Alcuni medici convenivano in giudizio l’Università degli Studi e la Repubblica Italiana deducendo l’illegittimità, per contrasto con le Direttive CE relative al trattamento economico dei medici specializzandi, dei provvedimenti normativi che avevano “congelato” l’incremento annuale della borsa di studio nella misura del tasso programmato di inflazione, in tal modo contravvenendo al precetto di garantire agli stessi una adeguata remunerazione e, conseguentemente, chiedevano la condanna della Università degli Studi a corrispondere ai medesimi l’importo pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto invece essere corrisposto qualora la borsa di studio fosse stata incrementata annualmente.

Allo stesso modo, deducendo l’illegittimità delle norme che avevano “congelato” il diritto alla rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, chiedevano il riconoscimento della differenza tra l’importo della borsa di studio quale sarebbe risultato ove rideterminato triennalmente e quello effettivamente corrisposto;

Deve ritenersi che quantomeno la previsione relativa all’incremento annuale, in quanto intesa ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta, costituisca elemento imprescindibile integrante il concetto di adeguata remunerazione, con la conseguenza che il “blocco”  del detto incremento annuale sicuramente si pone in contrasto con il principio di adeguata remunerazione.

Tribunale di Perugia – Sez. II; Sent. del 11.01.2010

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato i dott.ri O.A.H., S.M. e G.G.B. convenivano in giudizio l’Università degli Studi di Perugia e la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo l’illegittimità, per contrasto con le Direttive CE relative al trattamento economico dei medici specializzandi, dei provvedimenti normativi che avevano “congelato” l’incremento annuale della borsa di studio prevista dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 7 agosto 1991 n. 257 nella misura del tasso programmato di inflazione, in tal modo contravvenendo al precetto di garantire agli stessi una adeguata remunerazione e, conseguentemente, chiedevano la condanna della Università degli Studi di Perugia a corrispondere ai medesimi l’importo pari alla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto invece essere corrisposto qualora la borsa di studio fosse stata incrementata annualmente come originariamente previsto dal citato d.lgs. 257/1991;

allo stesso modo, deducendo l’illegittimità delle norme che avevano “congelato” il diritto alla rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, chiedevano il riconoscimento della differenza tra l’importo della borsa di studio quale sarebbe risultato ove rideterminato triennalmente e quello effettivamente corrisposto;

in via subordinata chiedevano i medesimi importi a titolo di risarcimento dei danni per violazione da parte della Repubblica Italiana delle disposizioni comunitarie in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.

A sostegno della domanda ripercorrevano l’iter normativo che aveva contraddistinto la materia sia a livello comunitario che a livello nazionale.

Per quel che qui interessa in ragione della formulazione della domanda, gli attori deducevano che il legislatore nazionale aveva dato attuazione alla Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, tutte incorporate nella Direttiva 93/16/CEE con il d.lgs. 257/1991 che, in ragione della prestazione di attività a tempo pieno da parte dei medici specializzandi, con conseguente impossibilità di svolgere altra attività remunerata ed obbligo di dedicarsi esclusivamente alla formazione professionale, aveva previsto una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in lire 21.500.000 da incrementarsi dal 1 gennaio 1992 in base al tasso programmato di inflazione e da rideterminarsi triennalmente con decreto del Ministro della Sanità in funzione del miglioramento tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN.

Tuttavia il predetto incremento annuale era stato concesso solo una volta nel gennaio 1992 e successivamente bloccato dai vari provvedimenti normativi di contenimento della spesa pubblica succedutisi nel tempo e non era mai stato rideterminato triennalmente;

se l’art. 6 cit. avesse trovato integrale applicazione i dott.ri O.A.H. e S.M. avrebbero percepito ulteriori euro 10.544,50, mentre il dott. G.G.B. avrebbe percepito ulteriori euro 6.789,22, mentre, con riferimento alla mancata rideterminazione triennale, pur prendendo in considerazione i minimi tabellari, i primi due avrebbero maturato compensi per ulteriori euro 5.142,93 ed il terzo per ulteriori euro 3.690,76.

I provvedimenti legislativi che avevano “congelato” i previsti meccanismi di adeguamento dovevano ritenersi in contrasto con il principio di adeguata remunerazione con la conseguenza che il giudice nazionale, qualora non avesse ritenuto di sollevare questione pregiudiziale, avrebbe potuto e dovuto disapplicare siffatti provvedimenti limitativi ed applicare interamente le previsioni di cui all’art. 6 d.lgs. 257/1991.

In via subordinata, ove tale opzione ermeneutica non fosse stata ritenuta percorribile, ne sarebbe inevitabilmente derivata l’affermazione della responsabilità della Repubblica Italiana per violazione del principio comunitaria di adeguata remunerazione.

Si costituiva l’Università degli Studi di Perugia con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato deducendo che la normativa impugnata era in realtà conforme agli obblighi comunitari essendo incontroverso che gli specializzandi non erano dipendenti delle Università né sussisteva alcun rapporti di lavoro subordinato, venendo in considerazione prestazioni finalizzate alla formazione tecnica e pratica degli stessi medici;

le norme successive che avevano bloccato gli adeguamento originariamente previsti erano cogenti per l’Università che delle stesse aveva fatto corretta applicazione.

Si costituiva altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri rassegnando analoghe argomentazioni intese ad ottenere il rigetto delle domande.

All’udienza del 17 settembre 2009, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

La questione oggetto del presente giudizio si inserisce in un ampio contenzioso di carattere “seriale” che ha riguardato numerosi aspetti della posizione economica dei medici specializzandi.

In questo ambito la giurisprudenza, anche di legittimità, ha avuto modo di occuparsi: a) di coloro che avevano conseguito la specializzazione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 257/1991 ai quali quest’ultimo, ovviamente, non era applicabile; b) della natura del rapporto tra gli specializzandi e le Università e, in particolare, della riconducibilità dello stesso nelle categorie del lavoro subordinato o parasubordinato e, quindi, della applicabilità o meno dell’art. 36 Cost; c) della “competenza” del Giudice del Lavoro in ordine a tale tipo di controversie; d) della giurisdizione del G.A. o del G.O. concludendo in questo secondo senso stante la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dagli specializzandi.

A quanto consta non risulta che la Suprema Corte si sia ad oggi pronunciata sulla specifica questione oggetto del presente giudizio relativa, in estrema sintesi, alla valutazione di adeguatezza della borsa di studio (pari ad euro 924,87 mensili) percepita da tutti coloro che hanno frequentato i corsi così come disciplinati a seguito dell’attuazione delle direttive, sotto la vigenza dell’art. 6 d.lgs. 257/1991 ma, soprattutto, delle successive disposizioni che hanno bloccato i meccanismi di adeguamento dallo stesso previsti.

Ci si chiede cioè se la somma percepita a causa del “congelamento” dei meccanismi perequativi possa o meno considerarsi conforme al precetto comunitario di “adeguata remunerazione”.

Ai fini della corretta impostazione e soluzione della questione appare pertanto a questo punto opportuno un breve excursus del quadro normativo.

Come è noto la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, conosciuta come “direttiva riconoscimento”, ha introdotto la possibilità del riconoscimento reciproco fra i Paesi membri, fra cui l’Italia, dei diplomi, certificati e altri titoli di medico ed ha introdotto misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Dello stesso giorno è la successiva direttiva 75/363/CEE, indicata come “direttiva coordinamento “, avente appunto come scopo il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attinenti alle attività di medico.

Entrambe le direttive sono state in seguito modificate, in particolare, dalla direttiva 82/76 e dalla direttiva 93/16.

L’allegato alla direttiva ” coordinamento “, aggiunto dall’art. 13 della direttiva 82/76 ha appunto previsto che l’attività di formazione debba essere oggetto di una adeguata remunerazione indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare le rispettive normative interne.

Successivamente le direttive “riconoscimento”, ” coordinamento ” e 82/76 sono state abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE che funge, per così dire, da “testo unico”.

A seguito della sentenza del 7 luglio 1987, causa 49/86, Commissione/Italia con la quale la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE, è stato emanato il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

L’art. 4 del decreto legislativo n. 257/91 ha determinato i diritti e i doveri dei medici specializzandi e il suo art. 6 ha istituito una borsa di studio in loro favore.

Ai sensi dell’art. 6, n. 1, dello stesso decreto legislativo: “agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all’art. 2, comma 2 in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in lire 21.500.000. tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità , di concerto con i ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.

2 . la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell’art. 7. la corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall’inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova”.

Tuttavia l’importo della borsa di studio di originari euro 11.103,82 è stato aumentato solo una volta a euro 11.598,33 ed è poi rimasto invariato in quanto è intervenuto il quinto comma dell’art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 che ha sancito che “tutte le indennità, compensi gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere …. per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge …. o che siano comunque rivalutabili in relazione alla

variazione del costo della vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992″ il cui disposto è stato via via prorogato nel tempo.

Un considerevole aumento della remunerazione degli specializzandi è stato poi previsto dal d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 anche se le sue disposizioni sono rimaste per lungo tempo lettera morta in quanto non è stato emanato il previsto decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità , del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Di conseguenza ai medici specializzandi ha continuato ad essere corrisposta la borsa di studio prevista dall’art. 6 del decreto legislativo n. 257/91 e senza rivalutazione in quanto il secondo comma dell’art. 46 del d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368 prevede che “le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si applicano dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al

comma 1; fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257″.

Solo con il comma 300 dell’art. 1 l. 23 dicembre 2005 n. 266 è stata data definitiva sistemazione al trattamento economico degli specializzandi stabilendosi comunque che fino all’anno accademico 2005- 2006 si continuino ad applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 si è stabilito che, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda.

La parte fissa annua lorda è determinata in euro 22.700, per ciascun anno di formazione specialistica.

La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300 annui lordi.

Oggi dunque è previsto un compenso da euro 25.000 a 26.000 annui contro la precedente “borsa” rimasta fissa negli anni di euro 11.598,33 cui vanno aggiunti anche anche gli oneri previdenziali a carico delle aziende sanitarie ed i premi per la polizza per la responsabilità civile prima pagati direttamente dagli specializzandi ad ulteriore decurtazione della borsa di studio.

Tale rapido excursus normativo consente di porre, ad avviso del Giudicante, due punti fermi: in un primo momento il legislatore aveva ritenuto conforme al principio di adeguata remunerazione la previsione di un emolumento pari a lire 21.500.000, da incrementarsi però annualmente in base al tasso programmato di inflazione e rideterminarsi triennalmente con decreto del Ministero della Sanità in funzione del miglioramento tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al persona medico dipendente del SSN.

Deve quindi ritenersi che quantomeno la previsione relativa all’incremento annuale, in quanto intesa ad assorbire gli effetti negativi della svalutazione monetaria e del conseguente depauperamento del potere di acquisto della moneta, costituisse elemento imprescindibile integrante il concetto di adeguata remunerazione, laddove invece la rideterminazione triennale – tra l’altro non legata ad alcun indice specifico ma dipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva – appariva più che altro funzionale ad agganciare la remunerazione degli specializzandi agli incrementi contrattuali conseguiti dal personale medico dipendente per evidenti ragioni di parità di trattamento, stante anche la oggettiva analogia delle mansioni svolte.

Con la conseguenza che il “blocco” dell’incremento annuale sicuramente si pone in contrasto con il principio di adeguata remunerazione mentre non altrettanto può dirsi con riferimento alla rideterminazione triennale perseguendo quest’ultima, come già detto, finalità perequative estranee al concetto ed alle finalità del precetto comunitario.

Del resto conferma questa interpretazione la radicale innovazione del trattamento economico degli specializzandi intervenuta prima a livello normativo e poi effettuale la quale ha determinato alla attualità la corresponsione di una cifra addirittura molto superiore a quella risultante dal mero adeguamento della originaria borsa di studio al tasso programmato di inflazione.

Venendo ora alle conseguenze di questa impostazione, va ricordato che la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 25 febbraio 1999 resa nel procedimento C-131/97 Carbonari ha ritenuto che l’obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche è in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso, mentre le direttive ” coordinamento ” e 82/76 non contengono alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei metodi di fissazione di tale remunerazione e che definizioni del genere rientrano, in via di principio, nella competenza degli Stati membri che devono, in tale settore, adottare specifici provvedimenti di attuazione.

Ciò considerato, ha quindi sancito che l’art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell’allegato della direttiva ” coordinamento “, come modificata dalla direttiva 82/76, non sono in proposito incondizionati: essi non consentono infatti al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, né l’importo di quest’ultima.

Rimane però l’obbligo per lo Stato di conseguire il risultato contemplato dalla direttiva e, per il giudice nazionale, di interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa onde conseguire il risultato dalla medesima perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 189 (ora 249), terzo comma, del Trattato CE.

Il Giudice deve dunque valutare se l’insieme delle disposizioni di diritto interno – più in particolare, per il periodo successivo alla loro entrata in vigore, le disposizioni di una legge promulgata al fine di trasporre la direttiva 82/76 – possa essere interpretato, fin dall’entrata in vigore di tali norme, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato da essa voluto; se cioè se l’importo della remunerazione adeguata possa essere determinata sulla base dell’insieme delle disposizioni di diritto nazionale.

Qualora invece il risultato prescritto da una direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni causati ai singoli dalla mancata attuazione di una direttiva purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma violata abbia lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli il cui contenuto possa essere identificato, che la violazione sia sufficientemente grave e che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell’obbligo imposto allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.

Al riguardo la Corte di Giustizia, nella sentenza del 3 ottobre 2000 resa nel procedimento C-371/97 Gozza ha ribadito che il disposto dell’art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell’allegato della direttiva ” coordinamento “, come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva. Detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso (cfr. sentenza Carbonari, punto 44).

In proposito si è sostenuto in dottrina che le condizioni per il risarcimento del danno da omessa o insufficiente attuazione di direttive comunitarie sopra esaminate dovevano affermarsi già secondo lo stesso ragionamento effettuato dalla Corte di Giustizia europea in quanto: a) il diritto del medico specializzando a percepire la remunerazione adeguata è già entrato a far parte del diritto interno in forza dell’applicazione automatica della relativa disposizione della direttiva essendo essa incondizionata e sufficientemente precisa; b) la violazione è sufficientemente grave in quanto la remunerazione, attribuita come ricompensa e riconoscimento del lavoro svolto, è destinata ai medici specializzandi in via di formazione che partecipano a tutte le attività mediche del dipartimento in cui si svolge la formazione e tali specializzandi dedicano a tale formazione pratica e teorica tutta la loro attività professionale durante tutta la durata della settimana lavorativa e conseguentemente sarebbe estremamente grave negare un’adeguata remunerazione alla loro attività; c) il nesso di causalità è altrettanto evidente spettando allo Stato di rimuovere l’unico ostacolo che si frappone alla corresponsione di tale adeguata remunerazione che era stata correttamente individuata in origine dal legislatore e successivamente limitata per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Tutto ciò premesso, ribadito che deve ritenersi, in conformità alla originaria scelta legislativa, che il meccanismo di adeguamento annuale al costo della vita fosse connaturato al precetto di adeguata remunerazione cui in tal modo intendeva dare applicazione; rilevato che tale precetto è sufficientemente preciso; rilevato altresì che la normativa successiva, con il “congelamento” dell’adeguamento annuale ha inciso sul contenuto minimo inderogabile integrante il concetto di adeguata remunerazione; che non è possibile pervenire in via interpretativa ad un risultato conforme al precetto comunitario stante il chiaro dettato delle disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica; tutto ciò premesso non resta che affermare la violazione da parte dello Sato Italiano degli obblighi derivanti dalle citate direttive e condannarlo al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura dagli stessi richiesta pari al solo (per le ragioni sopra indicate) incremento annuale nella misura del tasso programmato di inflazione.

La originaria determinazione dell’adeguata retribuzione operata dal legislatore, comprensiva dell’incremento annuale ragguagliato al tasso di inflazione programmato, può quindi essere presa come parametro per la determinazione del danno essendo essa, e non quella risultante dai provvedimenti legislativi successivi, completamente conforme alle direttive comunitarie.

Non risultando contestati gli ulteriori presupposti a fondamento della domanda (l’avere conseguito gli attori una delle specializzazioni previste nelle più volte citate direttive secondo i parametri dalle stesse indicati), in conformità al principio della domanda che ha individuato il danno risarcibile nella mancata percezione dell’incremento annuale (oltreché nella mancata applicazione della rideterminazione triennale che tuttavia non può essere presa in considerazione anche per la mancanza di un parametro certo cui agganciarla prevedendo l’art. 6 d.lgs. 257/1991 la determinazione “in funzione” del miglioramento tabellare minimo e non in misura a questo corrispondente), deve essere in definitiva accolta la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dagli attori e conseguentemente condannata la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere, per le causali di cui in motivazione, ad O.A.H. e S.M. la somma di euro 10.544,50 cadauno e a G.G.B. la somma di euro 6.789,22.

Trattandosi di somme originariamente determinate dagli stessi attori nel loro ammontare e specificamente quantificate, in ossequio al principio della domanda, pur essendo tali somme corrisposte a titolo di risarcimento dei danni e pur non richiedendo la domanda risarcitoria espressa richiesta di rivalutazione ed interessi compensativi, ritenendo il Tribunale il riferimento alla somma maggiore o minore di giustizia mera clausola di stile inidonea a superare la specificità della domanda stessa, non devono essere calcolati rivalutazione monetaria e interessi compensativi, pena il vizio di ultrapetizione.

Stante l’accoglimento parziale della domanda sussistono giusti motivi per disporre la compensazione in ragione di 1/3 delle spese di lite.

I restanti 2/3 rimangono a carico di parte soccombente.

Nei rapporti degli attori con l’Università degli Studi di Perugia sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

in persona del

GIUDICE MONOCRATICO

dott. G. I.,

definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata e per l’effetto condanna lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al pagamento, in favore di O.A.H. e S.M. della somma di euro 10.544,50 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed in favore di G.G.B. della somma di euro 6.789,22, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Compensa in misura di 1/3 le spese di lite e per l’effetto condanna lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, al pagamento, in favore di O.A.H., S.M. e G.G.B. dei restanti 2/3 che liquida in complessivi euro 5.307,00 di cui euro 207,00 per spese, euro 2.100,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratasi anticipatari;

Rigetta nel resto;

Dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli attori e l’Università degli Studi di Perugia.

Perugia 4 gennaio 2010.

IL GIUDICE

omissis

dep. il 11 gennaio 2010.