Cosa può fare una persona per recuperare il danno che gli è stato procurato a causa di violazioni dei propri diritti della personalità on-line, come ad esempio la diffamazione via internet?
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha finalmente dato la risposta, precisando che pubblicare contenuti illeciti su internet è differente rispetto alla diffusione dei classici testi a stampa, poiché quest’ultimi risultano circoscritti territorialmente; diversamente, i contenuti online possono essere subito consultati da un numero indefinito di persone, ovunque si trovino nel mondo. Il mezzo on-line può, pertanto, aumentare la gravità delle violazioni dei diritti e creare difficoltà nell’individuare i luoghi in cui il danno, derivante da tali violazioni, si è effettivamente concretizzato.
La Corte ha quindi chiarito che il soggetto offeso può agire in due direzioni differenti, a seconda che voglia ottenere il risarcimento della totalità del danno subito, oppure voglia ottenere il recupero anche solo parziale del danno.
Nel primo caso il danneggiato potrà procedere davanti all’Autorità giudiziaria dello Stato in cui si trova chi ha pubblicato i contenuti illeciti su internet o rivolgersi all’Autorità giudiziaria dello Stato in cui egli ha stabilito il proprio centro di interessi.
Nel secondo caso invece, il soggetto potrà agire dinanzi ai giudici di uno degli Stati sul cui territorio i contenuti incriminati sono stati visibili. In questo caso i giudici interpellati potranno pronunciarsi solo in relazione al danno che si è verificato nel territorio dello Stato a cui appartengono