Una paziente chiedeva il risarcimento del danni derivati dal confezionamento e dalla allocazione di una protesi dentaria nell’arcata superiore cui erano seguiti dolori alla testa e difficoltà di pronuncia.
Il Tribunale di Taranto accoglieva in parte la domanda, ma all’esito del giudizio d’appello intentato dalla donna veniva esclusa la responsabilità del dentista.
La vicenda è stata portata al vaglio dalla Suprema Corte.
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La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado ha osservato che in tema di responsabilità medica, in ambito civilistico, il nesso di causalità – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non”. Ma ciò significa che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale, intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno, l’efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 del codice penale a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento, così da ascrivere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita.