Con la sentenza n. 6490, depositata l’8 settembre 2010, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime, nelle gare pubbliche, le asseverazioni economiche fatte dalla società di revisione. In particolare, il giudici di palazzo Spada hanno spiegato che le imprese possono aggiudicarsi l’appalto che se le asseverazioni non sono fatte dagli istituti di credito.
I giudici di legittimità di secondo grado, per motivare la loro decisione in merito al non accoglimento del quarto motivo di ricorso, hanno spiegato che “il fatto che l’asseverazione del piano economico-finanziario sia stata resa non da una società finanziaria ma da una società di revisione non determina una illegittimità, a pena di esclusione. In questa prospettiva appare condivisibile il ragionamento effettuato dal Tribunale amministrativo regionale, che, richiamando le norme in materia di “project financing”, che ammettono una tale asseverazione, la ritiene corretta in via di interpretazione estensiva delle norme di gara, e ciò sia perché il “project financing” determina comunque una concessione, come nella specie, per cui le due fattispecie appaiono assimilabili (anzi si può dire che il “project financing” è solo un’altra via per addivenire alla concessione di costruzione e di esercizio), e, poi, in quanto, se il legislatore, in un’ipotesi vicina, quale è quella del “project financing”, ha individuato come possibile l’asseverazione del piano economico-finanziario da parte di una società di revisione, è segno evidente che lo stesso legislatore ha ritenuto che questa tipologia di società ha tutti i requisiti per poter convenientemente effettuare tali operazio