Relativamente alla domanda risarcitoria promossa dall’infermiere professionale che contraeva HCV nello svolgimento della prestazione lavorativa quale dipendente ASL dal 1973 e risultante affetto dalla patologia nel 1997, è giudizialmente legittimato il Ministero della Salute.

Anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L’omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento attribuisce il potere, lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.

Corte d’Appello di Napoli –  Sez. I, Sent. del 17.01.2011

Svolgimento del processo

Ro.Di., An.Si. e Lu.Si., nella dichiarata qualità di eredi di Si.Ni., convenivano in giudizio il Ministero della Salute innanzi il Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso, in ordine alla causazione della patologia “Epatite HCV correlata” sofferta dal loro congiunto poi evolutasi nel decesso del medesimo, e, per l’effetto, condannare sempre il convenuto Ministero al risarcimento dei danni subiti e subendi, materiali, morali alla vita di relazione e biologici, in aggiunta all’indennizzo di cui alla Legge n. 210/92, così come modificata dalla Legge 238/97.

Esponevano a tal proposito che il sig. Si.Ni., dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale AVI – Ariano Irpino dal 07 febbraio 1973 con la qualifica di infermiere professionale, rientrava nel triste novero di coloro i quali hanno contratto incolpevolmente l’epatite C, essendo quotidianamente in contatto, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, con sangue e derivati provenienti da soggetti affetti dalla su detta patologia, nonché con oggetti contaminati da sangue od altro materiale biologico infetto.

In particolare, come risulta dalla cartella clinica dell’azienda ospedaliera “S. Giovanni Moscati” del 3 settembre 1997, il Sig. Si. risultava affetto da cirrosi epatica HCV correlata.

In data 16.01.1998, il dipendente presentava istanza intesa al riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio a seguito della quale, la Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Medicina Legale di Caserta, riconosceva allo stesso la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate.

Successivamente, in data 16.01.1999. la Commissione Medica Ospedaliera, rendeva noto al Sig. Si. il parere che accertava il nesso di causalità tra il lavoro svolto e la malattia, ma in data 23 luglio 2003, interveniva il decesso del sig. Si. quale effetto esiziale della malattia contratta ed innanzi descritta.

Il convenuto Ministero, in primo grado, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere ed, in ogni caso, l’infondatezza della domanda attorea.

Il giudice di prime cure, nel decidere il contenzioso, ha rigettato la domanda ritenendo che il diritto vantato dagli attori fosse prescritto per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c.

Con atto di appello del 18.09.2006, Ro.Di., An.Si. e Lu.Si., quali eredi del sig. Ni.Si., impugnavano la statuizione del Tribunale di Napoli chiedendo che, ad integrale riforma della medesima, venisse accertata e dichiarata la responsabilità del Ministero in ordine alla causazione della patologia riportata dal sig. Ni.Si. e, per l’effetto, venisse condannato il predetto Ministero al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dagli odierni appellanti, iure proprio e iure ereditario.

Il convenuto Ministero si costituiva in giudizio, deducendo l’improponibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza della avversa domanda, ribadendo l’eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente dell’atto di appello ai sensi dell’art. 163 n. 4 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva; in via preliminare, ribadiva altresì, l’eccezione di prescrizione dell’avversa domanda e, nel merito, deduceva l’infondatezza della stessa per difetto del nesso causale tra l’intervenuta infezione da HVC ed ogni fatto riconducibile alla convenuta Amministrazione.

All’udienza del 12.03.2010, le parti rassegnavano, rispettivamente, le proprie conclusioni ma la causa, pur introitata, doveva essere rimessa sul ruolo a causa della sopravvenuta modificazione del collegio; indi, alla nuova udienza del 17/12/2010 è stata riservata per la decisione senza termini, avendovi le parti rinunziato.

Motivi della decisione

Avendo già le parti depositato conclusionali e repliche, può essere immediatamente decisa, preliminarmente fugando il dubbio che l’atto introduttivo del giudizio fosse nullo per indeterminatezza dell’oggetto, avendo il convenuto avuto ampia possibilità di difesa in primo quanto in secondo grado.

Ad avviso del Tribunale, dalla data di proposizione dell’istanza alla C.M.O., risulterebbe integrata la conoscenza, da parte del defunto sig. Si., dell’infezione e della sua riconducibilità al contagio occorso nell’adempimento della sua attività professionale di operatore sanitario, ragion per cui sarebbe fondata l’eccezione di prescrizione formulata dall’avvocatura dello Stato.

L’impugnazione può essere decisa riportandosi preliminarmente alle motivazioni della Cassazione di cui alla sentenza a sezioni unite 11 gennaio 2008 n. 576.

Con tale importante decisione la Cassazione ha stabilito il condivisibile principio che “la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli art. 2935 e 2947, comma 1, c.c. non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 41. n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)”.

Con tale principio la S.C. regola una buona parte delle questioni oggetto della lite oggi in esame; più propriamente quelle relative la natura della responsabilità, la legittimazione passiva ed il termine prescrizionale nelle ipotesi di lesioni colpose, quivi di seguito riprese nell’ordine di rilevanza nel processo.

Circa la legittimazione passiva del Ministero della Salute.

La S.C. afferma il principio della completa legittimazione del Ministero alla luce della normativa che regolava l’attività all’epoca dei fatti.

La L. n. 592 del 1967, (art. 1) attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione, e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivali e ne esercita la vigilanza, nonché (art. 21) il compito di autorizzare l’importazione e l’esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico.

Il D.P.R. n. 1256 del 1971, contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2, 3, 103, 112).

La L. n. 519 del 1973, attribuisce all’Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica.

La L. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b, c), mentre l’art. 4, n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale.

Il D.L. n. 443 del 1987, stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d. “farmacosorveglianza” da parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio.

Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria. L’omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l’ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell’interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.

Circa la natura della responsabilità

Quanto alla natura della responsabilità la S.C. condivisibilmente afferma che indipendentemente dal punto se l’attività di produzione, commercializzazione ed effettiva trasfusione sui singoli pazienti del sangue costituisca attività pericolosa ex art. 2050 c.c. (come pure sostenuto da gran parte della dottrina e da questa Cass. n. 1138/1995, Cass. n. 814/1997, Cass. n. 8069/1993), non altrettanto può dirsi dell’attività esercitata rispetto ad esse dal Ministero, che attiene alla sfera non direttamente gestionale, ma piuttosto di supervisione e controllo. La pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati (riconosciuta nel D.M. sanità 15 gennaio 1991, art. 19, come non esente da rischi e già indicata nella remota sentenza delle S.U. 19.6.1936, in giur. it. 1936, 866, con riferimento al sangue quale possibile veicolo di infezioni) non rende ovviamente pericolosa l’attività ministeriale, la cui funzione apicale, è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica. Anche gli interventi per la distribuzione e ripartizione del plasma tra le strutture sanitarie o le autorizzazioni per l’importazione del plasma non possono considerarsi elementi di conferma di un’attività in senso lato imprenditoriale (ritenuto da parte della dottrina, elemento necessario per la responsabilità ex art. 2050 c.c.), in quanto si tratta di incombenze meramente complementari e funzionali all’organizzazione generale di un settore vitale per la collettività.

La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata dall’Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati appare inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.,

4.3. Va esclusa anche una responsabilità del Ministero ex art. 2049 c.c. non potendo il Ministero rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie, in quanto manca un rapporto di preposizione tra il Ministero e le persone giuridiche pubbliche (Asl, Aziende ospedaliere), tutte dotate di piena autonomia, capacità e responsabilità.

4.5. Proprio per la piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell’Ente erogatore dei servizi sanitari va esclusa una responsabilità contrattuale del Ministero.

Tale rapporto contrattuale si instaura solo tra il paziente e la struttura sanitaria e dalla giurisprudenza più recente viene considerato in termini autonomi dallo stesso rapporto tra paziente e medico (fondato su altro “fatto idoneo “di cui all’art. 1173 c.c. e cioè il contatto sociale) e qualificato come contratto atipico di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”. La prestazione articolata di assistenza sanitaria, dovuta dalla struttura sanitaria ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cosiddetti di protezione ed accessori (cfr. Cass. S.U. 1.2.2002, n. 9556).

Sennonché a tale contratto è completamente estraneo il Ministero della Sanità (ora della Salute).

Riguardo all’esame della responsabilità contrattuale

Le considerazioni appena svolte escludono, implicitamente, che il giudice di primo grado dovesse occuparsi della responsabilità contrattuale dell’amministrazione statale – ammesso che tale domanda fosse stata proposta nel giudizio, del che è lecito dubitare in ragione dell’estrema genericità del contenuto della citazione di primo grado – posto che in siffatta ipotesi avrebbe dovuto essere convenuta l’azienda sanitaria locale, come correttamente ebbe a rilevare l’avvocatura nelle sue difese.

Riguardo alla tipologia di responsabilità

Con altra decisione a S.U. dello stesso giorno la Corte ha affermato la configurabilità dei reati di lesioni colpose, anche gravissime, o del reato di omicidio colposo non potendosi negare che il comportamento colposamente omissivo da parte degli organi del Ministero preposti alla farmacosorveglianza sia stata una causa, quanto meno concorrente, nella produzione dell’evento dannoso (Cass. 11 gennaio 2008 n. 581).

Ha contestualmente escluso la ricorrenza dei reati di epidemia colposa e lesioni colpose plurime.

Anche tale principio, per l’autorevolezza dell’insegnamento, può essere pienamente condiviso.

Riguardo al termine di prescrizione – ipotesi di lesioni colpose

Pur potendosi astrattamente affermare che sul Ministero gravava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standars di esclusione di rischi, il Giudice, accertata l’omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all’epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l’esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell’evento, deve sostenersi, sempre in conformità con i principi affermati dalla S.C. nella sentenza 576, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c. comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, irrilevante essendo a tal proposito il responso delle commissioni mediche ospedaliere (pertinente in riferimento al diverso procedimento di liquidazione dell’indennizzo) e non incidente sulla percepibilità soggettiva da parte dell’interessato il quale, evidentemente, dal momento della proposizione della domanda amministrativa deve comunque aver avuto una sufficiente percezione della malattia, della tipologia della stessa e delle possibili conseguenze dannose, altrimenti non avrebbe ragionevolmente titolo a presentare domanda.

Ciò anteposto la S.C. ha avuto occasione, contestualmente, di confrontarsi anche con la distinta ipotesi di omicidio colposo in caso di morte derivata dallo stesso evento.

Riguardo al termine di prescrizione – ipotesi di omicidio colposo.

Nel caso in cui dal contagio sia derivata la morte del soggetto infetto la S.C., nella sentenza 581, ha affermato il principio per cui la prescrizione decennale nell’ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera solo in favore di quegli attori (congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (iure proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile all’emotrasfusione (o all’assunzione di emoderivati) con sangue infetto e ciò pure nel caso in cui il principio operi nei confronti del Ministero della Salute; invero “non sarebbe possibile nella fattispecie un’equiparazione del termine prescrizionale civile a quello penale (nei termini di cui all’art. 2947 c.c. comma 3) non essendo il Ministero l’autore dell’illecito penale.

Infatti in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell’art. 2947 c.c. comma 3, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass. 09/10/2001, n. 12357; Cass. 6/02/1989, n. 729).

Infondata è anche la censura secondo cui la corte territoriale non avrebbe valutato l’esistenza dell’elemento psicologico, pur necessario ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di omicidio colposo (per le sole fattispecie in cui ricorra) o lesioni colpose.

È vero che nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all’azione di risarcimento dei danni, a condizione che il giudice civile accerti “incidenter tantum” la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi (Cass. 28/07/2000, n. 9928; Cass. 10/06/1999, n. 5701)”.

Conseguenze

Ritenuta la condivisibilità di questi principi occorre ora applicarli al caso concreto. Gli attori richiesero al tribunale di Napoli, nell’ottobre 2003, il risarcimento del danno subito da Si.Ni. in conseguenza del contagio contratto durante il suo lavoro d’infermiere presso l’azienda sanitaria di Ariano Irpino.

Hanno, quindi, richiesto il quello stesso danno che avrebbe potuto azionare il loro congiunto sin dal 16/01/1998 e che non era stato chiesto giudizialmente.

Contrariamente a quanto si sostiene nella conclusionale di questo grado (pag. 4), gli instanti non reclamano un diritto iure proprio (per ottenere la riparazione dell’offesa arrecata al loro patrimonio materiale e morale) ma quello stesso diritto che avrebbe potuto vantare il compianto Si.Ni. La lettura dell’originario atto di citazione (e sin anche del chiarissimo atto d’appello) esclude che gli stessi abbiano reclamato alcunché per la perdita del congiunto, essendovi una chiara petizione, in parte espositiva ed in parte petitiva solo rispetto al danno patito dal Si.Ni. Tant’è che in epigrafe dell’atto di citazione si menziona la sola qualità di “eredi”, che in parte espositiva alcun riferimento vien fatto al danno in proprio e che, infine, in parte petitiva, si chiede affermare la sussistenza della responsabilità del Ministero per i (soli) danni dal medesimo subiti e subendi, materiali, morali, alla vita di relazione e biologici in aggiunta alle provvidenze di natura indennitaria … già ottenute.

Esclusa, quindi, in questa sede la sussistenza di una pretesa per danno iure proprio occorre occuparsi del solo danno iure ereditario.

La Cassazione fa operare il termine di prescrizione decennale per il diritto iure proprio dei congiunti ma non si occupa di quello iure hereditario, per il quale valgono i principi d’ordine generale, in base ai quali l’erede subentra nella stessa posizione del dante causa, con la conseguenza dell’azionabilità della pretesa sin dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere da quest’ultimo.

Invero ravvisato nella domanda degli attori un’azione intesa a far valere “iure hereditario”, il diritto al risarcimento già spettante al defunto, la relativa prescrizione inizia a decorrere dal giorno del fatto illecito (Cass. 05 gennaio 1979 n. 31) o, meglio, nel giorno in cui l’interessato ebbe la consapevolezza della sussistenza di un danno alla persona che l’indusse a chiedere il riconoscimento della causa di servizio. Pertanto, ben potendo il Si. azionare la pretesa giudiziale (per lesioni) sin dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento da causa di servizio, deve confermarsi la sentenza di primo grado che ha dichiarato la prescrizione.

Conclusioni

Per le superiori conclusioni l’appello deve essere rigettato, mentre, considerato il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali solo dopo l’incardinazione della controversia, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese del grado.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli, prima sezione civile, pronunziando sull’appello proposto da Di.Ro., Si.An., Si.Lu. contro la sentenza n. 208/2006, pubblicata il 12/01/2006, pronunziata dal Tribunale di Napoli nel procedimento promosso contro il Ministero della Salute, così provvede:

1) rigetta l’impugnazione.

2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2011. Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2011.