La procura erariale a seguito di informazione ricevuta dal procuratore della repubblica, apprendeva che nei confronti di un professore universitario in servizio presso una U.O. di dermatologia e venereologia in regime di intramoenia, veniva esercitata l’azione penale in quanto si riteneva avesse eseguito visite presso lo studio privato, ancorchè non autorizzato e successivamente presso i locali del reparto riscuotendo personalmente o mediante segretaria gli onorari delle visite effettuate omettendo di rilasciare regolare fattura con i bollettari forniti dall’Azienda, impedendo il controllo sull’attività svolta ed omettendo di versare la percentuale del 30% sull’onorario incassato. Il procedimento penale si concludeva con la condanna del sanitario alla pena di un anno di reclusione ed € 345,00 di multa.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il comportamento del medico, oltre a costituire una ipotesi delittuosa, era passibile di sanzioni disciplinari (poi applicate) ed aveva determinato anche un danno per l’Erario.

La Corte dei Conti ha condannato il sanitario al pagamento di circa 26.000,00 Euro in favore della Azienda Ospedaliera.

Corte dei Conti – Sez. Giur. Toscana; Sent. n. 201 del 06.06.2011

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel merito della fattispecie il Pubblico Ministero contabile ha convenuto in giudizio il Prof. X. X. per sentirlo condannare al pagamento in favore della Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. della somma di € 56.344,19 (cinquantaseimilatrecentoquarantaquattro/19) “o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata di rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal momento dell’effettivo depauperamento del patrimonio dell’Amministrazione e fino all’effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e per la causale di cui in narrativa e con le spese del giudizio”.

Per quanto concerne i fatti di causa, in parte contestati del convenuto, risulta che con nota del 7 luglio 2009, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Y., ai sensi dell’articolo 129 disp. att. c.p.p., ha informato la Procura erariale che nei confronti del convenuto, professore associato dell’Università degli studi di Y. ed in servizio presso la Unità Operativa di Dermatologia e Venerologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Y., in regime di “intramoenia” ai sensi della legge n.138 del 26 maggio 2004, è stata esercitata l’azione penale con il rinvio a giudizio per i reati di cui all’art.640-2°comma, n.1 e 61 n.11 del c.p. perché, nel periodo 2005 – 2008, con artifizi e raggiri:

                “ha eseguito visite presso lo studio privato, sito in Y. K. K., ancorché non autorizzato e successivamente presso i locali del Reparto di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Y.na;

                ha riscosso personalmente, o mediante segretaria, gli onorari delle visite effettuate in regime di “intramoenia”;

                ha omesso di rilasciare regolare fattura, come da bollettari appositamente ricevuti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Y., rilasciando a fronte delle stesse, di contro, in molti casi, ricevute tratte da Registri Buffetti, intestate a lui o alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Y., non aventi rilevanza fiscale; in tal modo, impedendo alla Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. il controllo sull’attività svolta ed omettendo, in molti casi, di versare all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. la percentuale pari al 30% dell’onorario incassato, dovuta per legge, del quale si impossessava, conseguendo un illecito profitto pari agli importi illecitamente trattenuti, con pari ingiusto danno patrimoniale per l’Azienda Ospedaliera”.

Il predetto giudizio penale, in cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. si è costituita parte civile, si è concluso con la sentenza n.150 del 22 aprile 2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Y., emessa ex art.444 c.p.p., passata in giudicato il 17 luglio 2010, che ha condannato l’odierno convenuto alla pena di un anno di reclusione ed € 345,00 di multa.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura attrice, il comportamento del Prof. X. X., oltre a costituire una ipotesi delittuosa e passibile di sanzioni disciplinari (peraltro applicate), ha determinato anche un danno per l’Erario.

Al riguardo il sanitario in questione, era stato autorizzato a svolgere attività libero professionale cosiddetta “intrameoenia” nei giorni e nei luoghi concordati dall’Azienda, con obbligo di fatturare le prestazioni attraverso gli appositi bollettari regionali.

Per ogni prestazione sanitaria, effettuata in regime di ”intramoenia”, circa il 30% spettava all’Azienda e circa il 70% al medico operatore.

Inoltre, al convenuto veniva corrisposta una indennità aggiuntiva mensile, detta indennità di esclusività, prevista a favore dei medici che abbiano optato per il regime a tempo pieno ed effettuino attività libero-professionale “intramoenia”.

Per quanto sopra l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. avrebbe patito un danno pari ad €. 56.344,19, quantificato dal Direttore Generale con nota prot. n.32552 del 14 maggio 2010 (all. n.3 nota di dep. n.1 del 14 gennaio 2001.)

In particolare €. 55.767,99, relative a quanto indebitamente percepito dal convenuto, nel periodo gennaio 2005 – gennaio 2009, a titolo di indennità di esclusività, fondo incentivazione produttività e trattamento aggiuntivo di incarico variabile ed €. 576,20, corrispondenti al costo delle ore di lavoro svolte dal personale dell’Azienda per svolgere l’attività amministrativa (verifica, controllo e calcolo), resasi necessaria in conseguenza del comportamento del sanitario in questione, come specificato dal Direttore Generale con nota prot. n.55285 del 14 settembre 2010 (all. n.4 nota di dep. cit.)

                Oltre quanto sopra sarebbe stata indicata un’altra posta di danno (percentuale degli onorari di spettanza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. non riversati dal sanitario) cui però la stessa Procura ha rinunciato per l’impossibilità di procedere con certezza e precisione alla quantificazione, sì da non poter “assolvere pienamente all’obbligo, che grava sulla parte attrice, di dare la prova certa di tale voce di danno”.

Attivata la fase del c.d. invito a dedurre le argomentazioni difensive non sono state ritenute meritevoli di accoglimento ed è stato, pertanto, formalizzato il presente atto di citazione.

Alla discussione orale il Pubblico Ministero ha ribadito la responsabilità del convenuto sotto il profilo dell’accertato (ed ammesso) dolo considerate la volontarietà e la consapevolezza del comportamento posto in essere dal sanitario e le prove, allegate agli atti, acquisite nell’ambito del processo penale.

Diversamente argomentando la difesa, dopo aver introdotte elementi a conforto della stato di relativa non ottimale organizzazione del servizio “intramoenia”, in via subordinata ha ipotizzato una riduzione del danno alla luce degli importi, cioè delle percentuali di spettanza della Azienda che sarebbero state comunque versate dall’interessato nel periodo in contestazione.

In altri termini la “restituzione” integrale delle indennità di tempo pieno percepite dal convenuto determinerebbe un illecito arricchimento per l’Azienda Ospedaliera che pur avendo goduto (almeno in parte) delle percentuali di spettanza oggi recupererebbe tutte le somme erogate a titolo di indennità premiali.

Sul punto le parti sono state invitate a precisare gli importi di cui si discute.

In particolare è stata chiarita la portata del versamento effettuato il 5 ottobre 2010 a sanatoria delle prestazioni (accertate in sede penale) rese dal convenuto in violazione delle norme che regolano il servizio “intramoenia”.

Introitata la causa per la decisione, nel merito dei fatti il Collegio valuta sussistere le condizioni dell’azione di responsabilità contabile.

Sia il rapporto di servizio che l’atteggiamento doloso della condotta posta in essere dal convenuto emergono per tabulas.

In merito invece alla quantificazione del danno la tesi difensiva è parzialmente condivisibile.

Considerato che il convenuto ha posto in essere comportamenti contrari (oltre che sul piano penale e disciplinare) ai propri obblighi di servizio, le somme erogate a titolo di indennità premiali risultano illecitamente percepite e devono essere restituite alla Azienda, costituendo posta di danno erariale.

Tali somme (pari ad €. 55.767,99) però devono essere defalcate degli importi che nel periodo (gennaio 2005 – gennaio 2009) sono stati o trattenuti dalla Azienda (per complessivi €. 24.080,07) o riversati su diffida alla stessa (quota capitale di €. 6.264,00 del citato versamento del 5 ottobre 2010) per un totale di €. 30.344,07.

Le somme di cui sopra (dettagliatamente esposte nell’All. n.7 pag. 15 della nota di dep. n.1 del 14 gennaio 2010 e nell’All. n.7 delle memorie difensive), in quanto alternative alle indennità devono essere a queste sottratte per cui l’importo totale di queste si riduce ad €. 25.423,92 (€. 55.767,99 meno €. 30.344,07).

Al danno erariale di cui sopra devono infine aggiungersi le spese indirette di gestione dell’indagine pari ad €. 576,20 per un totale di danno risarcibile pari ad €. 26.000,12 (ventiseimila/12).

Sul punto l’eccezione difensiva (sostanzialmente apodittica) della “eccessiva e non giustifica” individuazione di tali spese non è fondata.

La relazione sopra citata (prot. 55285 del 14 settembre 2010) fornisce esatti parametri di costo lavoro/dipendente nonché una quantificazione oraria ponderata e del tutto plausibile.

Del pari non è fondata la richiesta difensiva che quantifica, al netto di ogni onere, gli importi delle indennità premiali percepite dal Prof. X. X..

Nei fatti però il patrimonio della Azienda Ospedaliera ha subito il depauperamento dell’importo nel suo ammontare lordo e di tale somma deve essere reintegrato.

Il convenuto potrà agire nelle opportune sedi tributarie e previdenziali onde ottenere, se del caso, i rimborsi spettanti.

Sulle somme, per le quali é pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità all’indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data del depauperamento patrimoniale patito dalla Azienda Ospedaliera Universitaria di Y. che, nella fattispecie, considerato l’illecito addebito al convenuto come un unicum, va individuato nella data del 1°febbraio 2009, primo giorno del mese successivo a quello in cui si è esaurita la serie di comportamenti dannosi e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, in parziale conformità delle conclusioni del pubblico ministero, condanna il convenuto Prof. X. X. al pagamento dell’importo di €. 26.000,12 (ventiseimila/12), somme tutte in favore della Azienda Ospedaliera Universitaria di Y..

Tali importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione.

Su dette somme dovranno essere altresì corrisposti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’integrale soddisfo.

Segue il pagamento delle spese processuali che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €.211,42.=(Euro duecentoundici/42.=)

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 maggio 2011.

Il CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Carlo Greco F.to Francesco Pezzella