Occorre distinguere la responsabilità dell’Azienda Sanitaria da quella del Ministero della Salute. Il rapporto intercorso con l’Azienda Sanitaria è un rapporto di tipo contrattuale e la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità contrattuale o da contatto sociale della ASL deve essere fatta decorrere al più tardi dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.

Responsabilità extracontrattuale quinquennale è quella del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulle sacche di sangue infette.  

La data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata. Il termine prescrizionale ricorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

 

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Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18-10-2017) 05-02-2018, n. 2665

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2653/2016 proposto da:

S.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA TETI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIRETTORE GENERALE pro tempore DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) LANCIANO-VASTO-CHIETI, Dott. F.P. nella qualità di Commissario Liquidatore della soppressa U.L.S.S. di Chieti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MANGIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrenti –

e contro

GROUPAMA SPA, ASSITALIA SPA, SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, MILANO ASSICURAZIONI SPA, SARA ASSICURAZIONI SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1256/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Svolgimento del processo

S.E. convenne in giudizio, in data 1/2/2005, dinanzi al Tribunale di Chieti, il Ministero della Salute e l’Azienda ASL di Chieti, per sentirli dichiarare responsabili, a titolo sia contrattuale che extracontrattuale, per i danni da trasfusioni di sangue infetto, provocatole da una trasfusione effettuata pochi giorni dopo la sua nascita prematura presso l’Ospedale Civile di (OMISSIS). Affermò che, a seguito di tale trasfusione, aveva contratto un’epatite post trasfusionale HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventate, rimanendo irreversibilmente danneggiata.

Il Tribunale de L’Aquila, competente per territorio, rigettò la domanda sul presupposto dell’accertata intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento ex art. 2947 c.c..

La Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato l’appello con il quale si censurava la scelta del giudice di primo grado di far decorrere la prescrizione dal (OMISSIS), giorno nel quale l’attrice apprendeva di essere positiva al virus HCV-AB. La Corte d’Appello ha considerato vari momenti nei quali la S. avrebbe potuto acquistare consapevolezza della contratta infezione e precisamente il (OMISSIS), data della diagnosi, o al più tardi, il momento della richiesta di indennizzo, avanzata, ai sensi della L. n. 210 del 1992, in data 7/4/1997. Pertanto, pur volendo considerare quale dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale non la data della prima diagnosi ma quella di inoltro della domanda di indennizzo e cioè il 7/4/1997, anche in tal caso il diritto al risarcimento del danno da responsabilita extracontrattuale sarebbe certamente prescritto.

Avverso la sentenza S.E. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso la ASL di Chieti in persona del Commissario Liquidatore della soppressa ULSS di Chieti e il Ministero della Salute.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione – art. 2947 2934 – 2935 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5). La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha stabilito la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dall’esame del sangue del (OMISSIS), non riconoscendo valenza interruttiva all’unico atto che aveva reso la ricorrente consapevole del nesso di causalità tra la malattia contratta e la trasfusione infetta e cioè la nota del 25/3/2001, con la quale la Commissione Medica aveva attestato l’acquisizione della malattia virale e la sua rapportabilità causale alla terapia effettuata.

Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe viziata da omessa o apparente motivazione in quanto non avrebbe dato conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto ed in particolare del fatto che la danneggiata, all’epoca del primo esame del sangue, aveva appena 10 anni, che il Ministero aveva tenuto a lungo un atteggiamento perplesso circa l’effettiva eziologia del danno e che, soltanto con la nota del 25/3/2001, poteva dirsi ragionevolmente radicata la consapevolezza in capo alla S. della malattia quale danno ingiusto conseguente a comportamento del terzo secondo l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche all’epoca diffuse.

Anche a voler ritenere, alla stregua di un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il dies a quo della prescrizione non possa essere spostato oltre la domanda di indennizzo, in quanto nel momento in cui detta domanda è inoltrata deve presumersi una ragionevole consapevolezza, da parte del malato, sia dell’eziologia causale sia dell’entità e delle dimensioni della malattia, anche in tal caso la prescrizione non potrebbe considerarsi decorsa.

Occorre a tal proposito distinguere la responsabilità dell’Azienda Sanitaria da quella del Ministero della Salute. Il rapporto intercorso tra la S. e l’Azienda Sanitaria è un rapporto di tipo contrattuale e la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità contrattuale o da contatto sociale della ASL deve essere fatta decorrere al più tardi dalla data di presentazione della domanda di indennizzo e cioè dal 7/4/1997.

Rispetto a detta data se la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute per omessa vigilanza sulle sacche di sangue infette deve ritenersi prescritta non altrettanto deve riconoscersi per la responsabilità contrattuale dell’Azienda Sanitaria che, correlata ad una decorrenza decennale, non era affatto prescritta alla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste (Cass., U, n. 581/2008) per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata. Il termine prescrizionale ricorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

Fatto il necessario distinguo tra responsabilità del Ministero e della Azienda Sanitaria il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, nella parte in cui non ha distinto la responsabilità del Ministero, di natura extracontrattuale, da quella dell’Azienda Ospedaliera, di natura contrattuale e non ha riconosciuto come validamente azionato il diritto al risarcimento derivante dalla responsabilità contrattuale dell’Azienda.

Conclusivamente il ricorso merita di essere accolto nei confronti della ASL di Chieti con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso relativamente alla responsabilità contrattuale della ASL, cassa la sentenza, rinvia la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila, in diversa composizione e rigetta per il resto il ricorso. In ragione dell’esito del giudizio ritiene sussistere giusti motivi per compensare le spese del medesimo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2018