Il rientro dalle ferie coincide per alcuni italiani con l’inizio di un nuovo periodo, quello del penoso calvario che mette a confronto delle agenzie di viaggio i consumatori delusi da pacchetti vacanze pieni di disservizi e delusioni. Ma com’è possibile fare rispettare e quantificare il danno da vacanza rovinata?
A questo proposito va specificato, innanzitutto, che il danno risarcibile è patrimoniale e non patrimoniale, e che anche il danno derivato dallo stress o dalla delusione di non aver potuto godere appieno dei servizi acquistati va risarcito.
Questo tipo di danno, infatti, ha natura contrattuale proprio perché sancito dal contratto stipulato con l’agenzia di viaggi o con il tour operator. Il risarcimento da richiedere, quindi, deve comprendere sia il pregiudizio economico (pari all’intero prezzo pagato nel caso di mancato godimento del soggiorno, per esempio), oppure può consistere in una parziale restituzione dell’importo versato nel caso in cui durante la vacanza si siano verificati disservizi, contrattempi e disguidi. È di natura non patrimoniale, il risarcimento di aspetti non patrimoniali come lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento della vacanza.
Per fare un esempio calzante dei danni che possono essere risarciti, giova richiamare alla memoria una recente sentenza della Corte di Cassazione (10651/2009), in cui si precisa che anche l’impraticabilità del mare è un danno che va risarcito: “La fruizione del mare e della spiaggia – ricorda la sentenza nelle motivazioni – anche se non costituisce un servizio turistico in senso stretto, rappresenta il presupposto di utilità del pacchetto e parte essenziale della prestazione turistica“.