Un paziente ha citato in giudizio la ASL per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla caduta accidentale riportata presso l’Ospedale ove era ricoverato per una patologia renale. Ha sostenuto che l’incidente si è verificato a causa della omissione di controllo e vigilanza del personale della struttura e per la mancata tempestiva diagnosi della frattura della gamba da parte dei medici dell’ Ospedale stesso.
Profili giuridici
I giudici della Suprema Corte hanno affermato la esclusione della colpa professionale ed ogni concorso di responsabilità degli operatori, in quanto l’accidentalità della caduta, come causa del danno riportato, si pone come fatto idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra cosa e danno. La colpa funge da limite all’oggettiva affermazione della responsabilità solo dopo aver accertato la relazione causale tra la condotta e l’evento, a nulla rilevando in questa ipotesi la mera omissione materiale del controllo da parte dei sanitari.