la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione molto articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.

Così, ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), le conseguenze dell’inadempimento si muoveranno lungo le linee tracciate dall’art. 1218 del codice civile in tema di responsabilità del debitore e, per quanto concerne le prestazioni sanitarie che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari, conseguirà l’abbandono dell’artificioso richiamo alla disciplina del contratto d’opera professionale e la responsabilità dell’ente sarà fondata sul principio per cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 1620 del 03.02.2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.J.P., in proprio e quale tutore del figlio T. D., L.E. in T., T.V. e T. C. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Ospedale X.  e della chiamata in garanzia RAS S.p.A., in relazione alle lesioni subite durante il parto da T.D..

Resistono con controricorsi l’Ospedale X.  e l’Allianz S.p.A., succeduta alla R.A.S..

Tutte le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione e violazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 346 cod. proc. civ., deducendo che la sentenza di secondo grado avrebbe individuato, pur in difetto di appello sul punto, una concausa del danno (malattia rara congenita) di cui non si parla nella sentenza di primo grado (che avrebbe ricondotto il danno esclusivamente alla sofferenza in travaglio) ed inoltre, in altra parte della motivazione, avrebbe contraddittoriamente individuato proprio nell’evento ipossico acuto perinatale la causa del danno.

1.1.- Va premesso – in relazione alla eccezione formulata in controricorso dall’Allianz – che il mancato deposito di copia delle due consulenze tecniche d’ufficio, richiamate dalla sentenza e quindi dal motivo, e la mancata indicazione della sede processuale dove le stesse erano state depositate nella fase di merito non è causa di improcedibilità del mezzo, alla luce del chiaro disposto di Cass., SS.UU. 3 novembre 2011 n. 22726, secondo cui l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., n. 4, di depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto quanto agli atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio (come le consulenze tecniche svolte nei due gradi di giudizio), mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ex art. 369 cod. proc. civ., u.c..

1.2.- Nel merito, il mezzo è infondato sotto entrambi i profili.

Sotto il primo, il ricorrente sembra assumere che si sia formato il giudicato quanto al nesso causale, costituente “elemento logico autonomo” della sentenza.

Tale tesi non può tuttavia essere accolta.

Il carattere devolutivo dell’appello comporta infatti che, qualora con il gravame sia impugnata la decisione di rigetto della domanda, il giudice dell’appello è libero di valutare autonomamente la domanda stessa, anche individuando un profilo di rigetto diverso da quello valorizzato dal giudice di primo grado. La decisione citata dai ricorrenti (Cass. 18 aprile 2005 n. 7997), d’altro canto, si limita a delineare il rapporto intercorrente tra la fattispecie del nesso causale e quella della colpa, valorizzando l’autonomia della prima rispetto alla seconda, ma non prende in esame, nemmeno implicitamente, la problematica su cui il motivo si fonda.

Nell’individuare, sulla base della CTU di primo grado, una concausa del danno (sindrome di Landau Kleffner) deve dunque ritenersi che la Corte di Appello di Venezia non abbia violato alcuna norma di legge.

Nè può sostenersi, quanto al secondo profilo, che la motivazione sia contraddittoria ove (pag. 17) si occupa dell’invocato parto cesareo, sostenendo che esso “avrebbe, con elevata probabilità ridotto od eliminato l’ipossia”, precisando poi che “l’evento ipossico acuto perinatale (…) determinò il quadro di encefalopatia ipossico ischemica”, sol che si consideri che, nella prospettazione della Corte di Appello, l’ipossia è comunque una concausa dell’evento e in tale ottica ha quindi determinato, in concorso con l’individuata malattia genetica, l’evento stesso.

2.- Con il terzo motivo – da esaminarsi preliminarmente al secondo – i ricorrenti, sotto il profilo della violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., censurano la sentenza impugnata, assumendo che la responsabilità dell’ospedale vada valutata in base ai criteri propri della responsabilità contrattuale, con la conseguenza che sull’ospedale graverebbe l’onere della prova dell’esatto adempimento.

2.1.- Il terzo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 gennaio 2008 n. 577) hanno precisato che la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall’art. 1218 cod. civ., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l’individuazione del fondamento di responsabilità dell’ente nell’inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d’opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell’ente per fatto dei dipendente sulla base dell’art. 1228 cod. civ..

E’ agevole constatare, nella specie, che l’Ospedale non ha fornito la prova di cui all’art. 1218 cod. civ., considerate le divergenti conclusioni delle due consulenze tecniche e tenuto conto che – come si ricava dalla stessa sentenza – “circa un mese prima del parto la signora L. fu ricoverata per una gestosi al terzo trimestre”, possibile causa di danno ipossico prenatale nel feto.

3.- Resta assorbito il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano vizio di motivazione sia quanto alla valutazione delle risultanze della cardiotocografia sia quanto alla valutazione delle carenze della cartella clinica.

4.- Accolto dunque il terzo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezone Terza Civile, il 9 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2012