Una donna chiedeva al Tribunale che si condannasse lo Studio Medico al rimborso delle somme corrisposte per alcune sedute di laserterapia alle quali, a suo dire, si era inutilmente sottoposta per risolvere il problema dei peli superflui, nonché al risarcimento dei conseguenti danni fisici, morali e patrimoniali asseritamente sofferti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non vi fosse prova dell’offerta garanzia di eliminazione definitiva dei peli né alcuna prova in ordine a eventuali negligenze nell’operato dei medici, né comunque alcuna dimostrazione del danno e del relativo nesso causale.
Tribunale di Padova – Sez. II, Sent. del 04.03.2011
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione del 14-5-03 ritualmente notificato Pe.De. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, lo Studio Medico (…) per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di Euro 6.498,04 a titolo di rimborso spese per le somme corrisposte per le sedute di laserterapia alla quale, a suo dire, si era inutilmente sottoposta per risolvere il problema dei peli superflui, nonché per il risarcimento dei conseguenti danni fisici, morali e patrimoniale asseritamente sofferti.
Si costituiva in giudizio lo Studio Medico Associato chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e spiegando domanda riconvenzionale per il pagamento in suo favore della somma complessiva di Euro 5.929,62 a titolo di inadempimento al pagamento di n. 9 sedute medico estetiche e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante escussioni di alcuni testi attorei, nonché espletamento di CTU medico legale. All’esito dell’istruzione l’elaborato tecnico del Dott. Ra.Cl. ha appurato, con inequivoca chiarezza, che nelle prestazioni del convenuto non si ravvisano elementi di censura, né in ambito informativo, né in quello tecnico – operativo. A fronte delle adottate chiare conclusioni del CTU emerge espressamente che il non raggiungimento delle attese ipotizzate dall’attrice devono essere ricondotte ai limiti ed alla soggettività del trattamento in questione.
Parte attrice sosteneva che i medici le avevano espressamente garantito e assicurato l’eliminazione definitiva dei peli superflui, a fronte, per contropeli’insuccesso del trattamento. Rileva il Tribunale che non vi è prova agli atti che lo Studio Medico abbia dato all’attrice assicurazioni in tale senso. Sotto tale profilo non depone il contenuto del documento attoreo n. 2 indicato dalla stessa Pe. come certificazione redatta di pugno dal medico Ge., con la quale, a suo dire, lo stesso avrebbe assicurato l’attrice che avrebbe raggiunto il risultato desiderato in cinque – otto sedute.
Tale documento, oltre a non essere datato, né indirizzato alla signora Pe., né in alcun modo sottoscritto dal dott. Ge., si rivela essere, effettivamente, un mero prospetto dei costi e del numero medio di trattamenti necessari a seconda della parte del corpo da trattare.
Ad esso non può in alcun modo attribuirsi l’efficacia e la valenza di un vero e proprio “certificato di garanzia” sul buon esito della terapia alla stessa indirizzato, ma semmai, come ribadito dal CTU la consistenza di un preventivo di progetto terapeutico stilato su carta intestata del Dott. Ge.
Peraltro tale tipo di assicurazione si appalesa, in concreto, impossibile atteso che lo stesso CTU a pag. 4 della perizia attesta che, in realtà, “il laser agisce efficacemente sui bulbi dei peli in fase di crescita attiva ed è quindi necessario più di un trattamento per neutralizzare i bulbi che non sono giunti in questa fase e che comunque ogni singolo paziente ed ogni relativa area anatomica differiscono sostanzialmente in termini di numero di sedute richieste, tipo e qualità dei peli”.
Sempre in via documentale emerge, poi, che X. X. ebbe a sottoscrivere specifica informativa scritta (cfr. doc. 1 fasc. convenuto) da cui emerge che la stessa era stata informata che “non è possibile prevedere con assoluta certezza il risultato ottenibile”. Pertanto nessuna censura può addebitarsi al comportamento dello Studio medico essendo l’attrice stata informata che gli esiti del trattamento non erano in alcun modo predeterminati né predeterminabili.
Parte convenuta – in assenza di alcun elemento di segno contrario – non ha, dunque, assunto alcuna obbligazione di risultato, sicché, per quanto emerge dalla CTU, va ritenuto il puntuale e corretto adempimento della prestazione svolta dallo Studio medico a favore dell’attrice.
Il CTU ha escluso, infatti, espressamente la sussistenza di alcun danno fisico rilevando che “la cute nelle zone trattate è rosea, liscia, normoelastica, non presenta apparenti alterazioni né discromie”.
Evidenziava inoltre il CTU che “il transitorio rossore della pelle e la sensazione di bruciore avvertita dalla periziando subito dopo i vari trattamenti rientrano nei previsti effetti collaterali e non hanno determinato alcuno stato di malattia o realizzato alcun postumo”.
Né idonei elementi a favore della tesi attorea possono ricavarsi dalle deposizioni rese dai testi Ra. e Pa. riferendo gli stessi circostanze de relato actoris, la rilevanza del cui assunto va considerata sostanzialmente nulla (cfr. Cass. civ. sez. II, 5-1-1998, n. 43).
Né può deporre in favore dell’inefficacia della laser terapia la circostanza, pacifica in causa, che l’attrice si sia sottoposta a 21 sedute.
Invero lo stesso CTU ribadiva che la depilazione mediante trattamento laser è una tecnica vantaggiosa e migliore rispetto ad altre metodiche, ma per mantenerne gli effetti necessita di reiterati e costanti trattamenti nel tempo.
Per lo stesso CTU,inoltre, “l’esito di una depilazione non definitiva non può essere addebitato ad imperizia, imprudenza, negligenza da parte dell’operatore”.
Non avendo parte attrice, per tale via, fornito alcuna prova in ordine a eventuali negligenze nell’operato dei medici, né comunque alcuna dimostrazione del lamentato danno e del relativo nesso causale, consegue che non può essere accolta la domanda di rimborso delle somme corrisposte per le sedute di laser terapia, né la domanda di risarcimento per il preteso danno morale e patrimoniale. Quanto al primo la espletata CTU ha escluso la sussistenza di qualsivoglia lesione fisica, sicché non essendovi violazione di alcun diritto costituzionalmente garantito esistente in capo alla stessa X. ed in assenza di qualsiasi altro elemento di riscontro nessun danno morale può essere riconosciuto. Rimane, infine, del tutto indimostrata la sussistenza del presunto danno patrimoniale.
Le domande attoree vanno, dunque, tutte rigettate. Quanto alle domande riconvenzionali svolte dai convenuti si osserva, come già detto, essere pacifica in causa la circostanza che le n. 9 sedute di cui parte convenuta ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale non sono state pagate.
L’assunto dell’attrice Pe., in base al quale tali nove sedute erano state eseguite gratuitamente, non trova alcun riscontro in causa.
La stessa teste attorea Pa. riferiva, anzi, che “mai la sig.ra Pe. mi ha riferito di nove sedute gratuite”.
L’attrice Pe. va, pertanto, condannata al pagamento della somma richiesta a tale titolo, posto che, fermo quanto sopra, l’incarico ed il quantum per ogni trattamento non sono mai stati contestati.
Quanto alle pretese risarcitone svolte dallo Studio Medico per asseriti danni morali, ad avviso del Tribunale le stesse sono rimaste sfornite di adeguata prova in merito.
Invero dalla certificazione medica del Dott. L. F. allegato dallo Studio Medico, da cui emerge che la Dott. Me. risultava affetta, da alcuni mesi, da importante sindrome depressiva ansiosa, non comprova in alcun modo la sussistenza di nesso causale tra sindrome depressiva ansiosa e la presunta cattiva pubblicità effettuata dalla signora Pe. circa l’operato della convenuta. Né lo Studio Medico ha in alcun modo provato di aver subito alcun danno all’immagine come in qualche modo lamentato negli scritti difensivi.
Per tale parte la domanda riconvenzionale va, quindi, rigettata. In considerazione dell’esito della lite le spese di causa seguono la soccombenza e vanno, per l’effetto, poste a carico dell’attrice principale, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione del 23-5-2003 da Pe.De. contro Studio Medico (…), così provvede: Rigetta le domanda attoree.
In accoglimento della riconvenzionale condanna Pe.De. a pagare, in favore dello Studio Medico Associato la somma di Euro 929,62, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di saldo per le n. 9 sedute di trattamento di laser terapia rimaste impagate.
Rigetta le ulteriori pretese risarcitorie riconvenzionali svolte da parte convenuta. Condanna, altresì, Pe.De. alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite liquidate in Euro 343,20 per spese, Euro 2.114,36 per diritti, Euro 3000,00 per onorari oltre accessori di legge.
Così deciso in Padova, il 25 ottobre 2010.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2011.