Annullata la multa per superamento dei limiti di velocità rilevati con l’autovelox se l’apparecchio non è posizionato su una strada a scorrimento veloce ma su una strada con una sola carreggiata
Se la strada ha una sola corsia non può essere definita a “scorrimento veloce” e poiché solo in queste ultime può essere posizionato l’autovelox per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, se la violazione è stata commessa in una strada con una sola carreggiata con lo strumento elettronico allora la multa va annullata. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 5078/2023 (sotto allegata).
A un uomo viene contestata la violazione del limite di velocità perché non ha rispettato il limite dei 70 km orari conducendo la sua vettura a 86 km orari.
L’opposizione al verbale viene rigettata in primo grado e dichiarata inammissibile in appello.
Accolto invece il ricorso in Cassazione: io Giudice ha errato nel qualificare la strada in cui è avvenuta la violazione come strada urbana a scorrimento veloce, trattandosi in realtà di una strada ad una sola carreggiata.
Il ricorrente precisa che le strade a scorrimento veloce in cui possono essere posizionati gli apparecchi di rilevazione della velocità, sono quelle che possiedono carreggiate indipendenti o separate dallo spartitraffico, ognuna delle quali con almeno due corsie di marcia e una corsia, solo eventuale, riservata ai mezzi pubblici.
Nel caso di specie invece la violazione è stata contestata in una strada con una doppia linea continua centrale, ma il giudice ha errato nel qualificarla perché la doppia striscia continua non può mai separare due carreggiate.
La carreggiata, conclude il ricorrente, è la parte della strada in cui scorrono i veicoli ossia l’intera sezione stradale che i veicoli possono percorrere in direzioni opposte, se la strada è a doppio senso.
Da qui l’accoglimento del ricorso da parte degli Ermellini i quali ricordano che l’art. 139 comma 6 lett. a) del Regolamento dispone che le strisce continue affiancate separano i sensi di marcia nelle strade con una carreggiata unica con due corsie o più per senso di marcia. Le strisce di separazione di marcia però devono essere tenute distinte dalle strisce di margine della carreggiata.
Il giudice di merito ha quindi qualificato erroneamente la strada teatro della violazione come a scorrimento veloce visto che si trattava di una strada ad una sola carreggiata.