È legittimo rifiutare il ricovero di un paziente se l’allarme non è giustificato. Lo afferma a chiare note la Corte di Cassazione che ha annullato una doppia condanna per omissione di atti d’ufficio inflitta a un chirurgo che non aveva ravvisato la necessità di ricoverare una paziente.
La Cassazione (sentenza n.46152/2009) ha evidenziato che la responsabilità penale può esservi soltanto nell’ipotesi in cui “l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale per l’esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona”. Nei precedenti gradi di giudizio il medico era stato condannato a quattro mesi di reclusione per non aver voluto ricoverare in chirurgia una donna che soffriva di coliche biliari. La donna inizialmente era stata visitata da un medico che, preoccupato per le coliche della paziente, aveva contattato il chirurgo il quale, a sua volta, aveva risposto in modo volgare al collega dicendogli tra le altre cose di ”smetterla di sovraccaricarli con richieste di poco conto”. Per la Cassazione il fatto non sussiste perché ”non rientra fra l’omissione di atti d’ufficio un diniego di ricovero ospedaliero caratterizzato per le modalita’ inurbane e volgari con cui il medico si e’ espresso e non per l’antigiuridicita’ richiesta dalla norma che punisce il rifiuto indebito di un atto dell’ufficio che va compiuto senza ritardo”.