Un medico convenzionato per l’assistenza primaria nonché titolare di incarico per la continuità assistenziale per dodici ore settimanali, ha impugnato i provvedimento con cui la ASL ha dichiarato tale ultimo incarico cessato per non aver il professionista accettato il completamento orario fino alla concorrenza di almeno 24 ore settimanali.

TAR Puglia Lecce – Sez. II; Sent. n. 2080 del 30.09.2013

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

  • il ricorrente è: – medico convenzionato per la medicina di base, scelto da un numero di assistiti superiore a 650; – titolare sin dal 1991 di un incarico di Continuità Assistenziale presso il presidio sanitario di X. , per 12 ore settimanali (cd. guardia medica).
  • egli impugna i provvedimenti con i quali la ASL dichiarava tale ultimo incarico cessato per non aver il Pe. accettato il completamento orario fino alla concorrenza di almeno 24 ore settimanali (con conseguente cessazione della convenzione nell’assistenza primaria, o di base): ciò, in applicazione dell’art. 65, commi 1, 3 e 8 dell’ACN 2009.

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, difetti la giurisdizione di questo T.a.r.: e invero quelli <

Ritenuto, pertanto, che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del Giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del Giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l’illegittimità di atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione, tenuto conto dell’inidoneità di tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettivo costituite con il menzionato rapporto privatistico e della conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del Giudice ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale disapplicazione, sicché la natura privatistica dei rapporti di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le A.S.L. ed i medici convenzionati esterni comporta la assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie>> (fra le molte, T.a.r. Lazio Roma, III, 2 agosto 2012, n. 7208; nello stesso senso T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 7 giugno 2012, n. 553; Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 2011, n. 8457; Cassazione civile, sez. un., 7 luglio 2009; n. 15847).

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, atteso il difetto di giurisdizione di questo giudice (e la sussistenza di quella dell’A.G.O., ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.: <>), e, inoltre, che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

(Torna su   ) P.Q.M.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1186 del 2013 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 settembre 2013, con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 SET. 2013.