Si pensa che la polizza RCA basti a tenere indenne il patrimonio dell’assicurato in caso di un evento legato alla circolazione stradale, ma siamo proprio sicuri che sia così?


La polizza RCA risarcisce i danni fisici e materiali subiti da

– pedoni

– ciclisti

– altre persone non trasportate a bordo del veicolo

– danni fisici e materiali subìti da persone trasportate

– danni materiali subiti da oggetti esterni al veicolo

La polizza RCA non si attiva

in caso di incidente con morti e feriti gravi perchè l’iter è diverso. In questo caso si apre d’ufficio un procedimento penale a carico del conducente che dovrà nominare un avvocato ed un consulente per potersi difendere in sede penale.

Quando la compagnia assicurativa risarcisce il danno provocato a terzi da parte del proprio assicurato, potrebbe non essere più interessata a difenderlo in sede penale, lasciandolo esposto ad un grande pregiudizio economico.

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Nonostante l’entrata in vigore della legge 41/2016 sull’omicidio stradale e lesioni personali gravi o gravissime con importante aggravio delle pene, nel 2017, pur rimanendo inalterato il numero di incidenti, sono aumentate le vittime del 2,9% (3378 decessi).

La polizza di tutela legale DAS garantisce ai nostri clienti l’accesso alla miglior difesa possibile.

La polizza RCA non si attiva

in caso poi di incidente con veicolo sprovvisto di assicurazione (in Italia sono circa 5.000.000 – dati ANIA 2017), la copertura assicurativa di tutela legale si rende necessaria per la richiesta di risarcimento del danno subìto, che va chiesto al responsabile e, in caso di insolvibilità, bisogna ricorrere al fondo vittime della strada.

La polizza RCA non si attiva

in caso di incidente con uno dei sempre più numerosi veicoli che circolano, ma sono immatricolati all’estero, il risarcimento del danno in caso di sinistro deve essere richiesto all’ufficio centrale italiano che si occuperà della procedura di liquidazione.

Essendo questa procedura molto articolata e complessa l’assistenza di un legale garantirebbe un risarcimento più rapido ed equo.

La polizza RCA non si attiva

in caso di contestazione in merito alla dinamica di un incidente stradale, per tutte le controversie di natura contrattuale con concessionari, società di leasing, carrozzieri e per tutte le vertenze connesse all’acquisto o alla vendita di mezzi di proprietà.

Per tutti questi motivi si consiglia SEMPRE di stipulare una polizza di Tutela Legale in abbinamento alla polizza RCA.