La cena appena sfornata pronta  in tavola, un programma in tv che cattura l’attenzione, le mani insaponate mentre si lavano i patti, una vasca colma di acqua calda per un bagno caldo e rilassante… sono questi i classici momenti in cui il telefono inizia a squillare insistentemente. E, il più delle volte, chi è che chiama? Un operatore di telemarketing. Ecco perché lo slogan del Ministero dello Sviluppo Economico “informato e non disturbato”: una campagna informativa per promuovere ai consumatori la conoscenza del Registro pubblico delle Opposizioni.

Questo registro è stato istituito tra il 2009 e il 2010, quando si è abbandonato il sistema basato sul cosiddetto “opt-in”, che permetteva il contatto telefonico per campagne di telemarketing solo a chi avesse preventivamente fornito il consenso, per passare al sistema “opt-out”, per cui gli abbonati agli elenchi telefonici possono essere contattati sempre, salvo che non si siano opposti espressamente.

Pertanto, il cittadino che non vuole ricevere telefonate indesiderate ha due scelte: può omettere di inserire il proprio recapito negli elenchi telefonici pubblici oppure può inserire il proprio numero di telefono, contattando il Registro delle Opposizioni, il quale provvederà, entro 15 giorni, a iscrivere gratuitamente nei propri elenchi le utenze per le quali è stata espressa la volontà di non essere oggetto di campagne di telemarketing.

E, dall’altro lato, come devono comportarsi le imprese che vogliono effettuare operazioni telemarketing sugli abbonati?

Queste dovranno, a loro volta, rivolgersi al Gestore del Registro, inviando una lista di utenze che desiderano contattare. Successivamente, il Gestore, a pagamento, esaminerà la lista dei numeri fornita, cancellando tutti i numeri degli abbonati che hanno richiesto di non essere soggetti a telemarketing.

La lista ripulita ha validità 15 giorni e, nel corso delle chiamate a fini commerciali, l’operatore di telemarketing deve informare della possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni, al fine di non essere più contattati.

Chi è vittima di violazioni può effettuare la segnalazione di inadempienza dell’operatore di telemarketing all’Autorità Garante per la privacy e sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria.

Infine, va citata anche la recente estensione, grazie del Decreto Sviluppo del maggio  2011, del sistema di “opt-out” anche per la posta: basterà anche qui iscriversi al Registro delle Opposizioni per non ricevere posta promozionale indesiderata nelle nostre cassette delle lettere.

Tessera del tifoso e riservatezza in condominio: le novità in materia di privacy

Mentre la Corte di Cassazione ha precisato che non è legittimo installare telecamere nei condomini senza l’approvazione unanime dei residenti, il Garante della Privacy ha obbligato le società sportive che emettono la Tessera del Tifoso a ottenere il consenso degli abbonati prima di proporre offerte commerciali legate alla card.

 

Senza l’approvazione all’unanimità dei condomini, è illegittimo installare telecamere o impianti di videosorveglianza all’interno degli spazi comuni. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione del giugno 2011, nella quale si precisa che il principio non viene derogato nemmeno in caso di particolari esigenze di sicurezza: in tal caso, il diritto alla riservatezza prevale su quello alla sicurezza.

Il Garante della privacy, invece, si è espresso su un tema “caldo” come la Tessera del Tifoso, intorno alla quale ha detto la sua anche il Consiglio di Stato. A seguito di un esposto presentato dall’Associazione in Difesa dei Consumatori Sportivi, infatti, il Garante della Privacy ha emanato un provvedimento contenente nuove regole sul trattamento dei dati personali degli abbonati che aderiscono alla Tessera del Tifoso.

Il problema nato intorno a questa tessera, obbligatoria per chi vuole seguire la propria squadra nelle gare in trasferta, è che la tessera emessa da alcune società di calcio è stata abbinata alla sottoscrizione di una carta di credito prepagata. Questo legame, secondo il Consiglio di Stato “rappresenta una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo”, valutazione che pur salvando la legittimità di uno strumento pensato per ragioni di sicurezza, non può essere collegato a fini commerciali, per lo meno senza la previa approvazione del tifoso.

Si pone sulla stessa falsariga il pronunciamento del Garante della Privacy, che definisce precise garanzie sul diritto alla riservatezza dei sottoscrittori della Tessera del Tifoso, a partire dall’obbligo per le società sportive di predisporre moduli separati per eventuali ulteriori servizi o agevolazioni a favore dei sottoscrittori. Le società, inoltre, dovranno esplicitare la possibilità per il tifoso di rifiutare la concessione del consenso per finalità di marketing e per la ricezione di comunicazioni con fini promozionali e commerciali. A questo proposito, i punti in cui l’interessato può negare il proprio consenso dovranno essere indicati con chiarezza, senza possibilità di equivoco.

L’Associazione in Difesa dei Consumatori Sportivi ha giudicato il provvedimento una vittoria per i tifosi: dopo l’emanazione di queste disposizioni, infatti, sono stati depositati nei tribunali di varie città, i ricorsi di abbonati titolari della Tessera che chiedono il risarcimento dei danni subiti per il trattamento illecito dei loro dati personali. Ogni abbonato pretende un risarcimento di 1.000 euro.