un elemento di giudizio determinante ai fini dell’accertamento della causalità – anche nel caso dell’astratta esistenza di cause alternative e di frequenze medio basse – è quello dell’immediatezza degli effetti.
Se viene somministrato un farmaco a persona allergica al principio attivo in esso contenuto e la persona che l’ha assunto subito dopo presenta i sintomi dell’allergia (anche se si tratta di effetto che raramente si verifica) la probabilità logica si risolve in termini di elevata credibilità razionale che sia stato il farmaco a provocare i sintomi rilevati, soprattutto se possono escludersi altre cause concomitanti. Se i sintomi dell’allergia non appaiono immediatamente – ma dopo alcune ore o giorni – è evidente che le ipotesi alternative assumono quel carattere di plausibilità che può condurre ad una diversa valutazione conclusiva.
Nel caso di sottoposto alla Suprema Corte l’immediatezza degli effetti veniva correttamente ritenuta confermativa dell’efficienza causale dell’anticipata estubazione sul verificarsi dell’evento. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Cassazione penale – Sezione IV, Sent. n. 24040 del 11.06.2009
omissis
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
OSSERVA
1) La sentenza di primo grado.
Con sentenza 21 aprile 2006 il Tribunale di Napoli ha assolto C.A. (per non aver commesso il fatto) e N. A. (perchè il fatto non sussiste) dal delitto di omicidio colposo in danno di M.C. deceduto il X. presso l’ospedale “X. ” di X. subito dopo un intervento chirurgico eseguito dal dr. C. e nel quale il dr. N. aveva svolto funzioni di anestesista.
La persona offesa era affetta da un’infezione profonda e recidivante al femore sinistro conseguente ad esiti di colpi d’arma da fuoco subiti in passato nel corso di una rapina e l’intervento su di lui eseguito era finalizzato ad una pulizia profonda dell’arto.
Il primo giudice ha ritenuto di escludere che il decesso fosse avvenuto per shock anafilattico di origine allergica, come inizialmente ritenuto, ma che dovesse ricondursi ad un’ischemia cardiaca. Ha poi escluso che l’anestesia generale praticata fosse controindicata rispetto alle condizioni cliniche del paziente mentre ha ritenuto negligente e imperita la condotta del dott. N. nella fase postoperatoria per la anticipata estubazione del paziente.
Ma il Tribunale ha ritenuto che non potesse ritenersi accertato, al di la di ogni ragionevole dubbio, che il decesso del paziente fosse stato provocato da questa condotta colposa non potendosi escludere (anche perchè un accertamento completo sull’non era stato svolto nel corso dell’autopsia) che l’ischemia potesse essere stata provocata da un trombo o da uno spasmo che potevano aver comportato un’occlusione stabile o un restringimento temporaneo di una coronaria con il conseguente impedimento, o riduzione, dell’afflusso di sangue e quindi di ossigenazione del muscolo cardiaco.
2) La sentenza d’appello.
Su appello del pubblico ministero, del procuratore generale e delle parti civili la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 5 maggio 2008, così provvedeva:
– dichiarava inammissibile per rinunzia l’appello del procuratore generale nei confronti di C.A.;
– condannava N.A. per il reato contestatogli alla pena ritenuta di giustizia e provvedeva con le statuizioni civili conseguenti in favore delle costituite parti civili;
– confermava nel resto la sentenza impugnata.
Secondo la Corte di merito andava anzitutto esclusa la responsabilità del dott. C. essendo state ritenute corrette sia la diagnosi che l’intervento chirurgico da lui eseguiti.
Quanto alla posizione del dott. N. la sentenza impugnata confermava anzitutto la valutazione del primo giudice sull’esclusione dello shock anafilattico quale causa della morte del paziente e svolgeva varie considerazioni sull’inopportunità della scelta di procedere ad un’anestesia generale individuata come primo anello della serie causale che ha condotto alla morte del paziente.
Sebbene – secondo la Corte – non esistessero controindicazioni alla scelta dell’anestesia generale e quella locale non fosse possibile per la presenza del focolaio infettivo la scelta più opportuna sarebbe stata quella di procedere alla anestesia tronculare o a quella epidurale che consentono di desensibilizzare la parte del corpo interessata lasciando intatte le funzioni vitali ed in particolare quella respiratoria.
Inoltre, secondo la Corte, il consenso del paziente all’anestesia generale era stato rilasciato sul presupposto di dover essere sottoposto ad un innesto osseo (intervento inizialmente previsto) e non al meno invasivo intervento di pulizia profonda in relazione al quale M. si era lamentato della decisione di essere sottoposto ad anestesia generale.
Ma, soprattutto, la Corte di merito individua nella precoce o anticipata estubazione del paziente la causa prevalente del suo decesso perchè l’iniziale ipossia verificatasi era stata aggravata da questa condotta; aggravamento che il dott. N. aveva cercato di neutralizzare con una nuova intubazione quando però il danno ipossico-ischemico si era già verificato con un conseguente peggioramento della situazione patologica, arresto respiratorio e brachicardia estrema le cui conseguenze non era stato possibile evitare con le manovre di rianimazione.
La sentenza impugnata esclude poi (andando di contrario avviso rispetto al primo giudice che l’aveva invece ritenuta una causa plausibile dell’evento) che la causa dell’ischemia possa essere ricondotta ad un’eventuale occlusione o ad un restringimento delle coronarie esaminando tutti gli aspetti delle condizioni generali della vittima, l’esito dei precedenti accertamenti anche elettrocardiografici, la familiarità negativa e tutti gli altri aspetti della persona.
3) Il ricorso di N.A..
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso N. A. il quale deduce, come primo motivo di censura, il vizio di motivazione da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata.
Secondo il ricorrente i giudici di secondo grado avrebbero preso in considerazione soltanto le considerazioni svolte dal consulente tecnico delle parti civili ignorando i rilievi proposti dal consulente tecnico dell’imputato che aveva sottolineato l’irrilevanza causale del tipo di anestesia prescelta peraltro opportuna e non controindicata, la natura dell’anestetico utilizzato che non era idoneo ad avere un effetto miorilassante una volta cessato l’effetto anestetizzante e la correttezza e tempestività dell’estubazione.
In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è da ritenere illogica laddove ipotizza una situazione di normali condizioni cardiovascolari che invece erano da ritenere del tutto apparenti.
Quanto alla scelta di utilizzare l’anestesia generale la valutazione della Corte costituisce una mera espressione di “preferenza” per questa forma di anestesia che non tiene conto che l’anestesia tronculare (ritenuta l’opzione preferibile dalla Corte) non consentiva di coprire tutti i distretti astrattamente interessati all’intervento; in conclusione le prove acquisite dimostravano l’assoluta ininfluenza del tipo di anestesia praticato sulle cause del decesso essendo inoltre manifestamente illogico affermare che quella generale provoca necessariamente il blocco della funzione respiratoria così come illogico è affermare che, al momento dell’estubazione, i farmaci anestetizzanti non erano stati ancora metabolizzati.
Contraddittoria sarebbe inoltre la sentenza impugnata laddove ha di fatto escluso l’esistenza del consenso – che, in realtà, era stato legittimamente espresso in modo informato – e nella parte in cui, erroneamente leggendo i dati contenuti nella cartella clinica, attribuisce la caduta della concentrazione di ossigeno nel sangue ad un problema di tipo respiratorio; in realtà tutti i dati acquisiti erano idonei a ricondurre la tragica evoluzione della patologia ad un problema di tipo circolatorio che provoca l’ipossia anche in caso di corretta ventilazione. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione di natura scientifica su tale opzione causale.
La sentenza impugnata non avrebbe poi fornito alcuna giustificazione delle ragioni che la inducevano a ritenere precoce l’estubazione peraltro avvenuta dopo che il paziente aveva recuperato un valido respiro spontaneo.
Il ricorrente conclusivamente espone poi le ragioni in base alle quali ritiene che la sentenza impugnata non si sia adeguata ai principi espressi dalla giurisprudenza delle sezioni unite sul rapporto di causalità e comunque non sia stata raggiunta la soglia per ritenere inesistente un ragionevole dubbio sull’esistenza di tale elemento; chiede pertanto che la sentenza impugnata sia annullata.
4) L’esame dei motivi di ricorso. L’accertamento delle cause della morte del paziente.
Vanno anzitutto esaminate le censure che si riferiscono all’accertamento delle cause della morte del paziente.
La prima osservazione da fare è che entrambi i giudici di merito hanno escluso che il decesso fosse da ricondurre ad uno shock anafilattico, che era stata la causa inizialmente ipotizzata. Questa ipotesi è stata esclusa, in particolare, perchè questa situazione si verifica in tempi assai prossimi alla somministrazione dell’anestetico mentre, nel nostro caso, la situazione è degenerata dopo che l’intervento si era concluso.
Sia la sentenza di primo grado che quella d’appello hanno invece ritenuto che la causa prossima della morte fosse da individuare in un’ischemia cardiaca; questa ricostruzione non è contestata dal ricorrente, che anzi mostra di condividerla, e pertanto deve ritenersi definitivamente accertata.
Le valutazioni dei giudici di merito divergono invece sulle cause dell’ischemia perchè il primo giudice – pur ritenendo plausibile che la patologia potesse essere derivata dall’anticipata estubazione – ha ritenuto di non essere in grado di escludere (anche per l’insufficiente accertamento autoptico) che l’ischemia potesse essere stata provocata, come si è già accennato, da un trombo o da uno spasmo idonei a provocare un’occlusione stabile o un restringimento temporaneo di una coronaria, con il conseguente impedimento, o riduzione, dell’afflusso di sangue e quindi di ossigenazione del muscolo cardiaco.
Occorre dunque verificare se la motivazione del giudice d’appello – che ha invece ritenuto l’ischemia conseguente all’anticipata estubazione – sia adeguata ed esente da illogicità o contraddittorietà e se siano stati rispettati i criteri di accertamento della causalità indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Questo accertamento va compiuto secondo questa sequenza: non essendo più in discussione la causalità materiale dell’evento (l’ischemia cardiaca) deve anzitutto essere esaminata la correttezza della motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell’esistenza dell’anticipata estubazione e quindi della violazione di una regola cautelare; occorrerà poi verificare se i giudici di merito di secondo grado abbiano adeguatamente, e non illogicamente, argomentato in merito al problema se questa violazione della regola cautelare abbia cagionato o contribuito a cagionare l’evento (c.d. “causalità della colpa”).
5) L’accertamento della colpa. L’impiego dell’anestesia generale.
In merito al primo elemento di colpa ipotizzato dalla Corte di merito (peraltro senza eccessiva convinzione) va osservato che le censure proposte, in relazione alla scelta del tipo di anestesia, appaiono fondate perchè la sentenza impugnata in realtà non fornisce alcuna logica giustificazione dell’affermazione che questa scelta – che indubbiamente può avere avuto efficienza causale sul verificarsi dell’evento – sia stata adottata in violazione di regole cautelari.
E’ la stessa sentenza, infatti, a rilevare la plausibilità della scelta e l’inesistenza di controindicazioni all’anestesia totale, a dare atto che precedenti interventi svolti in anestesia generale non avevano dato luogo ad inconvenienti (che si erano invece verificati in un caso di anestesia locale), che l’anestesia locale non era possibile per la presenza di un focolaio infettivo.
Insomma, dallo stesso percorso motivazionale della sentenza d’appello non si ricava l’esistenza della violazione di alcuna regola cautelare (che infatti non viene indicata) nella scelta dell’anestesia generale e viene espresso soltanto un giudizio di favore per l’anestesia tronculare, perchè questa forma non sarebbe idonea a provocare il blocco dei muscoli e della funzione respiratoria. Ma questa costituisce una valutazione inerente alla causalità; certamente questa forma di anestesia ha avuto efficienza causale sull’evolversi della situazione patologica subito dopo l’intervento,ma l’accertamento della colpa va compiuto con l’uso di criteri di valutazione ex ante, verificando se era prevedibile che, dalla scelta operata, derivasse un determinato evento.
Ma, nella specie, la Corte di merito (come già il primo giudice) non è stata in grado di individuare la regola cautelare violata per cui l’elemento di colpa in questione deve essere escluso. Ne consegue altresì l’irrilevanza dei motivi di ricorso concernenti l’esistenza e la validità del consenso informato, prestato dalla persona offesa all’anestesia generale.
La verifica sull’esistenza dei vizi di legittimità contestati dal ricorrente andrà dunque compiuta esclusivamente sull’altro elemento di colpa individuato dalla Corte di merito – l’anticipata estubazione – e sulla sua efficienza causale sul verificarsi dell’evento.
6) L’anticipata estubazione.
Si è già accennato che su questo punto – l’esistenza di una troppo rapida estubazione del paziente – le argomentazioni dei giudici di merito convergono: l’anestesista dott. N. ha estubato anticipatamente il paziente nella fase del risveglio dopo l’intervento che era stato eseguito correttamente e senza che, nel corso del medesimo, si verificasse alcun inconveniente.
Questa condotta già dal primo giudice è stata ritenuta “imprudente e negligente” perchè “vi era stata una anticipazione dei tempi, in quanto il paziente aveva cominciato a respirare da solo, quando il respiro non era ancora adeguato, perchè il miorilassante non era stato ancora smaltito in maniera completa”.
La Corte di merito – dopo aver precisato che quando il primo giudice parla di due estubazioni in realtà vi comprende anche un primo distacco dalla macchina per respirare con il permanere dell’intubazione – condivide queste conclusioni e le supporta con il richiamo alle considerazioni del c.t. della parte civile che ha ritenuto imprudente la condotta dell’anestesista “nel far respirare al paziente, troppo precocemente e per troppi minuti aria ambiente spontaneamente, in un momento in cui il recupero dell’attività respiratoria era appena all’inizio a causa della lenta autodegradazione del Ninbex e quindi era del tutto insufficiente a captare ossigeno”.
Tanto più, come ricorda la sentenza impugnata, che subito dopo il distacco dalla macchina, vi era stata una lieve desaturazione (al 90%) che doveva indurre l’anestesista al riallaccio immediato alla macchina del tubo al paziente (peraltro ancora intubato anche se con respirazione spontanea) che veniva invece assistito con ambu (si tratta di un palloncino utilizzato per la ventilazione polmonare manuale).
A questa ricostruzione – lo si ripete condivisa da entrambi i giudici di merito – il ricorrente contrappone una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio prospettando diverse tesi sia sulla correttezza dei tempi riguardanti l’estubazione del paziente sia sulle caratteristiche del farmaco utilizzato per l’anestesia (che, secondo il ricorrente, non determinerebbe un rallentamento dei muscoli respiratori una volta cessato l’effetto anestetizzante) sia sull’erronea lettura dei dati contenuti nella cartella clinica (peraltro compilata dal medesimo dott. N.).
Si tratta, come appare evidente, di critiche che attengono alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione di merito compiuta dal giudice di secondo grado ma che non individuano alcuna illogicità (tanto meno manifesta) o contraddittorietà della motivazione limitandosi a proporre una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti accertati.
Il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
7) L’efficienza causale dell’anticipata estubazione sul verificarsi dell’evento.
Essendo dunque ormai incontestabile la valutazione della Corte di merito sulla circostanza che l’estubazione sia avvenuta in tempi anticipati – e che questa anticipazione costituisca violazione delle regole cautelari inerenti le leges artis della professione medica, ed in particolare di quelle riguardanti l’opera del medico anestesista – va ora verificato se il giudice di secondo grado abbia correttamente applicato i principi riguardanti l’accertamento del rapporto di causalità.
Nel nostro caso, come si è già accennato, non essendo in discussione la causalità materiale, la verifica andrà fatta sulla motivazione riguardante l’esistenza della c.d. “causalità della colpa”: accertando quindi se la violazione di quella regola cautelare abbia cagionato l’evento secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
A questo quesito la Corte di merito ha dato una risposta appagante e conforme ai principi enunciati nella sentenza delle sezioni unite 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese, rv. 222138 che qui di seguito si sintetizzano.
Com’è noto questa sentenza ha indicato una via che riconduce la soluzione del problema all’accertamento processuale dell’esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di “certezza processuale”, non dissimili da quelli utilizzati per l’accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all’esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio caratterizzato da “alto grado di credibilità razionale”.
In quest’ottica, secondo la sentenza citata, “non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico “prossimo ad 1”, cioè alla “certezza”, quanto all’efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento”.
Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da questa considerazione, traggono la conclusione che la “certezza processuale” può derivare anche dall’esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza, nel caso di specie, di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità.
Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è “consentito dedurre automaticamente – e proporzionalmente – dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di causalità”.
È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell’explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla c.d.
“probabilità logica” che, rispetto alla c.d. “probabilità statistica”, consente la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge statistica al singolo evento.
Solo con l’utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull’esistenza del rapporto di causalità con criteri non dissimili “dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall’art. 192 c.p.p., comma 2” al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che “esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell’imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione “necessaria” dell’evento, attribuibile per ciò all’agente come fatto proprio”.
Mentre l’insufficienza, la contradditorietà e l’incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell’esistenza del nesso di condizionamento.
Il problema che si pone dunque nel presente processo è quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull’efficienza causale della condotta colposa accertata; ricollegandola all’evento in termini di “alto grado di credibilità razionale” nel quale si sostanzia la certezza processuale come affermato dalle sezioni unite nella sentenza già ricordata. Tanto più delicata, questa verifica, per l’esistenza di due valutazioni difformi dei giudici di merito.
Secondo il primo giudice non sarebbe stata “raggiunta, infatti, la prova che l’ischemia che aveva determinato il decesso del M. sia da ricondursi ad una negligente condotta dell’anestesista nella fase dell’estubazione e non, invece, ad un trombo o ad uno spasmo che avevano comportato una occlusione stabile o un restringimento temporaneo di una coronaria, che aveva impedito o fortemente ridotto l’afflusso del sangue e, quindi, di ossigeno al muscolo cardiaco”.
I giudici di appello non hanno condiviso questa valutazione e hanno evidenziato come la patologia si sia manifestata nell’immediatezza dell’estubazione; come fosse esclusa (anche secondo il parere del consulente tecnico dell’imputato) l’esistenza nel paziente di una patologia cardiaca o vascolare; che si trattava di soggetto giovane (35 anni) in condizioni fisiche generali buone; che tutti i risultati delle analisi del sangue rientravano nella norma; che esistevano ripetuti referti elettrocardiografici nella norma; che la familiarità con eventi vascolari era negativa; che il paziente aveva subito numerosi interventi chirurgici, anche di lunga durata, ben tollerando l’anestesia generale e quella locale.
I giudici di appello hanno poi preso in considerazione il parere del consulente tecnico dell’imputato, sottolineando come la tesi di un’ischemia primaria si ponesse in contrasto con le ricordate caratteristiche della situazione clinica del paziente.
Come è agevole verificare, i giudici di appello si sono attenuti ai criteri indicati dalle sezioni unite prendendo in considerazione l’eventuale causa alternativa dell’evento ed escludendola in base a corretti criteri di probabilità logica.
Nell’ambito dell’accertamento della causalità il metodo che fa ricorso alla probabilità logica impone infatti di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto integrando il criterio della frequenza statistica (se esistente) con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarne gli esiti. Come è stato affermato in dottrina la probabilità logica “ha come carattere fondamentale di non ricercare la determinazione quantitativa delle frequenze relative di classi di eventi, ma di razionalizzare l’incertezza relativa all’ipotesi su un fatto riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (o di prova) disponibili in relazione a quell’ipotesi”.
Mentre la probabilità statistica “contiene una verifica empirica percentuale sulla successione degli eventi” il metodo che fa ricorso alla probabilità logica si risolve nella “verifica aggiuntiva della credibilità dell’impiego della legge statistica nel caso concreto”.
E, ancora, si è detto che è possibile “razionalizzare il giudizio di fatto” purché “si abbandoni l’idea della probabilità come frequenza statistica per considerare invece l’idea della probabilità logica come rapporto di conferma tra un’ipotesi e gli elementi che ne fondano l’attendibilità”.
Del resto il primo giudice si era limitato ad affermare l’astratta possibilità della causa alternativa senza indicare alcun elemento di conferma di questa ipotesi, sì che ben può affermarsi che la sua fosse una valutazione di tipo congetturale.
Orbene, è certamente vero che l’accertamento del giudice sulla causalità non deve essere diretto soltanto ad ottenere la conferma dell’ipotesi formulata ma deve riguardare anche la conferma, o meno, dell’esistenza di fattori causali alternativi che possano costituire elementi di smentita della ricostruzione. L’impossibilità di escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, i fattori causali alternativi non consente infatti di ritenere processualmente certo il rapporto di causalità (con la precisazione che se sono conosciuti tutti gli ipotizzabili decorsi causali e tutti sono riconducibili alla medesima condotta di un soggetto, il rapporto di causalità può ritenersi ugualmente accertato).
Questo metodo di ricerca deve essere, a maggior ragione, applicato quando non esistano leggi scientifiche applicabili al caso concreto e l’accertamento del rapporto di causalità avvenga in base a massime d’esperienza generalmente riconosciute o a generalizzazioni del senso comune che, ancor più delle leggi scientifiche, possono essere false o manipolabili o comunque non dotate di generalizzata credibilità.
Ma se, in base ad un’indagine condotta utilizzando i già ricordati criteri di probabilità logica, le cause alternative assumono carattere congetturale, mentre l’evidenza disponibile conferma integralmente l’ipotesi formulata, non può esservi dubbio che l’esistenza del rapporto di causalità deve ritenersi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Del resto un elemento di giudizio determinante ai fini dell’accertamento della causalità – anche nel caso dell’astratta esistenza di cause alternative e di frequenze medio basse – è quello dell’immediatezza degli effetti correttamente richiamato come primo elemento di conferma dalla Corte d’Appello di Napoli.
Se viene somministrato un farmaco a persona allergica al principio attivo in esso contenuto e la persona che l’ha assunto subito dopo presenta i sintomi dell’allergia (anche se si tratta di effetto che raramente si verifica) la probabilità logica si risolve in termini di elevata credibilità razionale che sia stato il farmaco a provocare i sintomi rilevati, soprattutto se possono escludersi altre cause concomitanti. Se i sintomi dell’allergia non appaiono immediatamente – ma dopo alcune ore o giorni – è evidente che le ipotesi alternative assumono quel carattere di plausibilità che può condurre ad una diversa valutazione conclusiva.
Nel caso in esame l’immediatezza degli effetti è stata dunque correttamente ritenuta confermativa dell’efficienza causale dell’anticipata estubazione sul verificarsi dell’evento con motivazione che va dunque ritenuta esente dai vizi denunziati.
8) Conclusioni.
Malgrado il reato sia stato consumato il X. il medesimo non può essere ritenuto estinto per prescrizione non essendo, alla data odierna, interamente decorso il termine di prescrizione in considerazione dell’esistenza di due sospensioni del dibattimento (per 34 giorni nel giudizio di primo grado e per 28 giorni in quello d’appello) a seguito di richieste di rinvio.
è stato infatti affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 28 novembre 2001 n. 1021, Cremonese, rv. 220509) che “l’art. 159 c.p., comma 1, deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l’imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa”.
Poiché, nel caso in esame, non si rientra in queste due ultime ipotesi la conseguenza, già indicata, è che il decorso della prescrizione, nei periodi in questione, era sospeso e che il relativo termine per l’estinzione del reato non è ad oggi ancora decorso ma maturerà il 9 maggio 2009.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009