Un paziente aveva ottenuto la condanna del ginecologo al risarcimento dei danni per aver praticato una stimolazione ormonale in relazione ad alcuni problemi che non consentivano la gravidanza in una ventenne.
Le cure si protraevano nel tempo: una prima gravidanza non era giunta a termine, successivamente la giovane era stata costretta a subire l’asportazione di entrambe le ovaie e un intervento di salpingectomia bilaterale per una cisti.
La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 2010 ha accolto l’appello del medico escludendo il nesso di causalità tra il precedente trattamento ormonale praticato e l’intervento effettuato presso una Casa di Cura che determinò l’asportazione di una ciste e delle ovaie. La Corte d’Appello ha ritenuto che l’evento dannoso dovesse essere esclusivamente ascritto ai chirurghi che avrebbero dovuto eseguire accurati esami e rinviare l’intervento.
Profili giuridici
È apparso errato il ragionamento di scissione tra fatto dannoso, invalidante, eseguito in una casa di cura non attrezzata per una situazione di emergenza, e la condotta omissiva e negligente del medico curante, che consiglia il ricovero e non interviene per dare ai medici che operano in condizioni di urgenza le necessarie informazioni sulle cure, i farmaci assunti, la necessità di evitare interventi ablatori su un soggetto giovane ed integro e dunque in grado, se adeguatamente curato, di procreare. Il ginecologo di fiducia, che ha seguito nel tempo la giovane paziente prescrivendo cure a rischio di complicanze e senza mai dar conto della pericolosità delle cure sperimentate, non sembra aver dato prova di diligenza nella prestazione professionale.