Per il paziente/danneggiato l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale si sostanzia nella prova che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente ; in ipotesi di condotta omissiva occorre quindi accertare che la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.

Corte appello Venezia  sez. IV   sentenza  n. 1597  /16

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 420/2013 depositata il 27 febbraio 2013 il Tribunale di Venezia così provvedeva: “1) Rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti della ALSS 12 Veneziana e dichiara compensate le spese processuali nei riguardi della stessa; 2) Condanna l’Azienda Ospedale di Padova al risarcimento dei danni liquidati a favore di tutti gli attori, ciascuno per la quota ereditaria, nell’importo complessivo di E 28.796, 03 ed inoltre, ciascuno in proprio, in favore di Sa. Vi. nella misura di E 10.929, 24, in favore di Se. Lu. in E 8.043, 75 e in favore di Fa. Lu. in E 8.043,75; 3) Condanna l’Azienda Ospedale di Padova a rifondere agli attori le spese processuali nella misura complessiva di E7.500, 00, di cui E6.000, 00 per compenso professionale ed E1.500, 00 per esborsi; 4)Pone le spese di accertamento tecnico a carico dell’Azienda Ospedale di Padova”.

Con atto di citazione ritualmente notificato avverso detta sentenza i sigg. Sa. Vi., Lu. Se. e Lu. Fa., in proprio ed in qualità di eredi di Se. Lu., proponevano appello avanti a questa Corte formulando le conclusioni di cui in epigrafe e censurando la sentenza impugnata sulla base dei motivi di seguito illustrati.

Si costituivano, con separate memorie, le parti appellate ASL 12 Veneziana e Azienda Ospedaliera di Padova formulando le conclusioni di cui in epigrafe, anche in via di appello incidentale.

Precisate dalle parti le conclusioni all’udienza del 2.3.2016, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con articolate argomentazioni gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata per l’affermata insussistenza di nesso causale tra ritardata diagnosi e decesso. In estrema sintesi, deducono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la ritardata diagnosi del carcinoma aveva causato la malattia terminale e la morte del de cuius Lu. Se.. Lamentano errata applicazione da parte del Tribunale dei principi regolatori dell’onere della prova sul nesso causale in tema di responsabilità contrattuale; rilevano che l’ospedale inadempiente avrebbe dovuto dimostrare “non che vi erano probabilità scientifiche che anche in caso di suo adempimento il Lu. morisse lo stesso ma che vi era certezza che l’inadempimento non sia stato causa della morte” (pag. n.7 appello). Svolgono inoltre critiche alle consulenze espletate in primo grado, qualificando paradossali i ragionamenti secondo cui con l’intervento chirurgico a gennaio-febbraio 2001 le probabilità di sopravvivenza del paziente sarebbero state di 12-24 mesi, dato che il medesimo era deceduto il 21.11.2013 e quindi aveva avuto sopravvivenza di molto maggiore. Deducono che il trattamento chirurgico del paziente nel 2001 avrebbe portato ad una sopravvivenza e non era rilevante di quanto, perché “l’omicidio di un moribondo non è meno omicidio di quello di una persona sana” (pag.13 appello). Rilevano che in base alla CTU del prof. Mu. il Lu. “non sarebbe morto quando è morto se fosse stato operato e quindi c’è un omicidio” (pag. n.13). Gli appellanti svolgono critiche anche in ordine all’operato dei sanitari dell’Ospedale di Mestre, anche se dichiarano di non coltivare l’impugnazione per il capo che riguarda detto Ospedale (pag. 19 appello).

Lamentano altresì gli appellanti principali la mancata liquidazione del danno iure hereditatis da “malattia terminale”, mentre hanno rinunciato alla pretesa relativa al danno da perdita della vita, per quanto è dato comprendere dalle conclusioni rassegnate all’udienza del 2.3.2016 e dalla comparsa conclusionale e dalla replica (anche se la citazione della sentenza SU n.25773/2015 non è pertinente e rende effettivamente incomprensibile l’ulteriore pretesa di “aggravio di danno catastrofale o da lucida agonia” cfr. verbale udienza p.c. del 2.3.2016). Richiamano i criteri enunciati dalla Suprema Corte sulla personalizzazione del danno da malattia terminale (pag. da n.26 a n.33 appello) ed evidenziano che “mentre il secondo semestre del 2001 rappresenta un ‘ingravescente situazione di invalidità temporanea in cui ha avuto un ruolo preponderante l’aggravamento generale determinato dalla misconosciuta situazione oncologica, a partire dal gennaio 2002 abbiamo un ciclo di malattia terminale con contemplazione di un destino ineluttabile, al punto da non tentare nemmeno l’approccio chirurgico”. Chiedono pertanto che la quantificazione del danno subito dal de cuius nel secondo semestre del 2001 sia effettuata in base ad un’invalidità complessiva dell’80% e che per i 23 mesi da gennaio 2002 in avanti “si debba pensare ad un danno catastrofale da liquidarsi in non meno di E1.000 al giorno” (pag. n.36 appello). Circa i danni subiti iure proprio dagli appellanti, sia per il dolore subito per la perdita del congiunto sia per aver “partecipato alla malattia terminale” (pag. n.40 appello) del de cuius, richiamano gli appellanti i valori delle tabelle del Tribunale di Milano. La sola appellante Sandra Vianello chiede il risarcimento del danno patrimoniale per spese funebri e da lucro cessante, quest’ultimo indipendentemente dal fatto che la stessa sia titolare di pensione di reversibilità, come da giurisprudenza che richiama (pag. nn.42 e 43 appello).

Con l’appello incidentale l’Azienda Ospedaliera di Padova censura la sentenza impugnata in punto an, deducendo, con articolate argomentazioni di seguito riassunte in estrema sintesi, che gli attuali appellanti non avevano chiesto in primo grado il danno da maggiore sopravvivenza e che quindi il Tribunale, nell’accogliere solo la pretesa riferita a detto danno, aveva pronunciato ultra petita.

In via di appello incidentale anche l’ALS n. 12 Veneziana chiede riformarsi la sentenza appellata in punto statuizione spese di lite, adducendo che la disposta compensazione non poteva ritenersi giustificata, stante la palese infondatezza della domanda proposta in primo grado nei suoi confronti e rigettata integralmente dal Tribunale.

Tanto sinteticamente premesso sui motivi di gravame, in via preliminare deve disattendersi l’eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell’appello principale sollevata dalle parti appellate, potendo ravvisarsi sufficientemente specifici i motivi di gravame principale, pur se talora confusamente espressi.

Ciò posto, occorre premettere che la responsabilità professionale, accertata dal Tribunale solo nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Padova, riguarda l’intempestiva diagnosi di carcinoma polmonare al paziente Lu. Se., de cuius e congiunto degli attuali appellanti.

E’ opportuno riepilogare sinteticamente le circostanze più salienti della vicenda per cui è causa.

Nel mese di Gennaio 2001 il sig. Lu. Se. veniva ricoverato presso la Clinica Otoiatrica dell’Università di Padova per essere sottoposto a trattamento terapeutico in relazione ad una perforazione del timpano destro; durante il ricovero il Lu., in vista di un possibile intervento chirurgico per risolvere tale patologia, veniva sottoposto ad una serie di esami, tra cui una radiografia che evidenziava:”Opacità rotondeggiante a margini sfrangiati del diametro di circa 5 cm, al lobo inferiore del campo polmonare di destra in piani posteriori. Stria opaca a decorso obliquo in parailiare di destra”. Il referto veniva archiviato ed il paziente dimesso in attesa di essere convocato per l’operazione al timpano dell’orecchio destro. Nel mese di Maggio 2001 il Signor Lu., lamentando una nevralgia occipitale, veniva ricoverato nel reparto di neurologia dell’Ospedale di Mestre da cui veniva dimesso qualche giorno dopo; nel mese di Agosto 2001 lo stesso, accusando vertigini, si rivolgeva al medesimo Ospedale ove, all’esito di esami clinici e di laboratorio, gli venne diagnosticata una “stenosi bilaterale delle arterie carotidi”.

In data 18.11.2001 il Signor Lu. si rivolgeva nuovamente a tale struttura ospedaliera e veniva ricoverato nel reparto di urologia con diagnosi di “recidiva di colica renale dx”; durante il ricovero lo stesso eseguiva un esame radiologico polmonare che “diede risultati assai simili a quelli del referto padovano del 27 gennaio”(pag. n.2 citazione di primo grado). Ancora in data 14.12.2001 il Lu. veniva ulteriormente ricoverato presso l’Ospedale di Mestre ed in tale occasione gli veniva diagnosticata una “neoplasia polmonare destra”; nel mese di Gennaio 2002 il sig. Lu. Se. iniziava i trattamenti chemioterapici, che tuttavia non sortirono esito positivo, ed il paziente decedeva in data 21.11.2003.

Secondo la prospettazione di cui alla domanda di primo grado la condotta colposa dell’Azienda Ospedaliera di Padova (non più nel presente grado quella dell’altra appellata, stante la mancata proposizione di gravame avverso la statuizione di rigetto di ogni domanda avverso la ASL n.12 Veneziana), consistita nell’omessa diagnosi della neoplasia nel gennaio 2001, ha causato “l’aggravamento del carcinoma e conseguentemente il decesso “(pag .n.14 citazione).

Avuto riguardo a detta prospettazione, ed in particolare al riferimento all’evento “aggravamento” della malattia, e non solo al decesso, deve rigettarsi la censura svolta in via di appello incidentale dall’Azienda Ospedaliera di Padova circa il dedotto vizio di ultrapetizione.

Può infatti ritenersi che rientri nella nozione di evento di aggravamento la più ridotta sopravvivenza, rispetto all’exitus letale che comunque sarebbe sopravvenuto, per quanto di seguito si dirà.

Così interpretata la pretesa azionata in primo grado, in conformità al tenore letterale delle espressioni usate (eventi lesivi lamentati sono non solo la morte ma anche l’aggravamento della malattia), una minor sopravvivenza rispetto a quella effettiva può considerarsi evento dedotto, e ciò in quanto effetto del più veloce aggravamento della neoplasia, conseguito alla ritardata diagnosi.

Dunque può affermarsi che l’unica pretesa risarcitoria accolta dal Tribunale, afferente a sopravvivenza ridotta rispetto a quella effettiva, sia stata introdotta in primo grado e che, di conseguenza, non sussista il vizio di ultra petizione. Passando ora all’esame nel merito dei motivi di appello principale, si è detto che la principale censura riguarda l’accertamento del nesso causale tra l’omissione diagnostica e la malattia terminale e la morte, lamentando gli eredi Luraschi la violazione dei principi in tema di prova del nesso causale in ambito di responsabilità contrattuale.

Ritiene il Collegio che le prospettazioni degli appellanti principali siano infondate e che il percorso motivazionale del Tribunale debba essere integralmente condiviso, anche sulla scorta delle risultanze di cui alle consulenze medico-legali espletate in primo grado.

In punto di diritto occorre puntualizzare che:

1) nella imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto e deve quindi valutarsi la sussistenza di omissione specifica imposta da una norma giuridica, ovvero anche di una omissione generica in relazione alla prestazione professionale del sanitario impegnato nell’ intervento da contatto sociale (Cass. SU 11.1.2008 n. 576);

2) è in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che nelle medesime circostanze avrebbe tenuto un professionista diligente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2; nello specifico, posto che l’esecuzione della prestazione professionale implica una diligenza qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., è colpa il medico che, in presenza di un paziente che non possa essere adeguatamente curato nella struttura ospedaliera in cui si trova, ometta di attivarsi per tentare di disporne il trasferimento in altra più idonea struttura (Cass. n.22338/2014);

3) nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale l’art. 1218 c.c. solleva l’attore dall’onere di provare la colpa del convenuto di cui allega l’inadempimento, ma non lo esonera affatto dal provare il nesso di causa tra inadempimento e danno (tra le tante Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10702 del 15/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013; Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 26/02/2013; Sez. 3 22338/2014); l’accertamento del nesso causale deve compiersi secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza” (altrimenti definito anche del “più probabile che non”tra le tante da ultimo Cass. n.3390/2015);

4) per il paziente/danneggiato l’onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale si sostanzia nella prova che l’esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente (Cass. n.20904/2013 e SU 577/2008); in ipotesi di condotta omissiva occorre quindi accertare che la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso (Cass. SU 578/2008). Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale, in conformità agli esiti delle consulenze espletate in primo grado, ha ritenuto chiaramente accertato che, anche in ipotesi di tempestiva diagnosi (a gennaio 2001 invece che a novembre-dicembre 2001) le cure e l’eventuale intervento chirurgico non avrebbero potuto determinare la guarigione. Contrariamente a quanto, invero in modo scarsamente lineare , sostengono gli appellanti, su questi ultimi incombeva l’onere di dimostrare il nesso causale tra ritardata diagnosi e decesso, e quindi, come in ogni ipotesi di causalità omissiva, di dimostrare, secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza”, che la tempestiva diagnosi avrebbe potuto determinare la guarigione dalla neoplasia polmonare. Detta dimostrazione non è stata in alcun modo data. E’ lo stesso CTP degli appellanti, nella relazione redatta addirittura prima del decesso del sig. Lu. Se., a individuare, sotto il profilo causale, l’evento lesivo nella sola perdita di aspettativa di “una più lunga sopravvivenza e migliore qualità di vita” (pag.n. 15 relazione prof. Lu. doc.n.9 appellanti), e non certamente quello della mancata guarigione. L’unico pregiudizio subito dal Lu. è consistito, invece, nell’accelerazione del decesso per riduzione della sua aspettativa di vita, nei termini prospettati dai consulenti d’ufficio di primo grado dott. Ri. e prof. Mu.. Questi ultimi hanno inoltre reiteratamente ribadito che la maggiore sopravvivenza (tra i 12 e 24 mesi) è chiaramente da riferirsi a quella ipotizzabile in astratto rispetto a quella effettiva ( cfr. chiarimenti resi all’udienza del 5.5.2008 come da verbale stenotipico); in altri termini, in conseguenza del comportamento omissivo colposo dei sanitari dell’Azienda Ospedaliera di Padova, sicuramente sussistente, il sig. Lu. avrebbe potuto vivere 12-24 mesi in più rispetto alla data in cui è invece deceduto (21.11.2003). Così, all’evidenza, il periodo di sopravvivenza a cui si sono parametrati i dati statistici è quello prognostico massimo (3 o 5 ann – cfr. CTU prof Mu.), e non viene presa neppure in considerazione l’ipotesi della sopravvivenza oltre cinque anni, contrariamente a quanto sembrano sostenere gli appellanti. A giudizio di questa Corte, quindi, è del tutto condivisibile la valutazione delle risultanze delle consulenze medico-legali effettuata dal Tribunale. Come si è detto, gli appellanti principali insistono nel sostenere che vi sia nesso causale tra la ritardata diagnosi ed il decesso del sig. Lu. Se., ma non supportano con argomentazioni fondate su basi scientifiche l’assunto, né provano, come onerati in base ai principi d diritto suesposti, che la tempestiva diagnosi avrebbe potuto determinare la guarigione dalla neoplasia polmonare, sì da evitare il decorso letale della malattia (nessun riferimento in tal senso si evince dalla relazione del prof. Te., riportata integralmente nel testo dell’atto di appello da pag. 14 a pag. 17). Stante il quadro probatorio suesposto e ribadita la mancata allegazione, da parte degli appellanti principali, di argomentazioni scientifiche a supporto dell’esistenza di nesso causale tra l’omessa diagnosi del gennaio 2001 ed il decesso del sig. Lu. Se., è stata disattesa l’istanza di rinnovo della CTU medico-legale, anche in considerazione dei molteplici approfondimenti medico legali svolti in primo grado. Circa le doglianze sulla quantificazione del danno iure hereditatis, rileva il Collegio che nessuna censura si riferisce alla liquidazione effettuata dal Tribunale del danno subito dal de cuius per la minor sopravvivenza, ossia per la riduzione dell’aspettativa di vita del paziente.

Quanto alla personalizzazione richiesta a titolo di danno biologico terminale e/o catastrofale, gli appellanti si limitano ad ampi richiami di giurisprudenza, confutando solo genericamente le motivate argomentazioni svolte sul punto dal primo Giudice, in conformità a quanto risulta dagli accertamenti peritali.

Occorre infatti evidenziare, per un verso, che la fase terminale della malattia non poteva essere evitata, per quanto sopra ampiamente detto, e, per altro verso, che l’ipotizzato intervento chirurgico avrebbe potuto peggiorare, anziché migliorare, la qualità di vita del paziente, a causa della “persistenza di sintomatologia dolorosa legata all’intervento ed associata a dispnea dipendente dalla riduzione di volume polmonare” (pag. n.12 sentenza appellata).

Nessuna altra posta di danno non patrimoniale, rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale, spetta agli appellanti jure proprio, ribadito che gran parte delle argomentazioni a supporto delle ulteriori pretese si fonda sulla prospettazione della lesione del bene vita del de cuius e che detta prospettazione si ritiene errata, per quanto già detto sulla sfera della tutela risarcitoria nel caso in esame. Anche in relazione a dette poste di danno, peraltro, gli appellanti neppure hanno chiarito in base a quali concreti elementi sia da ritenere incongrua la liquidazione di cui alla sentenza appellata. Gli appellanti si sono limitati a riportare nel testo dell’appello le tabelle di Milano e ad esporre considerazioni di massima sulla sofferenza più afflittiva se la morte è preceduta da lunga malattia (cfr. pag.41 appello). Infine quanto al danno patrimoniale asseritamente subito dalla sig.ra Sa. Vi., osserva il Collegio che nella citazione di primo grado non vi era domanda di rimborso delle spese funerarie (pag. n. 15 solo spese mediche) e neppure vi era domanda di danni da lucro cessante subiti da Sa. Vi. (cfr. pag. n.13 citazione di primo grado – il danno patrimoniale era chiesto con riferimento al de cuius – cfr. pag. nn.l2 e 13 appello).

In conclusione, l’appello principale deve essere rigettato, così come l’appello incidentale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, in base alle argomentazioni suesposte. Resta da esaminare l’appello incidentale dell’ASL n.12 Veneziana riguardante la statuizione di compensazione delle spese di lite.

Il motivo è fondato, a giudizio di questa Corte.

Dato il brevissimo intervallo temporale tra la dimissione dall’Ospedale di Mestre (21.11.2001) ed il successivo ricovero in chirurgia vascolare (14.12.2001), nonché considerato che i sanitari di quest’ultimo ospedale avevano espressamente prescritto gli approfondimenti del caso (lettera di dimissione del 23.11.2001 con cui si raccomandava l’immediata valutazione da parte dei chirurghi toracici – pag.9 CTU Rigo), nessun aggravamento della patologia neoplastica può essere in alcun modo imputato ai medici dell’Asl n.12 Veneziana, come chiaramente affermato dai consulenti di primo grado e dal Tribunale.

Di detta evidente constatazione medico-legale dovevano e potevano essere consapevoli gli attuali appellanti anche prima di promuovere il giudizio di primo grado atteso che nella relazione del prof. Si. del 2003 (doc. n.9 appellanti) viene preso in considerazione solo il ritardo diagnostico riferito al gennaio 2001, e quindi solo la condotta dei sanitari dell’Ospedale di Padova.

Pertanto non si ravvisano sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite di primo grado tra gli attuali appellanti e la Asl n. 12 Veneziana e per derogare al principio generale della soccombenza.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, devono rigettarsi l’appello principale e l’appello incidentale dell’Azienda Ospedaliera di Padova e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, deve accogliersi l’appello incidentale dell’Asl n.12 Veneziana. Per l’effetto gli appellanti principali sono condannati alla rifusione di favore di detta ultima parte delle spese di lite di primo grado, liquidate come in dispositivo.

Le spese del presente grado, nel rapporto processuale tra gli appellanti principali e la parte appellata ALS 12 Veneziana, seguono la soccombenza, e sono liquidate, in base al noto criterio del “decisum”(per il presente grado limitato all’importo delle spese di primo grado), come da dispositivo.

Nel rapporto processuale tra gli appellanti principali e l’Azienda Ospedaliera di Padova, considerata la reciproca parziale soccombenza e ritenuta di gran lunga prevalente quella degli appellanti principali, comparato il valore delle rispettive pretese azionate in sede di gravame, le spese del presente grado sono compensate per un quarto e sono poste a carico degli appellanti principali le residue spese, liquidate come in dispositivo per l’intero, ossia senza la decurtazione per la disposta compensazione.

La liquidazione dei compensi degli avvocati relativa al presente grado è stata effettuata ai sensi del DM 55/2014 (applicando i principi di diritto affermati da Cass. SU n.17405/2012 e Cass. n.18207/2012. pur se con riferimento al DM 140/2012). Infine deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell’appellante incidentale Azienda Ospedaliera di Padova dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012 n.228.

 

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d’appello in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:

1. Rigetta l’appello principale;

2. Rigetta l’appello incidentale proposto dall’Azienda Ospedaliera di Padova;

3. Accoglie l’appello incidentale proposto dall’ASL n. 12 Veneziana e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna gli appellanti principali alla rifusione in favore dell’ASL n.12 Veneziana delle spese di lite di primo grado, liquidate in E 7.500, oltre Iva e CPA come per legge;

4. condanna gli appellanti principali alla rifusione in favore dell’ASL n.12 Veneziana delle spese di lite del presente grado, liquidate in E 1.888,50, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;

5. compensa per un quarto le spese del presente grado tra l’Azienda Ospedaliera di Padova e gli appellanti principali e condanna questi ultimi alla rifusione in favore dell’Azienda Ospedaliera di Padova delle residue spese, liquidate per l’intero in complessivi E 14.560, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;

6. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali e dell’appellante incidentale Azienda Ospedaliera di Padova dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002, come modificato dall’art 1, comma 17 della 1. 24 dicembre 2012 n.228.

Così deliberato in Venezia l’1.6.2016

Depositata in cancelleria il 12/07/2016.