La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e non sia dimostrabile che si è sostanziata in un adulterio.
È arrivata a questa conclusione una Corte d’Appello che ha esaminato la vicenda di due coniugi in cui lui ha intrattenuto per lungo tempo una relazione di intimità con una collega, sfociata nel pernottamento nella stessa stanza d’albergo durante un viaggio di lavoro.
Benché non sia stato dimostrato il tradimento, né sia mai stato ammesso dall’uomo, la Corte d’Appello gli ha addebitato separazione e mantenimento della moglie, per aver offeso con il suo comportamento la dignità e l’onore dell’altro coniuge. L’articolo 134 del Codice Civile, ha precisato la Corte, indica tra gli obblighi coniugali quello della fedeltà, strettamente connesso a quello della convivenza e da intendere non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniugo, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio.
Per questo, la nozione di fedeltà coniugale si avvicina a quella di lealtà, che impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune.