La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, in via pregiudiziale, si è espressa su una questione sollevata nell’ambito di una controversia fra la Società Consortile Fonografici e un dottore in chirurgia dentistica, relativamente alla radiodiffusione, nello studio privato del medesimo, di fonogrammi oggetto di protezione.