Durante un soggiorno in albergo, per vacanza o per lavoro, portiamo sempre con noi oggetti di valore: un gioiello, lo smartphone, o anche la nostra auto. Purtroppo capita che qualcosa venga danneggiato o, ancor peggio, rubato durante la nostra permanenza. Che fare in questi casi? Facciamo un po’ di chiarezza.
L’articolo 1783 del Codice Civile dispone nei confronti dell’albergatore l’obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti e portate all’interno della struttura. L’articolo successivo, il 1784, si occupa invece delle cose consegnate in custodia all’albergatore, a un suo familiare o a un collaboratore.
Se gli oggetti personali vengono consegnati in custodia (o nel caso in cui l’albergatore si sia rifiutato di ricevere in custodia beni che aveva l’obbligo di accettare, come ad esempio i contanti, carte di pagamento, oggetti di valore non pericolosi e non ingombranti), è prevista una responsabilità a carico dell’albergatore in caso di furto o danneggiamento per l’intero ammontare del valore dei beni custoditi, a meno che egli non dimostri che il fatto sia stato causato dal cliente stesso, da suoi accompagnatori o visitatori, dalla natura della cosa stessa o sia intervenuta una causa di forza maggiore.
Quando invece gli oggetti non sono dati in custodia, la responsabilità dell’albergatore per distruzione, deterioramento o sottrazione è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, distrutto o deteriorato sino all’equivalente di cento volte il prezzo della locazione della camera o alloggio previsto per la giornata. Pertanto, se venisse rubata una collana del valore di 10.000 euro e il prezzo giornaliero della stanza d’albergo fosse di 70 euro, il risarcimento massimo ammonterebbe a 7.000 euro (70 x 100). Tale limite non opera e il risarcimento è pieno se la sottrazione o il deterioramento sia avvenuto con colpa del proprietario, di un familiare o di un collaboratore.
Le norme sul deposito alberghiero sono inderogabili: ciò significa che l’albergatore non può escludere la propria responsabilità predisponendo cartelli o avvisi, né facendo firmare al cliente specifiche clausole. Infatti, l’art. 1785quater stabilisce che “Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore”.
Discorso a parte per le auto: le disposizioni in materia di responsabilità dell’albergatore non si applicano ai veicoli né alle cose lasciate negli stessi. In questi casi può trovare la disciplina generale in materia di deposito. Se si è quindi concluso un contratto di deposito, ad esempio quando l’hotel mette a disposizione dei propri clienti un parcheggio di proprietà a pagamento, la responsabilità in caso di furto è a carico dell’albergatore che non ha custodito il veicolo se quest’ultimo non ha posto in evidenza in modo chiaro e intellegibile che l’area non era custodita. (Tribunale di Padova, Sezione II, Sentenza del 22 maggio 2014). In una sentenza la Cassazione ha in ogni caso precisato che se nel parcheggio sono presenti sistemi automatizzati per le procedure d’ingresso e di uscita, ovvero barriere artificiali, per la delimitazione dell’area, la quale viene resa disponibile a pagamento da un soggetto, ciò sta a significare che lo spazio in questione è proprietà privata e, dunque, per quanto succede al suo interno risponde il proprietario o il gestore a cui si è trasferita temporaneamente la responsabilità per mezzo del contratto di gestione (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1957).
L’articolo 1785ter del codice civile prevede che il cliente, per avere diritto al risarcimento, deve denunciare immediatamente il furto all’albergatore e all’autorità di polizia; in caso di vacanza organizzata, meglio inoltrare la denuncia anche all’agenzia di viaggi o al tour operator.
Ai soggetti responsabili andrà poi inviata formale richiesta di risarcimento con lettera raccomandata.
Le disposizioni si applicano sia agli hotel, sia ai sempre più diffusi bed & breakfast e affittacamere.