Anchese si accerta l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il dannoriportato dal paziente (nel caso specifico il danneggiamento del nervocirconflesso) è esclusa la responsabilità colposa del medico che ha eseguito lavaccinazione quando si è attenuto ai protocolli nella localizzazionedell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione; il sanitario non è tenuto,trattandosi di una pratica ruotinaria, ad eseguire altri e più complessiaccertamenti preventivi.
Indifetto di colpa, per non aver effettuato manovre errate che potessero esserela causa del dolore lamentato dal paziente, il giudice ha qualificato l’eventodannoso come un caso fortuito, tenuto conto dell’andamento variabile e talvoltaimprevedibile del nervo circonflesso, come accertato dalla CTU, per la quale intali casi si è all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità delprofessionista che effettua l’intervento routinario.
Nel 1997 P.F. conveniva in giudizio dinanzial Pretore di Torre Annunziata la A.S.L. n. (OMISSIS) di Napoli per sentirlacondannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della cattiva esecuzionedi una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoriaantitifica, dalla quale assumeva di aver riportato postumi permanenti. LaA.S.L. chiamava in giudizio la sua compagnia assicuratrice, Lavoro e Sicurtàs.p.a. e il medico che aveva eseguito l’iniezione, C.G.. Nel 2003 il Tribunaledi Torre Annunziata rigettava la domanda compensando le spese. Nel 2011 laCorte d’Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appellodella P., affermando che, benchè potesse ritenersi provato che l’iniezioneaveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità fosseascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla ASL avendo il medicosomministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predettonervo un andamento variabile da individuo ad individuo; rigettava anchel’appello incidentale della compagnia di assicurazioni sulle spese, ecompensava nuovamente le spese di lite. P.F. propone ricorso per la cassazionedella predetta sentenza, n. 2953 del 2011 della Corte d’Appello di Napoli,depositata il 27 novembre 2011, non notificata, articolato in cinque motivi.
Resistono Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.,già Lavoro e Sicurtà s.p.a.), la Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) sud(già ASL n. (OMISSIS) di Napoli) e la dott.ssa C.G. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrentedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2229 esegg., 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. , art. 24 e 111 Cost. ,ovvero la violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere probatorionella responsabilità medica contrattuale della struttura pubblica;
l’omessa e insufficiente o illogicamotivazione o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio.
Con il secondo motivo, la ricorrente deducenuovamente la violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1176,1218, 2229 e segg., 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..
Con il terzo motivo, la ricorrente denunciala violazione e falsa applicazione sempre dei medesimi articoli e inparticolare la violazione dei principi in tema di onere di allegazione e prova.
Con il quarto, denuncia la violazione deimedesimi articoli ed in particolare la violazione dei principi in tema di provapresuntiva semplice, nonchè l’omessa, insufficiente o illogica ocontraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo deducela violazione e/o falsa applicazione sempre delle medesime norme ed in particolaredei principi in tema di nesso di causalità nel collegamento del danno ad unospecifico ed individuato errore medico. I motivi di ricorso possono esseretrattati congiuntamente in quanto connessi, e non possono essere accolti.
La corte d’appello non ha violato i principiin tema di responsabilità medica ed in particolare in tema di ripartizionedell’onere della prova in caso venga prospettata una ipotesi di responsabilità(contrattuale) medica: essa ha positivamente accertato l’esistenza del nesso causaletra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente (sulla cui entità nonsi è svolto peraltro un approfondimento istruttorio) ma ha poi escluso, sullabase di un accertamento in fatto fondato motivatamente sulle risultanze delleconsulenze tecniche, in particolare della prima, che alcuna responsabilitàcolposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale siè attenuta ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalitàdella sua esecuzione, nè era tenuta, trattandosi di una pratica ruotina ria adeseguire altri e più complessi accertamenti preventivi In difetto di colpa incapo all’autrice della vaccinazione (neppure la ricorrente del resto haallegato una manovra errata, ascrivibile alla dottoressa, che avrebbe provocatoil dolore), il verificarsi dell’evento dannoso è stato ricondotto dalla corteterritoriale al caso fortuito, ovvero all’andamento variabile e talvoltaimprevedibile del nervo circonflesso, come accertato dalla consulenza, che haricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità dellaprofessionista che ha effettuato l’intervento routinario.
Una tale ripartizione degli oneri probatori èconforme principi di diritto già enunciati da questa Corte in materia: neigiudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore hal’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno edil nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non anche di provare) lacolpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventualeinsuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmenteattendibile, è dipeso da causa a sè non imputabile (Cass. n. 17143 del 2012) Lespese seguono la soccombenza e sono liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Liquida le speselegali in Euro 2.000,00 ciascuno, di cui 200,00 per spese, in favore di Allianze Giordano, in Euro 1.600,00 di cui 200,00 per spese in favore di ASL NapoliSud, oltre accessori e contributo spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera diconsiglio della Corte di cassazione, il 22 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2015