E’ stata pubblicata la direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. La nuova direttiva 2009/148/CE sostitusce, dal 5 gennaio 2010, la precedente direttiva del 1983, che ha subito, negli anni, diverse e sostanziali modifiche alcune delle quali, fra l’altro, già recepite dal nostro ordinamento ed abroga esplicitamente la direttiva del 1983 e le sue successive modifiche lasciando però inalterati i termini di recepimento degli obblighi connessi.
La direttiva 148/09, nel premettere, ribadendolo, che l’amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute e che le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute, disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche e sottolinea la necessità di prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto, ribadisce, poi, che.una limitazione delle attività che comportano un’esposizione all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.
Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l’amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo l’esposizione professionale dei lavoratori all’amianto, pertanto è opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, la presenza o l’eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all’amianto per via dell’utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all’interno o all’esterno di essi.
A fini di un’individuazione precoce delle patologie dovute all’amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti. Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato.