Una Casa di Cura rigettava l’istanza diretta ad ottenere copia di tutte le cartelle cliniche concernenti i dati clinici della coniuge con la quale, il richiedente la documentazione, aveva contratto matrimonio canonico.

Tale istanza era motivata dalla necessità di produrre dati clinici davanti al Tribunale Ecclesiastico, presso cui era stato avviato giudizio per l’annullamento del matrimonio.

Il Consiglio di Stato, contrariamente alla pronuncia TAR che dava ragione alla struttura sanitaria, ha affermato che il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

La pronuncia ha chiarito che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.

Consiglio di Stato – Sez. V; Sent. n. 7166 del 28.09.2010

FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dal Sig. F. M., attuale appellante, per l’accertamento del diritto all’accesso alle cartelle cliniche del coniuge, Signora M. I., detenute dalla Casa di Cura Polispecialistica Dott. P. Spa, struttura appartenente al sistema del servizio sanitario nazionale.

L’appellante contesta la pronuncia di rigetto.

Le altre parti, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

La Sezione osserva, preliminarmente, che la giurisdizione amministrativa sulla domanda proposta in primo grado è stata implicitamente affermata dalla sentenza impugnata e, pertanto, non può essere rimessa in discussione in questo grado di giudizio, in mancanza di appello sul punto. Resta superato, quindi, ogni possibile dubbio sulla giurisdizione, correlato alla natura formalmente privata della parte resistente.

Nel merito, è opportuno evidenziare che l’attuale appellante, in data 6 ottobre 2009, presentava istanza alla Casa di Cura dott. P. SpA, al fine di ottenere copia di tutte le cartelle cliniche concernenti i dati clinici della signora M. I., con la quale aveva contratto matrimonio canonico in data 1 Giugno 1991.

Tale istanza era motivata dalla necessità di produrre tali dati clinici davanti al Tribunale Ecclesiastico, presso il quale l’appellante aveva avviato giudizio per ottenere l’annullamento del matrimonio.

Con il provvedimento impugnato in primo grado, la Casa di Cura rigettava l’istanza.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, svolgendo la seguente motivazione.

“L’art. 60 del D. Lgs. n° 196 del 2003 (cd codice della privacy) stabilisce che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Il collegio ha preso visione della giurisprudenza prodotta dal ricorrente a sostegno della sua istanza e della giurisprudenza richiamata dalla Casa di Cura per opporre il diniego.

Il ricorso è infondato.

Infatti per ottenere l’accesso ai dati che rivelano la salute occorre la necessità di tutelare un diritto della personalità o un altro diritto o libertà personale inviolabile.

Nel caso di specie tale necessità di tutela manca.

Il ricorrente ritiene che il diritto che egli intende tutelare attraverso le cartelle cliniche della signora I. consista nell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio.

In realtà tali aspetti di indagine relativi alla validità del matrimonio contratto tra il ricorrente e la signora I. possono essere esaminati sulla base dell’istruttoria che potrà essere condotta dal Tribunale Ecclesiastico.

Al riguardo il Tribunale Ecclesiastico dispone di ampie possibilità istruttorie, connesse al principio fondamentale, espresso dal canone 1527 del codice di diritto canonico, secondo cui possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

Deve considerarsi inoltre che le cartelle cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente considerate, un elemento di per sé probante ai fini dell’accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso ed alla connessa valutazione della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio e della capacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio.

Un eventuale valutazione di indispensabilità della loro acquisizione nell’ambito del giudizio di validità del matrimonio spetta unicamente al Tribunale Ecclesiastico.

Solo in seguito a tale eventuale pronuncia potrà essere fondata un’istanza di accesso che invece il ricorrente pretende di esercitare di sua autonoma iniziativa e, per quanto precisato, senza fondamento.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.”

L’appello, che contesta analiticamente la pronuncia di primo grado, è fondato.

Secondo un consolidato indirizzo interpretativo, espresso anche da questa Sezione, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (Consiglio Stato , sez. V, 14 novembre 2006 , n. 6681).

La pronuncia ha chiarito che il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.

E l’originario ricorrente ha correttamente mosso la propria azione al fine di fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall’inizio, una valida azione giudiziaria volta all’annullamento del vincolo matrimoniale.

In una situazione siffatta deve, invero, ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito dell’azione stessa.

Né per avanzare istanza di accesso deve ritenersi necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l’azione giudiziale.

Né in contrario può valere la considerazione del carattere non nazionale e neppure statuale dei Tribunali ecclesiastici.

A norma dell’art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), invero, “le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello…..”.

Pertanto, si tratta di decisioni che, in base al solenne riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 7 della Costituzione), se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali.

Con la conseguenza che l’intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, all’intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio.

In sostanza, malgrado il diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla propria salute ed il diritto di conoscere se si è legati da valido vincolo coniugale abbiano pari valenza costituzionale, l’intento di verificare la validità del proprio matrimonio concordatario con persona asseritamente afflitta da non lievi disturbi psichici, affrontati in una struttura sanitaria, conferisce al coniuge che intenda adire, a tale scopo, la magistratura matrimoniale canonica il diritto di conoscere e di ottenere in copia le cartelle cliniche sulla infermità in questione, quale che possa essere la valenza probatoria di tali cartelle e senza che possa rilevare se l’esibizione di queste ultime debba avvenire a corredo iniziale del libello, o possa avvenire in corso di causa.

Questo indirizzo interpretativo, del resto è seguito anche dalla costante giurisprudenza dei TAR.

Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità “. In definitiva, di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l’art. 60, d.lg. n. 196 del 2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (nella fattispecie il ricorrente ha chiesto l’accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi al’autorità giudiziaria competente che la stessa è affetta da disturbi psichici, al fine dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della consorte ignorati prima del matrimonio stesso, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1 c.c) (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 07 maggio 2009 , n. 878).

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 d.lg. n. 196 del 2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (fattispecie relativa a richiesta di accesso alla cartella clinica della moglie ai fini dello scioglimento del vincolo religioso del matrimonio da parte del marito) (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sez. I, 24 dicembre 2007 , n. 399).

È illegittimo il diniego avverso un’istanza ostensiva presentata da un coniuge finalizzata a ottenere il rilascio di copia dell’integrale documentazione sanitaria (comprensiva di appunti ed eventuali relazioni redatte dai medici e dagli psicologi del C.I.M.), afferente la diagnosi e il trattamento terapeutico predisposto nei confronti dell’altro coniuge, nel caso in cui tale istanza sia stata proposta ai fini della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio di fronte al competente tribunale ecclesiastico (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 27 luglio 2007 , n. 3015).

Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall’appellante, la struttura sanitaria intimata dovrà fornire la documentazione clinica richiesta, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.

Resta fermo che il trattamento dei dati personali sanitari della Signora I. da parte dell’attuale appellante è consentito solo ai fini del giudizio di nullità matrimoniale proposto e ogni utilizzazione diversa può essere sanzionata i sensi del codice dei dati personali.

Inoltre, tanto la Casa di Cura, quanto l’appellante, sono tenuti ad osservare scrupolosamente e con la massima diligenza tutte le prescrizioni necessarie affinché i dati personali dell’interessata siano correttamente protetti e conservati.

Le spese possono essere compensate.