È in vigore dal venti marzo la nuova disciplina della mediazione per le controversie civili e commerciali. Il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28 attua la delega conferita al Governo con la legge n. 69 del 2009 in materia di riforma del processo civile e si allinea alle direttive 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.
Al fine di deflagrare il carico dei processi per la risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sarà quindi possibile avviare una domanda di mediazione presso un organismo accreditato (organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia) anche in pendenza della stessa causa davanti agli organi giurisdizionali ordinari. Il comportamento della controparte che, non partecipando alla mediazione, non ne dia giustificato motivo, verrà valutato negativamente dal giudice che potrà da questo stesso comportamento desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, come prescrive l’art.116 del c.p.c. Potrà essere anche il giudice ad invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti” (art.5, comma 2). Sorgerà inoltre in capo all’avvocato, l’obbligo di informare il suo assistito della possibilità di ricorrere alla mediazione: nel caso in cui il difensore non adempia a quest’obbligo, il contratto sarà annullabile sulla base di questa violazione. Ci saranno poi incentivi fiscali (ad esempio esenzione dall’imposta di bollo). Come prescrive l’art. 5 del decreto, la mediazione sarà esperibile in materia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.