Tra le pieghe dell’ultima manovra finanziaria, l’articolo 39 introduce una nuova procedura per il reclamo relativo agli accertamenti tributari che non superano i 20.000 euro di importo, oltre all’obbligo di tentare la mediazione prima di arrivare di front
La manovra varata dal Ministro dell’Economia Giulio Tremonti lo scorso 6 luglio non sarà certo ricordata per l’articolo 39, ma accanto agli interventi che prevedono 47 miliardi di euro di risparmi per arrivare entro il 2014 al pareggio di bilancio, c’è anche una disposizione che novella il Decreto Legislativo 546/1992. Viene introdotto infatti il nuovo articolo 17bis il quale prevede una nuova fase di reclamo e mediazione obbligatoria per le liti di valore pari o inferiore a 20.000 euro. A tale riguardo, è importante sottolineare che il reclamo e la mediazione tributaria sono fasi vincolanti per poter accedere all’eventuale giudiziale.
La nuova procedura si apre con la notifica dell’accertamento, al quale il cittadino si può opporre – sempre che il suo valore non superi i 20.000 euro di importo – proponendo un reclamo allo stesso ufficio che ha emesso l’atto. Il reclamo è fondamentale, poiché oltre a essere diventato condizione di ammissibilità del ricorso stesso, costituisce la fase in cui il cittadino può fare richiesta di mediazione e formulare una controproposta sulla somma dovuta.
Si apre così un precontenzioso della durata di 90 giorni, durante i quali l’ufficio competente potrà scegliere una delle seguenti tre strade: accogliere il reclamo e la proposta del contribuente; respingere la domanda del contribuente; respingere la domanda del contribuente formulando una proposta di mediazione. Nel caso in cui – decorsi i 90 giorni – l’ufficio preposto non risponda o comunque non si sia raggiunta un’intesa, nei successivi 30 giorni il contribuente deve depositare una copia del reclamo in Commissione Tributaria per avviare la fase giudiziaria. Se invece la risposta è un diniego, il cittadino ha 30 giorni per fare ricorso.