L’ubriachezza volontaria non esclude né diminuisce l’imputabilità, pertanto, l’agente risponde del fatto commesso in stato di ebbrezza a titolo di dolo o di colpa, a seconda che il reato sia stato concretamente commesso in base all’uno o all’altro di tali elementi soggettivi.

L’ordinamento riconosce efficacia scriminante allo stato di ubriachezza accidentale, dovuto al caso fortuito o forza maggiore, ma al fine di ottenere l’applicazione della esimente è necessario che il fatto sia allegato e provato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 giugno 2014 – 15 gennaio 2015, n. 1807

Ritenuto in fatto

La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato S.E. responsabile per il reato di cui all’art. 186 c. 7 cod. della strada. I giudici del merito disattendevano la doglianza difensiva secondo la quale doveva ritenersi mancante il dolo generico poiché al momento in cui era stato sottoposto ad alcoltest ll’imputato si trovava in stato di ebbrezza e, quindi, non era in grado di comprendere l’operato dei verbalizzanti e quanto costoro gli dicevano. Osservavano che, ex art. 92 c.p., l’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Conseguentemente hanno ravvisato l’elemento psicologico del reato consistente nella coscienza e volontà di opporre il proprio rifiuto all’accertamento tecnico. Con ricorso per cassazione l’imputato deduce vizio motivazionale del provvedimento impugnato. Rileva che il nostro ordinamento riconosce efficacia scriminante allo stato di ubriachezza accidentale dovuto al caso fortuito o forza maggiore. Osserva che la sentenza impugnata è carente in punto di motivazione laddove afferma la sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, omettendo qualsivoglia valutazione dell’atteggiamento psichico assunto dal ricorrente.

Considerato in diritto

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Posto, infatti, che non è stato neppure allegato che lo stato di ubriachezza sia stato cagionato da caso fortuito o forza maggiore, va richiamato in questa sede l’indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui “ai sensi dell’art. 92.1 c.p., l’ubriachezza volontaria (come nella specie) non esclude ne’ diminuisce la imputabilità; l’agente, quindi, risponde del fatto commesso in stato di ubriachezza a titolo di dolo o di colpa, a seconda che il fatto di reato sia stato concretamente commesso con dolo o colpa” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10226 del 20/01/2005 Rv. 231146 ). Va, altresì, rimarcato che la richiamata norma è stata già positivamente scrutinata, sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 33/1970, cui adde ord. n. 150/1970, ord. n. 157/1970).

In base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.