L’attestato di qualifica richiesto dal bando de quo è unicamente quello rispondente alle seguenti caratteristiche (attestato conseguito a seguito del superamento dei corsi di formazione per O.S.S. – operatore socio-sanitario da parte di istituti dotati di riconoscimento regionale, o, in dichiarata e chiara alternativa, del corso riconosciuto dalla regione Puglia e organizzato ai sensi dell’Avviso-OMISSIS-); nel mentre il ricorrente non è in possesso del requisito richiesto dal succitato art. 3, comma 1, lettera e) del bando, perché il titolo professionale di O.S.S. è stato da lui conseguito   presso un istituto non dotato di riconoscimento regionale ed è, quindi, da qualificarsi quale titolo professionale non idoneo, restando irrilevante la professionalità “sostanziale” in concreto acquisita, a fronte della specifica disciplina della lex specialis, né potendo ammettersi un’equipollenza per titoli differenti, come quello posseduto dallo stesso.

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00186/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00806/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Volpe, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, n. 58;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, n. 2/A;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Rosato e Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia, al Lungomare N. Sauro, n. 33;

Ministero della Salute, Conferenza Stato-Regioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) della determinazione del Dirigente f.f. della Struttura Area delle Politiche del Personale – Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Riuniti di Foggia n. -OMISSIS- del 23/04/2021, recante decadenza dell’odierno ricorrente (ed altri) per asserita assenza del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 3, comma I lett. e) del bando di concorso (attestati APS Pegaso);

b) ove occorra, della determinazione n. -OMISSIS- del 28/04/2021, di scorrimento della graduatoria di merito per 137 idonei;

c) ove occorra, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10/05/2021 recante esclusione di 200 candidati per mancanza del predetto asserito requisito specifico;

d) ove occorra, della nota della Regione Puglia in data 02/07/2020 prot.-OMISSIS-;

e) ove occorra, della nota della Regione Puglia del 10/11/2020 prot.-OMISSIS-;

f) ove occorra, della nota della Regione Puglia in data 01/04/2021 prot. -OMISSIS-;

g) ove occorra, della nota della Regione Puglia in data 04/06/2021 prot. -OMISSIS-;

h) di ogni altro atto o provvedimento, quand’anche non noto, preordinato o conseguente, ed in specie:

h.1) ove occorra, del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, in data 18/02/2000;

h.2) dell’accordo Stato-Regioni in data 22/02/2001, in G.U. 19/04/2001.

h.3) del Regolamento della Regione Puglia in data 18/12/2007 -OMISSIS-;

h.4) della determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale in data 09/05/2014 -OMISSIS-, in BURP n. 62 del 15/05/2014;

h.5) del bando di concorso, nelle parti di seguito specificate, per 137 posti di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – CTG. B – Liv. econ. BS pubblicato in B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018, nonché occorrendo, presupposta deliberazione D.G. -OMISSIS- del 10/09/2018, nonché ulteriore deliberazione D.G. -OMISSIS- 03/10/2018, nonché precedente bando di cui quello successivo reca riapertura dei termini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, la determinazione del Dirigente f.f. della Struttura Area delle Politiche del Personale – Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Riuniti di Foggia n. -OMISSIS- del 23 aprile 2021, recante decadenza dell’odierno ricorrente (e altri) per assenza del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del bando di concorso (attestati APS Pegaso) per operatori socio sanitari, in uno agli ulteriori atti di cui in epigrafe.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 3 octies D. Lgs 30/12/1992 n. 502, nonché dell’art. 5 L. 11/01/2018 n. 3, nonché dell’art. 1 L. n. 43 del 01/02/2006. Erronea presupposizione;

2) Violazione di legge: art. 12 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 confermato da art. 8 D.P.R. 220 del 27/03/2001;

3) Violazione di legge per falsa applicazione dell’Accordo Stato-Regioni in data 22/02/2001 in G.U. 19/04/2001 n. 91 – Falsa rappresentazione dei presupposti – D.Lgs. 16/01/2013 n. 13 ed L. 28/06/2012 n. 92 (art. 4);

4) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità;

5) Violazione del bando di concorso: art. 3 lett. e);

6) Violazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001, nonché del Regolamento Regionale n.28 del 10/02/2007 – Eccesso di potere per malgovernato apprezzamento dei presupposti;

7) Violazione di legge: D.Lgs. 16/01/2013 n.13 – Dec. n.-OMISSIS- del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo.

1.1 – Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 – Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo preliminarmente la mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso in parte qua (clausola immediatamente escludente). Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

1.3 – Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.4 – All’udienza pubblica del 6 luglio 2022, la causa è stata introitata per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato, come di seguito esposto.

3. – Il ricorrente formula le censure innanzi rubricate.

Deduce di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), rilasciata dall’Istituto Europeo Pegaso Onlus (dopo il superamento di un corso annuale di 1000 ore e la valutazione positiva finale di una Commissione esaminatrice esterna, composta da esperti altamente qualificati), in calce al quale <>; norme di cui sostiene la violazione.

Assume che l’operatore socio sanitario non è ascrivibile al novero delle “professioni sanitarie”, ma rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario, per la quale non è prevista l’iscrizione ad alcun Albo professionale; si tratterebbe di attività di natura tecnica “non regolamentata”, con riferimento alla quale “può validamente costituire titolo, per l’ammissione ad un concorso pubblico, una attestazione avente pieno valore certificativo come quella esibita dall’odierno ricorrente”.

Deduce che la competenza dell’Istituto Europeo Pegaso Onlus è stata certificata da Validacert, Associazione Professionale Nazionale per la certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, e che la validità del titolo deriverebbe dalla verifica dei requisiti previsti dall’art. 2, lettera f), punto 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a norma dell’art. 4 commi 58 e 60 della legge 28 giugno 2012 n. 92, legislazione successiva che “ha valorizzato, ritenendolo anzi più ricco percorso formativo, l’apprendimento non formale” (“che si produce al di fuori dei predetti sistemi educativi e che si produce all’interno di organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche nel privato, nel sociale e nelle imprese”), “ovviamente sottoposto a momenti di validazione oggettiva”; tanto comporterebbe, a suo dire, la conseguente caducazione del “monopolio” della Regione e il sostanziale superamento dell’accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2001.

Aggiunge, altresì, che sia Validacert che l’Istituto Europeo Pegaso Onlus risulterebbero “pienamente rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il M.I.U.R. dell’8 gennaio 2018 (in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2018), riguardante l’istituzione del Quadro Normativo Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.

Assume la contraddittorietà degli atti regionali impugnati in via di presupposizione (note regionali prot. n.-OMISSIS- del 2 luglio 2020 e n.-OMISSIS- del 10 novembre 2020).

Lamenta, ancora, la violazione dell’art. 3, lettera e) del bando di concorso, in ragione – in tesi – della ratio dell’alternativa (prevista dal bando) del titolo di cui agli artt. 7 e 8 dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2011 con il corso (che asserisce essere stato l’unico svolto) riconosciuto dalla Regione Puglia e organizzato ai sensi dell’avviso n.-OMISSIS-, sostenendo che la Regione Puglia “non avrebbe potuto denegare l’opportunità di lavoro a giovani candidati che nei medesimi anni avessero colto le opportunità formative non assicurate dalla Regione Puglia, mettendosi in condizione di poter accedere alla professione di OSS”.

Deduce, poi, che il percorso formativo svolto sarebbe rispettoso delle caratteristiche quantitative e qualitative previste sia dall’accordo Stato-Regioni in data 22 febbraio 2001, sia dal Regolamento Regionale -OMISSIS- del 18 febbraio 2007 (numero di ore, e cioè un corso annuale di 1000 ore con 450 ore di teoria svolte totalmente in presenza e 550 ore di tirocinio certificato presso strutture accreditate dalla Regione Puglia), con “perfetta sovrapponibilità” rispetto all’unico corso organizzato dalla regione Puglia, sostenendo l’obbligo regionale di validare i percorsi formativi svolti.

Invoca il valore della certificazione rilasciata da APS Pegaso come “autorizzazione di parte seconda” rilasciata su responsabilità dell’ente titolato che eroga servizi di validazione e certificazione delle competenze (decreto legislativo n. 13/2013), nonché l’equivalenza di detta certificazione al titolo previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 2001 e la possibilità, da parte della regione Puglia, di produrre un esame di validazione dell’attestazione di parte seconda dell’APS Pegaso; lamenta, ancora, la violazione della decisione n.-OMISSIS- del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23/04/2008 (2008/C111/01).

Deduce la tardività della verifica della validità del titolo, in asserita violazione degli artt. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e 8 del d.P.R. n. 220/2001.

Invoca la lesione dell’affidamento e l’errore scusabile, in relazione all’eccepita tardività dell’impugnazione del bando.

4. – Le censure sono infondate.

5. – Invero, con la gravata determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 13 aprile 2021, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia ha disposto la decadenza del ricorrente dalla graduatoria concorsuale, in ragione del mancato possesso (alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione) del titolo di ammissione prescritto dall’art. 3, comma 1, lettera e) del bando, segnatamente essendo il ricorrente in possesso del titolo di Operatore socio sanitario rilasciato da APS Pegaso, Ente non accreditato dalla Regione, diverso – quindi – da quello prescritto, quale requisito di ammissione, dalla citata norma della lex specialis.

Infatti, l’art. 3, comma 1, lettera e) del bando di concorso ha previsto, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, unicamente – e specificamente – il possesso di “attestato di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/02/2000, come confermato dall’Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2001, nonché (da intendersi in alternativa al primo) del corso riconosciuto dalla Regione Puglia ed organizzato ai sensi dell’Avviso-OMISSIS- (D.D. -OMISSIS- del 9/05/2014 BURP n. 62 del 15/05/2014)”.

Osserva il Collegio che l’accordo suddetto (per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione) prevede espressamente, all’art. 2 (“Formazione”), che:

“1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione”.

Conseguentemente, l’attestato di qualifica richiesto dal bando de quo è unicamente quello rispondente alle su riportate caratteristiche (attestato conseguito a seguito del superamento dei corsi di formazione per O.S.S. – operatore socio-sanitario da parte di istituti dotati di riconoscimento regionale, o, in dichiarata e chiara alternativa, del corso riconosciuto dalla regione Puglia e organizzato ai sensi dell’Avviso-OMISSIS-); nel mentre il ricorrente non è in possesso del requisito richiesto dal succitato art. 3, comma 1, lettera e) del bando, perché il titolo professionale di O.S.S. è stato da lui conseguito (come risultante all’esito delle verifiche regionali) presso un istituto non dotato di riconoscimento regionale ed è, quindi, da qualificarsi quale titolo professionale non idoneativo, restando irrilevante la professionalità “sostanziale” in concreto acquisita, a fronte della specifica disciplina della lex specialis, né potendo ammettersi un’equipollenza per titoli differenti, come quello posseduto dallo stesso (in omologa fattispecie, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 31 luglio 2021, n. -OMISSIS-, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 4 agosto 2021, n. -OMISSIS-, il cui appello è stato respinto dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 4 maggio 2022, n. 3470, anche con rilievi di merito; si vedano pure, con riferimento allo stesso concorso per il reclutamento di operatori socio sanitari, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 8 luglio 2021, n. 1149, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 13 maggio 2021, n. 847, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 14 maggio 2021, n. 862).

Inoltre, come eccepito dalla regione Puglia resistente, la clausola – non equivoca, dati i testuali riferimenti ivi contenuti – di cui al menzionato art. 3, comma 1, lettera e), del bando è escludente e immediatamente lesiva (riguardando il possesso del requisito di partecipazione, la cui mancanza è ex se ostativa all’ammissione dell’interessato), non consentendo di partecipare al concorso a coloro che, come il ricorrente, fossero sprovvisti dell’attestato di qualifica rispondente a quanto sopra specificato; conseguentemente, detta clausola avrebbe dovuto essere gravata tempestivamente, per cui la sua impugnazione solo unitamente al provvedimento di decadenza, quale mero atto presupposto, è tardiva (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, cit., n. -OMISSIS-/2021).

Si osserva inoltre:

– che “l’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è una figura professionale che trova origine nella sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria e risponde in modo più adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni; che tale figura è stata individuata con Decreto interministeriale del 18.2.2000 e in forza dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22.2.2001, ai sensi del quale la relativa formazione è di competenza delle regioni e province autonome; che, pertanto, il conseguimento del relativo attestato di qualifica professionale non può prescindere da una specifica formazione professionale” (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, cit., n. 862/2021); in particolare, l’art. 12, comma 4 del menzionato accordo del 22 febbraio 2001 dispone espressamente che “All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle Regioni e Province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali” (disposizione, questa, sostanzialmente recepita dall’art. 12, comma 5 del Regolamento regionale pugliese -OMISSIS-/2007, avente a oggetto “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”);

– che la previsione del bando <<è conforme a tutta la disciplina in materia, atteso che l’operatore socio sanitario è un operatore di interesse sanitario e quindi non rientra tra le professioni sanitarie;

che, in base all’art. 1, comma 2, della legge n. 46 del 2006, “resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1”, tra le quali appunto non è annoverata la figura dell’operatore socio sanitario>> (T.A.R. Puglia, Bari, 31 luglio 2021, n. -OMISSIS-);

– che l’invocato art. 5, comma 5, della legge n. 3/2018 attribuisce all’istituzione dell’area delle professioni socio sanitarie carattere meramente ricognitivo (dei precedenti profili professionali), <

…. Del resto, se si considera che l’Accordo del 22 febbraio 2001 è stato perfezionato in esecuzione dell’art. 3 octies, comma 5, d.lvo n. 502/1992, ai sensi del quale “le figure professionali operanti nell’area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici”, non può non osservarsi che la disciplina della figura, del profilo professionale e dell’ordinamento didattico dell’operatore socio-sanitario, da esso recepita, reca già la presa d’atto degli elementi di raccordo tra le professioni socio-sanitarie e quelle propriamente sanitarie (che infatti vengono da essa puntualmente delineati), che sono sottesi al suddetto inquadramento della figura dell’OSS.

Inoltre, in tale linea interpretativa, non può non rilevarsi che l’art. 1, comma 2, l. n. 43/2006, laddove prevede che “resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1” (e tra essi, appunto, quello dell’OSS), se da un lato è coerente con l’evoluzione normativa precedente, che pur assegnando alla figura professionale dell’OSS uno specifico rilievo nel quadro della integrazione delle funzioni assistenziali di tipo sociale e sanitario, ne conserva la distinzione rispetto alle professioni sanitarie (anche di ordine infermieristico), dall’altro lato non può ritenersi superato dal disposto dell’art. 5 l. n. 3/2018, che non fa che dare attuazione all’art. 3 octies, comma 1, d.lvo n. 502/1992 (laddove prevede l’istituzione di un’”area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria”) ed a recepire conseguentemente, per la parte concernente i preesistenti profili professionali riconducibili all’area suddetta, i contenuti dell’Accordo menzionato>> (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 7 giugno 2021, n. 4340).

Osserva ancora il Collegio che la Terza Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 4 maggio 2022, n. 3470), nel rigettare l’appello proposto avverso le menzionate pronunce di questa Sezione n. -OMISSIS-/2021 e n. -OMISSIS-/2021 (che, come detto, hanno ritenuto l’inidoneità degli attestati di qualifica professionale di OSS rilasciati da Pegaso Istituto Europeo e validati da Validacert), ha condivisibilmente affermato – nel merito – che:

<

Al contrario, gli attestati di formazione dell’Operatore Socio Sanitario vengono rilasciati necessariamente dalle Regioni e dalle Province autonome: in Puglia il regolamento regionale -OMISSIS-/2007 prevede che possano rilasciare la qualifica di OSS esclusivamente gli organismi accreditati alla formazione ai sensi della legge regionale n. 15/2002.

L’istituto in esame non è un organismo accreditato ai sensi della predetta legge regionale e i corsi svolti non sono autorizzati dalla Regione Puglia, sicché legittimamente è stato riscontrato in sede amministrativa il requisito necessario per essere ammessi alla procedura.

Risulta infondata anche la censura secondo la quale si dovrebbe attribuire rilevanza al fatto che l’Istituto in esame è un soggetto certificato UNI EN ISO 9001:2008 e 29990:2011, vale a dire assoggettato ad un sistema tecnico, riconosciuto ed approvato a livello europeo, che permette di valutare e di monitorare le attività svolte e di verificare in maniera costante il rispetto delle caratteristiche richieste dalle norme tecniche di riferimento, sia quanto ai “Sistemi di gestione per la qualità” (UNI EN ISO 9001:2008), sia quanto al possesso dei “Requisiti specifici relativi all’istruzione e alla formazione non formale” (UNI EN ISO 29990:2011).

Tale certificazione non è stata però presa in considerazione dalla normativa e dal bando riguardanti la selezione in esame e dunque non può avere rilevanza>>.

Peraltro, risulta dagli atti di causa che, nella descrizione delle attività professionali di riferimento dell’associazione Validacert pubblicata sul sito web del MISE, alla Sezione dedicata in Elenco alle “Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci”, non è presente l’operatore socio sanitario (si veda la nota prot. n.-OMISSIS- del 21 gennaio 2021, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, ritenuto – sulla scorta dell’istituzione dell’area delle professioni socio sanitarie ex art. 5 della legge n. 3/2018 e delle modifiche apportate dall’art. 12, comma 8 della stessa legge n. 3/2018 all’art. 1, comma 2 della legge n. 4/2013, con cui si sono tra l’altro escluse, ai fini della legge medesima, dall’ambito della “professione non organizzata in ordini o collegi”, le “professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge” – che la validazione delle competenze professionali dell’operatore socio sanitario non possa spettare a una singola associazione professionale a carattere privatistico, ha disposto la cancellazione dell’associazione professionale Validacert dall’elenco ministeriale delle associazioni professionali di cui alla legge n. 4/2013 ).

6. – Le sopra esposte considerazioni inducono a ritenere l’infondatezza anche delle doglianze inerenti alla violazione delle invocate disposizioni del decreto legislativo n. 13/2013 (recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”), essenzialmente incentrate sulla valorizzazione dell’apprendimento “non formale”.

Per completezza espositiva, il Collegio osserva pure che l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 13/2013 dispone che si intende per:

“f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto” (disciplinante – cfr. art. 1 – “il riconoscimento, per l’accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio … delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente”).

Sicchè, stante, per quanto innanzi esposto, la competenza delle Regioni e Province Autonome in ordine al rilascio della qualificazione professionale di operatore socio sanitario, l’ente pubblico titolare, deputato alla regolamentazione dell’individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite alla qualifica di operatore socio sanitario sarebbe – comunque – al più la Regione.

Tale conclusione è suffragata dalla successiva lettera g) del medesimo art. 2 del decreto legislativo n. 13/2013, con cui si definisce l’ente titolato il soggetto, pubblico o privato, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

A ciò si aggiunga che l’art. 5, comma 2 del D.M. 5 gennaio 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (recante “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”) ha stabilito che “Le qualificazioni delle professioni regolamentate” (tali essendo anche le attività esercitate con il possesso di una qualifica professionale – si vedano le “Definizioni concernenti le professioni”, di cui alle Linee guida allegate al citato D.M. 5 gennaio 2021, come la figura di O.S.S., regolata tipicamente sulla scorta della richiamata normativa nazionale e regionale di settore), “sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l’applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l’adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall’esame”: disciplina (facoltativa, preventiva e implementativa) che la Regione Puglia afferma non essere attualmente definita per l’operatore socio sanitario (cfr. la nota prot. n. -OMISSIS- del 4 giugno 2021).

7. – Per quanto innanzi esposto, non può pervenirsi a diverse conclusioni sulla scorta delle invocate previsioni del decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”; a ciò si aggiunga che detto decreto ha quale unico fine quello di istituire il Quadro Nazionale delle qualificazioni (QNQ), che “rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei” (art. 1, comma 2), senza incidere sull’illustrato sistema delle competenze.

8. – Neppure può invocarsi il legittimo affidamento, dovendosi al riguardo richiamare il principio di autoresponsabilità nelle dichiarazioni: infatti, il ricorrente ha erroneamente dichiarato di possedere il requisito de quo; deve, al riguardo, rammentarsi che il bando, all’art. 5, subordinava l’assunzione alla verifica del possesso dei requisiti, prevedendo – appunto – che <> (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 31 luglio 2021 n. -OMISSIS-; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 8 luglio 2021, n. 1149 e T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 13 maggio 2021, n. 847).

9. – Del pari infondato è il motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce che l’invalidità del titolo sarebbe stata rilevata dall’Amministrazione tardivamente, in asserita violazione della normativa statale (art. 12 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 confermato da art. 8 D.P.R. 220 del 27/03/2001), di applicazione generale, in forza della quale la valutazione dei titoli deve essere resa nota agli interessati prima della effettuazione delle prove orali.

In proposito, è dirimente osservare che l’invocata normativa statale si riferisce alla valutazione dei titoli, “ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione” (art. 11, comma 1 del d.P.R. n. 220/2001), quale l’attestato di qualifica di operatore socio sanitario, nel mentre il richiamato art. 5 del bando prevedeva l’accertamento del possesso dei requisiti prima di procedere all’assunzione.

In ogni caso, i dedotti vizi procedimentali, comunque, non potrebbero superare il difetto sostanziale del requisito.

10. – È infondata la censura relativa alla violazione della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2018/-OMISSIS-, che si limita a modificare/sostituire il sistema Europass introdotto con la decisione 2241/2004: si osserva che il sistema Europass è un sistema a uso dei cittadini comunitari, che si pone l’unico obiettivo di migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze e della mobilità dei cittadini dell’Europa.

11. – Non risulta pertinente, infine, la richiamata conformità delle certificazioni di Validacert alle Direttive 89/48 (“Direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni”) e alla Direttiva 99/42, abrogata dalla successiva Direttiva 36/2005, riguardante il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri (cfr. il “Considerando” n. 12).

12. – In definitiva, la decadenza disposta nei confronti del ricorrente costituisce pedissequa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera e) del bando, clausola tardivamente gravata e in ogni caso legittima, in quanto conforme alla legge di settore ed ai principi generali in materia, avendo nella specie l’Azienda ospedaliera resistente correttamente applicato la disposizione del bando de qua.

Il ricorso va, quindi, respinto.

13. – Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Maria Luisa Rotondano Angelo Scafuri