la documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici, rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo”, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute.
La documentazione sanitaria, proprio perché contiene dati “sensibili” sulla salute del cittadino, non può non essere portata a conoscenza del diretto interessato. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
TAR Sicilia Catania – Sezione quarta, Sent. n. 879 del 07.05.2009
omissis
FATTO e DIRITTO
1) Il Signor C. Gaetano G. , nato ad E. il 13 novembre 1957, è stato ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Umberto I° di E. nell’anno 1995 nei seguenti periodi:
- dal 6 al 19 luglio 1995;
- dal 20 ottobre al 2 novembre 1995.
In occasione del primo ricovero gli è stata diagnosticata una possibile tubercolosi renale, che sembrerebbe essere stata esclusa in occasione del secondo ricovero.
Intendendo valutare la sussistenza degli estremi per agire giudizialmente, nell’agosto 2008 l’interessato ha chiesto il rilascio di copia della documentazione ospedaliera relativa a tali ricoveri.
Con nota prot. n. 1855 dell’8 settembre 2008 l’Azienda ha rilasciato copia degli atti richiesti, tra cui il “Riassunto clinico” del ricovero relativo al periodo dal 6 al 19 luglio 1995, ma omettendo di rilasciare il “Riassunto clinico” del ricovero relativo al periodo dal 20 ottobre al 2 novembre 1995.
Con istanza del 6 dicembre 2008 il C. ha chiesto il rilascio di copia del documento mancante, ma non ha ottenuto alcun riscontro.
Pertanto, con ricorso notificato il 16 – 18 febbraio 2009, depositato il 24 febbraio 2009, l’interessato ha adito questo Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto di accesso e la condanna dell’Azienda Ospedaliera al rilascio dei documenti richiesti.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, deducendo:
- l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza d’interesse, in quanto un’eventuale azione per responsabilità medica riferita a fatti accaduti nell’anno 1995 sarebbe abbondantemente prescritta e in ogni caso, il C. potrebbe ottenere copia di ogni atto avanzando apposita richiesta ex art. 210 c.p.c. al giudice ordinario;
- l’infondatezza della richiesta, in quanto il ricorrente avrebbe ottenuto copia di tutta la documentazione relativa al ricovero dell’ottobre – novembre 1995.
Alla Camera di consiglio del 20 marzo 2009 la causa è passata in decisione.
2) L’art. 22, comma 1, della L. n. 241/1990, nel testo introdotto dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, dopo aver qualificato, al comma 1, lettera a), il diritto di accesso quale “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi”, immediatamente dopo, alla lettera b, definisce quali interessati “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interesso pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, chiarendo, alla lettera d), che per documento amministrativo si intende “ogni rappresentazione … del contenuto di atti … detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Questo Tribunale (Cfr. Tar Palermo – Sezione III, 15 giugno 2007 n. 1675; Tar Catania, Sezione IV, 17 novembre 2007 n. 1877) ha chiarito che:
- la documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lettera d) dell’art. 22 della L. n. 241/1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, e così il diritto primario e fondamentale alla salute;
- la documentazione sanitaria proprio perché contiene dati “sensibili” sulla salute del cittadino (artt. 75 e segg. del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) non può non essere portata a conoscenza del diretto interessato;
- come già segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento a carattere generale del 9 luglio 2003 (Bollettino del n. 41/luglio 2001, doc. web n. 29832, in cfr. www.garanteprivacy.it) avente ad oggetto: “Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di «pari rango»”, le norme sulla trasparenza amministrativa impongono alle strutture sanitarie di consentire senz’altro “… l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato (art. 13 legge n. 675/1996) e il rilascio di copia della cartella clinica al medesimo interessato, a persona munita di specifica delega o, in caso di decesso, a chi “ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione” (ex art. 9, comma 3, del “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Nella specie, nel richiedere il rilascio di copia del “Riassunto clinico” relativo alla propria degenza nel periodo dal 20 ottobre al 2 novembre 1995, il ricorrente ha esplicitato le ragioni dell’istanza, presentata per far valere interessi propri, corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate e collegate al documento richiesto in copia.
Il predetto riassunto clinico non può essere considerato ricompreso nella cartella clinica, dal momento che questa, a differenza del primo, ancorché riporti la “diagnosi di dimissione”, non indica le terapie ed i controlli da eseguire successivamente.
Né, per negare l’accesso, l’Amministrazione sanitaria può eccepire la prescrizione della domanda risarcitoria proponibile dal richiedente, in quanto ciò che conta è l’esistenza di una situazione giuridicamente tutelata (nella specie, il diritto alla salute), a prescindere da quello che potrebbe essere l’esito di un’iniziativa giudiziaria, che non appare del tutto pretestuosa.
Senza contare che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cassazione SS.UU. 11 gE. io 2008 n. 576), il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto delle patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquE. le che decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Tanto basta per accogliere il ricorso in esame.
Pertanto, previo riconoscimento del diritto di accesso, va ordinato all’Azienda Ospedaliera Umberto I° di E. di rilasciare al ricorrente copia del documento richiesto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte – della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto, previo riconoscimento del diritto di accesso, ordina all’Azienda Ospedaliera Umberto I° di E. di rilasciare al ricorrente copia del documento richiesto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura di parte – della presente sentenza.
Condanna la stessa Azienda Ospedaliera al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), di cui Euro 250,00 per contributo unificato ed Euro 1.250,00 per onorari e diritti di avvocato, oltre Iva e C.P.A. come per legge ed il rimborso spese generali nella misura del 12,50%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
omissis
DEPOSITATA IN SEGRETERIA, Il 07/05/2009
omissis