E’ corretto ritenere che ai giovani medici, interessati ai corsi di specializzazione, debbano assicurarsi tempi di attesa ragionevoli e il più possibile brevi, ma senza che siano ammissibili, a questo scopo, eccezioni ai principi di imparzialità e certezza delle situazioni giuridiche, in rapporto ai quali sono fissati – come avviene per ogni procedura concorsuale – termini perentori, per la maturazione dei requisiti di accesso previsti dalla legge.
Nel caso di specie, la normativa di riferimento di rango primario è l’art. 2, comma 433, della legge n. 244 del 2007, nel quale è con nettezza affermato che l’ ammissione alle scuole di specializzazione è riservata ai soli laureati in medicina che – non solo abbiano superato le prove del concorso per l’accesso alle SSM – ma che abbiano altresì conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale “entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato”.
Le prescrizioni sopra riportate sono vincolanti e non possono essere contestate, se non sollevando questione di costituzionalità: questione che, ad avviso del Collegio, appare comunque manifestamente infondata.
Pubblicato il 14/08/2019
N. 10532/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
….
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gianluca Clemente non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 4 dicembre 2017 per l’ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2016-2017 nella parte in cui, nonostante l’esito positivo della prova disputata, non include parte ricorrente quale candidato vincitore a causa della mancanza del titolo di abilitazione al momento dell’espletamento della prova;
b) del provvedimento di approvazione della graduatoria nella parte in cui esclude dalla graduatoria stessa parte ricorrente in quanto non ancora abilitato alla data del 29 dicembre 2017;
c) dell’art. 4 del bando di concorso nella parte in cui prevede che “ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.130/2017, il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’A.A. 2016/2017 al 29 dicembre 2017, consegua l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta” e dell’art. 1 del detto bando ove fissa al 29 dicembre 2017 la data di inizio delle attività didattiche;
d) del bando di concorso nella parte in cui indica al 29 novembre 2017 la data della prova di ammissione;
e) dell’O.M. nella parte in cui fissa al 15 febbraio 2017 la data per lo svolgimento del test di ammissione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PARAFIORITI ANDREA il 3 gennaio 2019:
per l’annullamento
del bando di concorso, già impugnato con il ricorso, anche nella parte in cui, in ipotesi di vacanza di posti perché non “optati (e quindi mai assegnati)” nonché “ancorchè assegnati, risulta essere stati oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari prima dell’avvio delle attività didattiche” (cfr. nota del Ministero resa su ordine del G.A. nell’ambito della riapertura graduatoria che ci occupa), non consente di provvedere alla contestuale proroga del termine del 29 dicembre 2017 quale inizio delle attività didattiche;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – Con ricorso notificato al MIUR il 15 gennaio 2018 e depositato in pari data il dottor….., dopo avere premesso di essersi laureato in Medicina e Chirurgia nella sessione di luglio 2017, esponeva di essersi iscritto alla prima sessione utile dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di frequentare (al momento della presentazione del ricorso) il tirocinio propedeutico al sostenimento della relativa prova di esame, calendarizzata per il giorno 15 febbraio 2018.
Il ricorrente aveva già preso parte al concorso bandito dal MIUR per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia, svoltosi in data 28.11.2017, dove si era collocato in posizione utile quale vincitore, presso la scuola di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica di Messina con il punteggio di 94,75, superiore a quello dell’ultimo ammesso alla scuola predetta. Tuttavia, in esecuzione dei provvedimenti impugnati ed in particolare del provvedimento di approvazione della graduatoria, egli era stato escluso dal concorso per non avere ottenuto il titolo di abilitazione all’esercizio della professione di medico, entro il termine fissato dal bando del 29.12.2017 (coincidente con l’inizio delle attività didattiche per tutti gli specializzandi), la cui osservanza era resa oggettivamente impossibile in quanto la prova di abilitazione cadeva in data successiva (15.2.2018) al termine predetto.
2. – Avverso gli atti in epigrafe indicati – e, in particolare, avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria nella parte in ha escluso dalla stessa il ricorrente, perché non ancora abilitato alla data del 29 dicembre 2017 – il dott. … ha proposto il ricorso all’odierno vaglio, il cui accoglimento è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione del Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Violazione degli artt. 34 e ss. del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Violazione dei principi in materia concorsuale. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione del principio del favor partecipationis. Lesione del principio del legittimo affidamento. Sviamento di interesse. Violazione della gerarchia delle fonti, esorbitanza normativa e ancora sulla violazione della normativa ministeriale: il bando del 29 settembre 2017, con riguardo alla data di indizione della prova, si porrebbe in aperta violazione con le norme del Regolamento; secondo il D.P.R. 20 aprile 2015, n. 48, infatti, la prova si deve tenere entro il 30 aprile di ogni anno (ed entro il 31 maggio secondo il nuovo Regolamento attualmente in vigore); sostiene il ricorrente che “una volta trascorso il 30 aprile 2017, difatti, nessun bando poteva essere emesso a meno di una espressa deroga dettata dal nuovo Regolamento in itinere di approvazione che, tuttavia, nella specie non c’è….”; per spiegare la sussistenza dell’interesse a coltivare la censura in esame il ricorrente sostiene che “i posti, in ipotesi di concorso legittimamente bandito entro il mese di maggio 2018, inoltre, stante la scelta ministeriale di non bandire in tempo utile il concorso per l’anno accademico 2016/17, risulterebbero verosimilmente raddoppiare, ragion per cui parte ricorrente avrebbe anche in tal senso interesse ad evitare che i posti oggi banditi siano, illegittimamente, distribuiti in suo danno….”;
II. Violazione degli artt. 3, 34, 97 e 117 della Costituzione, dell’ art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU e della legge 2 agosto 1999 n. 368. Violazione e falsa applicazione della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso ateneo: sarebbe irragionevole la scelta del Ministero di fissare al 29 novembre 2017 la data del concorso e, in ogni caso, al 29 dicembre 2017, quella dell’inizio dell’attività didattica; quest’ultima, in particolare, sarebbe “priva di ogni ragionevolezza o motivazione” essendo meramente arbitraria e volta, al fine di rispondere alle legittime pressioni dei candidati in attesa da oltre 1 anno del bando in oggetto, ad accelerare il più possibile le operazioni; vi erano, viceversa, diverse soluzioni più ragionevoli – quale un diversa modulazione dalla data di inizio delle attività didattiche o altre alternative indicate in ricorso – che avrebbero impedito al ricorrente (e agli altri candidati in condizione analoga alla sua) di essere pregiudicato a causa della data di svolgimento della prova di abilitazione professionale; sostiene, poi, il ricorrente che l’ordinato inizio delle attività didattiche potrebbe essere un dato meramente fittizio e ben derogabile come lo è stato, di fatto, negli anni precedenti essendo dimostrato che non vi è affatto una data univoca di inizio del percorso formativo;
III. Violazione degli artt. 3, 34, 97 e 117 della Costituzione, dell’ art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU e della legge 2 agosto 1999 n. 368. Violazione e falsa applicazione della legge n. 240/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti provenienti dallo stesso Ateneo: parte ricorrente contesta come illegittima la scelta ministeriale di non avere coordinato le date di esame di abilitazione, indicate con l’O.M. 8 marzo 2017, con le successive scelte dello stesso Dicastero; coloro che, come il dott. Parafioriti, si sono laureati tra giugno e luglio 2017, con una scelta ministeriale più oculata ben avrebbero potuto iniziare il tirocinio ad agosto 2017, terminandolo al più tardi nel mese di novembre e, in tale mese o in quello di dicembre, sostenere la prova scritta dell’esame di abilitazione medica che, come dimostra la pregressa esperienza, è superata dal 100% dei partecipanti;
3. – Si è costituito per resistere al ricorso il MIUR, depositando memoria difensiva con ampia allegazione documentale, con la quale si eccepisce, preliminarmente, la tardività del ricorso in quanto volto a censurare date già prefissate dal bando e dagli altri atti regolamentari e generali impugnati, da ritenere di per sé lesive, stante la preventiva definizione della data di svolgimento (nel febbraio 2018) della prova di esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale, elemento che rendeva ab origine impossibile, per il ricorrente, conseguire il titolo abilitativo entro la scadenza del 29.12.2017 (data unica di inizio delle attività, presso le varie scuole di specializzazione italiane). La difesa erariale eccepisce, in ogni caso, l’infondatezza dei motivi di gravame.
4. – L’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta con ordinanza n. 1304/2018, resa dalla sezione III bis di questo TAR, che ha affermato quanto segue: “… deve essere sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati con riferimento, in particolare, all’individuazione della data del 29 dicembre 2017 quale termine ultimo per l’esercizio dell’opzione, e, per l’effetto, il ricorrente – pacificamente ormai in possesso dell’abilitazione, da ultimo conseguita (come riferito nell’odierna camera di consiglio) – dovrà essere immediatamente ammesso alla Scuola di specializzazione da lui prescelta, risultando la perdurante disponibilità di borse rimaste scoperte (cfr. le ordd. nn. 1085 e 1086 del 2018, citt.);… ”.
Peraltro, con successiva ordinanza n. 4682/2018, la Sezione III bis, rilevato l’oggetto del ricorso, che attiene alla legittimità del bando per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in area sanitaria, pubblicato in data 29 settembre 2017, ha ritenuto di essere incompetente e, di conseguenza, ha disposto che la causa venisse trasmessa alla Segreteria della Sezione III Principale per il prosieguo degli adempimenti al fine della fissazione della camera di consiglio, restando salve tutte le istanze già presentate dal ricorrente presso la Sezione III bis.
5. – Parte ricorrente ha successivamente proposto ricorso per motivi aggiunti i quali hanno investito lo stesso bando di concorso già impugnato con il ricorso originario, nella parte in cui – in ipotesi di vacanza di posti perché non “optati (e quindi mai assegnati)” ovvero laddove, ancorchè assegnati, siano stati oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari prima dell’avvio delle attività didattiche (cfr. nota del Ministero resa su ordine del G.A. nell’ambito della riapertura graduatoria che ci occupa) – non consentiva di provvedere alla contestuale proroga del termine del 29 dicembre 2017 quale inizio delle attività didattiche. Per il ricorrente i motivi aggiunti, pur investendo un bando ormai risalente nel tempo, è da ritenere tempestivo in quanto notificato nel termine di 60 giorni dal provvedimento ministeriale di riapertura della graduatoria (2 novembre 2018) e in quanto mira a censurare, esclusivamente, la previsione del bando inerente l’inderogabile inizio delle attività didattiche per il 29 dicembre 2017 anche nell’ipotesi in cui rimangano posti vacanti. Si tratterebbe, dunque, di un’impugnazione “il cui interesse sopravviene rispetto alla previsione del bando ed alla stessa pubblicazione della graduatoria (comunque impugnate con il ricorso principale)”. Il termine di proposizione dell’azione, dunque, non può essere legato alla pubblicazione di quest’ultima “ma, esclusivamente, alla sopravvenuta circostanza dell’effettiva esistenza di posti vacanti ed agli effetti di tale circostanza con riferimento al termine di inizio delle attività didattiche”.
Con i motivi aggiunti parte ricorrente, in sintesi, deduce l’illegittimità della chiusura della graduatoria pur in presenza di posti ancora disponibili nonché l’eccesso di potere rispetto a tale clausola atteso che il MIUR “ha chiuso la graduatoria al fine, legittimo e corretto, di assicurare un ordinato inizio delle attività didattiche ma, non per questo, è legittimato a lasciare posti vacanti essendo suo onere introdurre metodi e sistemi utili a perseguire tanto il legittimo fine dell’inizio delle attività didattiche, quanto non comprimere il diritto di chi è in posizione utile per ottenere il posto che, all’esito del concorso, gli spetta di diritto”.
A fronte delle vacanze e degli scorrimenti recentemente disposti dal MIUR, sostiene il ricorrente, non si poteva ritenere il giorno di inizio attività didattiche come termine di scadenza perentorio rispetto al conseguimento dell’abilitazione.
La graduatoria, dunque, avrebbe dovuto continuare a scorrere e con essa la possibilità del ricorrente di immatricolarsi dopo il 15 febbraio 2015, quando aveva ormai ottenuto l’abilitazione di cui era inizialmente carente.
6. – In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ed ulteriori documenti. Quindi, in occasione della pubblica udienza del 26 settembre 2018, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.
Analoghe questioni poste da altri partecipanti alla medesima procedura concorsuale per cui è causa sono state già esaminate dalla Sezione e definite, con la reiezione dei ricorsi rispettivamente presentati, dalle sentenze n. 10414 del 29 ottobre 2018, e n. 9711 del 3 ottobre 2018, dalle cui argomentazioni il Collegio non ritiene di discostarsi nel caso all’odierno vaglio.
2. – I motivi di ricorso saranno congiuntamente esaminati.
La norma di riferimento, nella specie, si rinviene nel comma 433 dell’art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., a mente del quale al concorso per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria “possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia”; i candidati “[…] che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole”.
La disposizione menzionata è espressamente richiamata:
– nelle premesse del bando n. 720/2017 di ammissione al concorso, a cui parte ricorrente ha partecipato;
– dal comma 1, dell’art. 4 del medesimo bando ove si legge che “Ai sensi del comma 433, dell’art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n. 130/2017, il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l’a.a. 2016-2017 al 29 dicembre 2017, consegua l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta”.
– dal comma 1, dell’art. 2, del Regolamento MIUR n. 130/2017 (recante le modalità di ammissione al concorso in argomento), ove si legge, in termini analoghi, che “al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche delle scuole”.
E’ pertanto innegabile che il ricorrente, quando si è iscritto al concorso SSM a.a. 2016-2017, era ben a conoscenza (ovvero era nella piena condizione di esserlo) del fatto che la prima data utile per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di medico sarebbe stata quella del 15 febbraio 2018. Ciò significa, di conseguenza, che egli doveva essere del tutto conscio di non poter portare utilmente al termine il concorso a cui pure aveva preso parte, per mancanza di un necessario requisito di ammissione alla scuola di interesse, da possedere entro un termine perentorio, a lui noto, fissato in base alla legge (comma 433 dell’art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prima ancora che dal Regolamento cit. e dalla “lex specialis”.
3. Partendo da questa fondamentale premessa il Collegio osserva che, come affermato dalla Sezione nell’identico caso definito dalla citata sentenza n. 9711/2018, anche nella vicenda in esame emergono sia questioni di legittimità che di mera opportunità, queste ultime non in grado di consentire deroghe al principio di legalità, da cui l’Amministrazione stessa non può in alcun modo discostarsi.
E’ corretto ritenere, infatti, che ai giovani medici, interessati ai corsi di specializzazione, debbano assicurarsi tempi di attesa ragionevoli e il più possibile brevi, ma senza che siano ammissibili, a questo scopo, eccezioni ai principi di imparzialità e certezza delle situazioni giuridiche, in rapporto ai quali sono fissati – come avviene per ogni procedura concorsuale – termini perentori, per la maturazione dei requisiti di accesso previsti dalla legge.
Nel caso di specie, la normativa di riferimento di rango primario è il già citato art. 2, comma 433, della legge n. 244 del 2007, nel quale, come si è visto, è con nettezza affermato che l’ ammissione alle scuole di specializzazione è riservata ai soli laureati in medicina che – non solo abbiano superato le prove del concorso per l’accesso alle SSM – ma che abbiano altresì conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale “entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato”.
Le prescrizioni sopra riportate sono vincolanti e non possono essere contestate, se non sollevando questione di costituzionalità: questione che, ad avviso del Collegio, appare manifestamente infondata.
Al termine dei percorsi universitari, finalizzati all’acquisizione di specifiche professionalità, sono infatti normalmente previste prove abilitative, che confermino il possesso globale dei requisiti per l’esercizio della professione, a cui erano diversamente finalizzati i singoli esami, affrontati nel corso degli studi compiuti.
Nel settore sanitario, inoltre, costituisce fatto notorio la presenza non solo di medici cosiddetti “generici”, ma anche di specialisti, che si occupano in modo più approfondito di singole componenti dell’organismo umano: la formazione di questi ultimi avviene attraverso un percorso che è già di natura professionale e che implica, non solo una retribuzione (circa 26.000 euro per ogni anno), ma anche – e soprattutto – lo svolgimento di attività (terapeutica) da svolgere nei reparti ospedalieri. Appare, sotto quest’ultimo profilo, doveroso (oltre che del tutto ragionevole) che l’accesso alle SSM sia riservato ai soggetti, già in possesso della laurea in medicina e, tra questi, soltanto a coloro che siano già abilitati all’esercizio della professione.
Come già osservato nei precedenti citati (vedi sent. n. 10414 del 29 ottobre 2018) “si pone a questo punto – ma solo “a valle” dell’inderogabile necessità di sussistenza dei requisiti anzidetti – l’ulteriore problematica sollevata con il ricorso in esame: quella della corretta attuazione della norma, evitando l’inutile partecipazione a prove selettive, al cui superamento non possa seguire l’ammissione ai corsi, o tempi di attesa irragionevoli per gli aspiranti alla specializzazione. Anche sotto quest’ultimo profilo, tuttavia, le argomentazioni difensive prospettate non appaiono condivisibili.
Per quanto riguarda il superamento del test selettivo, in primo luogo, appare ravvisabile solo l’esigenza di porre i potenziali concorrenti in condizione di partecipare, non ignorando la possibilità, o meno, di acquisire in tempo utile anche l’abilitazione”.
Tale consapevolezza era senz’altro sussistente nel caso di specie (v. sopra). Quanto ai tempi di attesa, certamente questi costituivano per l’attuale ricorrente – laureatosi nel luglio 2017 – un rallentamento, in rapporto alle aspettative riposte nella successiva specializzazione: la stessa Amministrazione, infatti, rileva la possibilità di ammissione a pieno titolo del medesimo alle scuole di specializzazione, solo in base al bando di concorso previsto per il mese di maggio 2018 (ovvero dieci mesi dopo il conseguimento della laurea e circa tre mesi dopo il perfezionamento del titolo abilitativo). Tale situazione, tuttavia, non solo non consentiva in ogni caso l’ammissione del ricorrente alla scuola prescelta, in violazione del termine perentorio fissato per il possesso dei requisiti di accesso, ma dipendeva anche da una serie di circostanze, che avevano, anzi, spostato in avanti il termine perentorio anzidetto. Per le scuole di specializzazione di cui trattasi, infatti, l’inizio delle attività didattiche è normalmente fissato per il giorno 1 novembre di ogni anno, ma nel 2017 si era reso necessario procedere a nuovo accreditamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria, con procedura di verifica e valutazione da parte dell’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 368 del 1999.
La data nella fattispecie fissata (29 dicembre 2017) non risultava dunque illogica né dipendente da carente coordinamento, ma dipendeva, al contrario, da esigenze organizzative imprescindibili e, comunque, concorrenti con l’interesse dei nuovi laureati ad avviare, in tempi possibilmente brevi, il percorso di cui trattasi.
Risulta fisiologica, in ogni caso, la possibilità che qualsiasi termine perentorio veda taluni soggetti esclusi – in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti – anche per pochi giorni: tale esclusione si impone, d’altra parte, per esigenze di certezza del diritto e di pari trattamento degli aspiranti, né si presta a dubbi di costituzionalità, ove il discrimine temporale non risulti arbitrario (cfr. in tal senso per il principio, fra le tante, Corte Cost. 6 maggio 2016, n. 96; 29 maggio 2013, n. 106 e 12 dicembre 2013, n. 304).
La situazione dell’attuale ricorrente non era peraltro isolata e, proprio con riferimento ai corsi per l’anno accademico 2016/2017, aveva dato luogo a decine di ricorsi, con contestuali istanze cautelari: tali istanze sono state costantemente respinte dalla sezione III di questo Tribunale, con ordinanze non impugnate o confermate in appello (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ordinanze 9 maggio 2018, n. 2023 e 17 settembre 2018, n. 4417).
A non diverse conclusioni di rigetto il Collegio ritiene di dover pervenire, nel merito, per la questione attualmente sottoposta a giudizio: nessuna delle argomentazioni difensive prospettate, infatti, appare meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte.
In primo luogo, non appare contraddittorio che, dopo la laurea in medicina, si possano affrontare le prove selettive per l’accesso alle scuole di specializzazione, senza avere la garanzia di poter accedere a queste ultime per mancata preordinazione di esami abilitativi in tempo utile, dovendo gli specializzandi svolgere attività professionale, incompatibile con l’assenza di abilitazione e non potendo l’organizzazione dei corsi, di durata pluriennale, essere strettamente connessa alle varie sessioni di laurea e alla relativa data di inizio. Quanto sopra, con inevitabile vantaggio per alcuni e svantaggio per altri, ma solo in via di fatto e senza alcuna disparità di trattamento fra soggetti, che si trovino in situazioni uguali (come viceversa avverrebbe, proprio se si consentissero deroghe come quella rivendicata nel caso di specie, potendo il ricorrente – privo del titolo di abilitazione e consapevole di non poterlo acquisire in tempo utile – prevalere su concorrenti in possesso di tutti i titoli richiesti, ma collocati in posizione inferiore in graduatoria, in esito alle prove selettive di accesso). Sempre e solo in via di fatto, ma senza alcuna preordinata penalizzazione dei soggetti più meritevoli (come si afferma nel ricorso), può anche essersi verificata una situazione di temporaneo “stallo”, per i laureati alla prima sessione dell’ultimo anno di corso, ma per documentate ragioni organizzative e fermo restando, in ogni caso, che ad ogni sessione di laurea possono partecipare studenti sia in corso che fuori corso, senza che si possa comunque assicurare a ciascuno di essi il minimo tempo di attesa, per la maturazione dei requisiti prescritti.
Tutte le prospettate censure di eccesso di potere, pertanto, risultano prive di fondamento, né il nuovo regolamento per la disciplina degli esami di Stato, entrato in vigore a giugno 2018, costituisce – come affermato da parte ricorrente – “ammissione” di una presunta irragionevolezza e contraddittorietà degli atti ministeriali, poiché la sopravvenuta possibilità di compiere il tirocinio – prodromico all’abilitazione – nell’ultima parte del corso di laurea e l’accresciuto numero delle sessioni abilitanti costituiscono regole nuove, che possono ritenersi migliorative e opportune, ma non in grado di provocare illegittimità sopravvenuta di quelle previgenti, né di evidenziare in alcun modo vizi di legittimità delle stesse, rispondendo in ogni caso le disposizioni, contestate nel presente giudizio, a valutazioni discrezionali non illogiche né discriminatorie, non altrimenti sindacabili nel merito.
Inutile sottolineare, infine, che la misura cautelare concessa era, per definizione, ad efficacia temporanea e non in grado di assicurare il consolidamento dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio (cfr. in tal senso, per il principio, TAR Lazio, Roma, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 448 e 15 gennaio 2018, n. 451, nonché consolidata giurisprudenza ivi richiamata).
4. In conclusione il Collegio ritiene, per tutto quanto precede, che sia il ricorso, sia – per le medesime ragioni sopra esposte – i motivi aggiunti vadano respinti.
Con riguardo a questi ultimi è agevole osservare che il sopravvenuto provvedimento ministeriale che ha disposto lo scorrimento della graduatoria, al fine di utilizzare i posti rimasti vacanti, presuppone il possesso dell’abilitazione in capo agli aspiranti rispetto alla data certa prefissata dal bando e non può assumere alcuna incidenza derogatoria – modificandola inammissibilmente “ex post” – sulla disciplina del requisito abilitativo in considerazione né sul principio, fissato “ex lege”, della necessità che detto requisito sia conseguito prima dell’inizio delle attività didattiche, inizio il quale non può che essere quello determinato “ex ante” dal bando.
5. Non può che restare affidata al prudente apprezzamento dell’Amministrazione, peraltro, l’individuazione dei modi più opportuni per evitare che resti inutilizzata una esperienza professionale, quale quella maturata dall’odierno ricorrente nel corso di specializzazione frequentato, ormai in avanzata fase di avanzamento, in contrasto con le urgenti esigenze del SSN e, quindi, salvaguardando l’interesse pubblico a non disperdere le risorse, già impegnate nei percorsi di formazione specialistica: percorsi che, una volta iniziati, dovrebbero coerentemente essere portati a termine.
Non spetta al giudice amministrativo, d’altra parte, il compito di imporre soluzioni estemporanee, che potrebbero ostacolare il regolare e ordinato svolgimento dei corsi, né tanto meno il medesimo giudice può disporre (come spesso avvenuto, soprattutto nella fase cautelare) alterazioni della disciplina concorsuale. Nella complessa situazione descritta, in conclusione, si possono solo auspicare soluzioni che, anche in via straordinaria e discrezionale, risultano riservate all’Amministrazione (vedi TAR Lazio, III, 30/05/2019 n. 6865).
6. – Il Collegio ritiene, pertanto, che l’impugnativa (ricorso e motivi aggiunti) debba essere respinta, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene di poterne disporre la compensazione, tenuto conto dei diversi orientamenti interpretativi, intervenuti in corso di causa.