Il ricorrente medico di famiglia, ha agito dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per contrastare una decisione aziendale diretta ad impedire che alcuni assistiti, residenti in altra zona del territorio regionale afferente ad un distretto sanitario diverso, potessero sceglierlo come proprio medico di assistenza primaria.
Il TAR ha ritenuto infondate le deduzioni del MMG .
La legge istitutiva del SSN ha assicurato ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, ma nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari.
La legge, dunque, nel riconoscere al cittadino il diritto alla libera scelta del medico curante, stabilisce che tale diritto sia esercitato nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari stabilita dalla regione.
Il legislatore, nell’intervento di riordino della disciplina in materia sanitaria del 1992-1999 ha attribuito rilevanza al distretto sanitario come articolazione dell’unità sanitaria locale, nella quale sono assicurati i servizi di assistenza primaria ed al quale sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
La Regione interessata, in conformità alla disciplina legislativa di rango statale, ha legittimamente attribuito rilevanza al distretto, nell’ambito dell’organizzazione regionale del servizio sanitario.
Esito del giudizio
Il TAR ha rigettato il ricorso proposto dal MMG.