n. 6490 del 30 novembre 2001 e n. 4847 del 25 ottobre 2002.

Al riguardo, nella nota del Nucleo Aziendale V.P. prot. n. (…) del 10 dicembre 2003 si riferisce che:

“Il metodo del campionamento statistico è stato concordato perché non era in alcun modo ipotizzabile che si potessero controllare circa 3.000 cartelle cliniche in tempi accettabili.

Il NAVPS, proprio per rendere condiviso il metodo da applicare, ha elaborato due possibilità operative per attuare il controllo, lasciando la scelta fra quale delle due modalità fosse considerata più idonea alle Case di Cura, con l’intento di giungere ad un accordo fra le parti. Accordo che non è stato possibile raggiungere a causa dell’assunzione di un atteggiamento comprensibilmente ostruzionistico da parte di codesta Casa di Cura, anche se non conforme alle disposizioni regionali.

La proposta avanzata da parte del NAVPS di applicare il metodo dell’inferenza statistica, processo attraverso il quale si ottengono conclusioni su un’intera popolazione in base ad un campione, per quanto non scevro da un certo grado di incertezza proprio dei metodi statistici, scaturiva dalla necessità di attuare in tempi brevi il controllo, per venire incontro alle esigenze anche economiche di codesta Casa di Cura e nello stesso tempo garantire l’assoluta trasparenza e casualità nella modalità di esecuzione del controllo stesso.

La tecnica del passo di campionamento aveva lo stesso fine, cioè quello di dimostrare che la scelta del campione veniva effettuata in modo assolutamente casuale in quanto non dipendente dalla volontà dell’operatore.

Il test di ipotesi, scelto quale modalità applicativa statistica nel caso proposto come ‘ipotesi A’, si basa sull’assunto che l’ipotesi (definita ipotesi nulla) che si vuole dimostrare e per la quale è stato calcolato il margine di errore (errore α) sia quella reale. Nel nostro caso l’ipotesi era ‘la non sussistenza dei requisiti clinici e socioeconomici che consentissero il regime del day surgery’, e che per tale motivo i casi fossero stati trattati in regime di ricovero ordinario. L’applicazione di tale modalità definita ‘ipotesi A’ è però stata rifiutata nel corso degli incontri del luglio e settembre c.a. La seconda ipotesi, individuata come ‘ipotesi B’ nella nostra proposta, rappresentava in qualche modo un compromesso fra il sistema statistico (applicazione del tesi di ipotesi, calcolo dell’errore α) e un sistema con un margine di errore da parte della Casa di Cura (rappresentato dalla variabilità percentuale) più ampio, sul quale, proprio perché basato su logiche di ‘adattamento’, non era possibile applicare il metodo rigorosamente scientifico dell’ipotesi A. Su questa seconda ipotesi (B) si era raggiunto un accordo, nel quale era compresa la disponibilità a ridiscutere il calcolo del numero di cartelle cliniche per ciascun DRG, ma il rappresentante legale di codesta Casa di Cura voleva estrapolare i ricoveri dei primi tre mesi 2002 dal calcolo percentuale, clausola non accettata da questa Azienda.

Per quanto riguarda la numerosità del campione, questa è stata nel verbale proposto definita ‘standard’. La numerosità del campione dipende dalla frequenza attesa del fattore oggetto di studio (nel nostro caso la sussistenza dei requisiti di non idoneità al regime di day surgery), dove tanto maggiore sarà la frequenza attesa tanto più piccolo sarà il campione da studiare … Ciò premesso, questa Azienda prende atto che l’applicazione di un metodo statistico, nella fattispecie il campionamento, seppure con tutte le limitazioni dovute all’applicazione di un metodo in qualche modo “modulato” per venire incontro alle esigenze anche organizzative di codesta Casa di Cura, non ha sortito alcuna condivisione di intenti. Si procederà pertanto all’abbattimento dei ricoveri ordinari eccedenti la soglia stabilita, ai sensi dell’art. 10 della delibera regionale n. 6490/2001″.

3.5. Nessuna lesione del legittimo affidamento è, infine, predicabile in capo alla S. quanto alla remunerazione dei ricoveri ordinari effettuati in esubero rispetto alla soglia di ammissibilità consentita.

Innanzitutto, e in via dirimente, nel caso in esame, non si tratta di attività regolare attuata extrabudget, ma di erogazione di prestazioni rivelatesi inappropriate in base ai criteri perspicuamente enunciati dalla disciplina programmatoria in materia e appieno conoscibili dalla struttura interessata, le quali erano, quindi, insuscettibili di ingenerare qualsivoglia affidamento tutelabile nella loro remunerazione (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 25 settembre 2018, n. 5511).

In via più generale, e ad ulteriore suffragio della sostanziale congruità del sistema di decurtazione applicato nei confronti della S. e della relativa tempistica, giova, poi, rammentare che la Corte costituzionale, con argomentazioni riferite al campo di materia ha sottolineato l’importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l’autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può prescindere dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibile e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte cost., 28 luglio 1995, n. 416). In particolare, la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l’urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte cost., 23 luglio 1992, n. 356).

La linea interpretativa rappresentata in questa sede è, in effetti, la sola che consente di bilanciare il ‘nucleo irriducibile’ del diritto alla salute con i limiti imposti da imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 2 maggio 2006, n. 8; TAR Campania, Napoli, sez. I, 20 dicembre 2012, n. 5280; 26 giugno 2013, n. 3339; 28 aprile 2014, n. 2342).

4. Non è, poi, fondatamente sostenibile che, con riferimento ai ricoveri ordinari eseguiti in eccedenza rispetto alla proporzione con i ricoveri in regime sia di day hospital sia di day surgery, illegittimamente le remunerazioni delle prestazioni in esubero sarebbero state interamente decurtate, anziché essere ridotte nella misura corrispondente alle tariffe proprie dei predetti ricoveri in regime di day hospital e di day surgery (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.c).

E’, infatti, sufficiente esaminare la tabella allegata alla gravata nota del 10 maggio 2007, prot. n. (…), e, segnatamente, le diciture riportate in testa alle relative colonne (indicanti il numero di ricoveri, i giorni di degenza, le quote percentuali dei ricoveri in regime ordinario, di day hospital e di day surgery, la soglia massima e la quota percentuale di eccedenza dei ricoveri ordinari, la tariffa dei ricoveri ordinari e dei ricoveri in day hospital e in day surgery, l’importo complessivamente fatturato dalla Casa di Cura, la misura dell’abbattimento applicato), nonché raffrontare le cifre riprodotte all’interno dei righi ad esse sottostanti e corrispondenti ai singoli DRG, per avvedersi della circostanza che l’A.S. non ha interamente decurtato le remunerazioni delle prestazioni di assistenza ospedaliera eccedenti in regime di ricovero ordinario, ma ha, invece, correttamente applicato a queste, in conformità alle disposizioni impartite con le DGRC n. 6490 del 30 novembre 2001 e n. 4847 del 25 ottobre 2002, le tariffe ridotte spettanti per le omologhe prestazioni in regime di day surgery e di day hospital, operando proporzionali abbattimenti sugli importi fatturati dalla Casa di Cura.

5. Fuori sesto è, ancora, l’assunto attoreo a tenore del quale in favore della S. avrebbe dovuto imputarsi, a titolo di compensazione, nelle remunerazioni dei DRG eccedenti in regime di ricovero ordinario il ‘credito prestazionale’ derivante dal maggior quantitativo di ricoveri in regime di day hospital e di day surgery rispetto ai parametri previsti (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.d).

Tale assunto, oltre a non trovare appiglio in alcuna previsione normativa o programmatica, sconta una duplice aporia: – da un lato, la reciproca ‘infungibilità’ dei vari DRG ai fini dell’invocata compensazione, stante il distinto assetto tariffario riservato a ciascuno di essi e stante la ripartizione tra DRG ‘medici’ di cui alla DGRC n. 4847 del 25 ottobre 2002, trattabili in day hospital, e DRG ‘chirurgici’ di cui alla DGRC n. 6490 del 30 novembre 2001, trattabili in day surgery; – d’altro lato, la connotazione (non già in termini di ‘soglia massima’, quale la quota riservata ai ricoveri ordinari, bensì) in termini di ‘target minimo’ rivestita dalla quota riservata ai ricoveri in day hospital e in day surgery, il cui superamento ben può inquadrarsi a guisa di erogazione virtuosa dell’assistenza ospedaliera e, in quanto tale, non può considerarsi produttivo risparmio compensabile col sanzionato surplus di ricoveri ordinari.

6. Priva di pregio è pure la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’applicazione delle decurtazioni per inappropriatezza dei ricoveri praticati (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.a, n. 4.a, n. 6 e n. 8).

Ed invero, come evincesi dalle note dell’A.S. prot. n. (…) ABF e n. 899056 ABF del 23 maggio 2007, già prima dell’emissione della gravata nota del 10 maggio 2007, prot. n. (…), la S. è stata destinataria di contestazioni circa l’inappropriatezza dei DRG trattati nell’anno 2006 ed è stata, quindi, posta in condizioni di interloquire con l’amministrazione sanitaria.

Non senza soggiungere che la natura vincolata degli atti impugnati rende applicabile il disposto dell’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, a norma del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr., in tal senso, TAR Campania, Napoli, sez. I, 27 febbraio 2018, n. 1281, con riferimento ai similari atti di definizione degli importi liquidabili a seguito di regressione tariffaria).

7. Non riveste, infine, portata infirmante la denunciata circostanza che lo sforamento dei ricoveri eseguiti in regime ordinario sarebbe stato, ancora, contestato oltre il termine di 120 giorni all’uopo previsto dall’accordo AIOP recepito nella delibera della Giunta regionale della Campania n. 6884 del 13 ottobre 1998 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.f, n. 4.f, n. 6 e n. 8).

Ciò, innanzitutto, perché detto termine non è configurabile, all’evidenza, come perentorio, bensì come ordinatorio-acceleratorio.

Poi, perché, in ragione di una tempistica oggettivamente complessa, è fisiologica la sopravvenienza della determinazione di sforamento della soglia dei ricoveri ordinari consentiti per i DRG “ad alto rischio di inappropriatezza” (determinazione che costituisce l’adempimento di un preciso e ineludibile obbligo, finalizzato a razionalizzare le non illimitate risorse finanziarie necessarie a remunerare le prestazioni sanitarie) soltanto ad uno stato avanzato di erogazione annuale del servizio, ferma restando la concreta possibilità, per le strutture accreditate, di verificare detto sforamento alla stregua dei parametri oggettivi enucleati dalle disposizioni normative e programmatiche di settore.

8. In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto.

9. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la C.C. s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore dell’A.S..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Referendario