La Cassazione ha stabilito che, nel caso di incidente che avvenga sulla rampa di accesso ai garage, il danneggiato non viene risarcito dall’ assicurazione RCA.

Nel caso di specie, una minore stava attraversando a piedi la rampa che conduce ai garage sotto la propria abitazione ed è stata investita da una vettura subendo lesioni personali. Ne è seguita la richiesta di risarcimento danni da parte dei genitori nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, che però ha respinto la richiesta. A questo punto i genitori della danneggiata hanno agito in giudizio per ottenere la condanna del guidatore del veicolo e della compagnia assicurativa.

Quest’ultima ha eccepito che il sinistro, essendo avvenuto in un luogo privato, non era in copertura: eccezione accolta dal Tribunale in quanto la rampa di accesso ai garage non è da considerarsi area addetta al pubblico transito. La pronuncia è stata poi impugnata in prima battuta davanti alla Corte d’Appello che però respinge la domanda. Successivamente, i soggetti hanno avanzato opposizione alla Suprema Corte, che a sua volta, non ha accolto il ricorso. Affinché il caso rientri nell’ambito di applicazione delle norme sulla RCA la Cassazione fa infatti riferimento al concetto di “strada aperta al pubblico transito”, che la precedente giurisprudenza aveva definito come “area di proprietà pubblica o privata che sia aperta ad un numero indeterminato di persone alle quali sia data la possibilità giuridicamente lecita di accedervi anche nel caso in cui dette persone appartengano ad una o più categorie specifiche o accedano all’area per finalità specifiche o per particolari condizioni”. Lo sono, ad esempio, il parcheggio di un centro commerciale o l’area di servizio e rifornimento.

Nel caso in questione, la rampa per accedere ai garage privati per sua connotazione rappresenta un luogo al quale poche e ben determinate persone possono accedere, cioè coloro che devono compiere una manovra d’ingresso o uscita dai garage stessi, e in quanto tale non poteva equipararsi ad un’area di pubblico transito.

I genitori della giovane non potevano, perciò, svolgere l’azione di risarcimento direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice, fermo restando che la possibilità di assicurare i danni causati dalla circolazione in aree private è oramai prevista in molte polizze RCA. Ma dal punto di vista processuale, la domanda di risarcimento deve essere diretta nei confronti del danneggiante, che, nell’eventualità in cui possegga una polizza con una clausola di questo tipo, potrà beneficiare della specifica copertura della propria compagnia.

In assenza della copertura estesa alle aree private, vige quanto stabilito dall’art. 2054 del Codice Civile che stabilisce che il conducente di un veicolo (in solido col proprietario dello stesso) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione dello stesso.