In sede di merito, alcuni automobilisti avevano impugnato dei distinti verbali di contestazione per superamento dei limiti di velocità accertati da autovelox fissi posizionati su entrambi i sensi di marcia di una strada provinciale.

In particolare, tutti i ricorrenti in vario modo avevano contestato la validità dell’accertamento delle infrazioni loro addebitate sul presupposto dell’irregolarità della segnaletica stradale, indicante la presenza delle postazioni fisse di rilevamento della velocità, inadeguata per dimensioni dei cartelli, loro posizione, colore e per dimensioni dei caratteri impiegati.
Il Tribunale in funzione di giudice d’appello, confermando la sussistenza di una violazione della normativa sulla preventiva informazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale, i cui contenuti sono puntualmente stabiliti in particolare dal D.M. del 15 agosto 2007, aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati
Ancora, per il giudice d’appello, sarebbe stata l’amministrazione a essere gravata dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., non solo quanto alla presenza dei relativi cartelli di indicazione, ma anche circa la rispondenza degli stessi per visibilità e intelligibilità delle scritte alla loro funzione di informativa.
Onere non assolto nel corso dell’espletata istruttoria, non essendo stato possibile verificare la velocità locale predominante al tempo dell’installazione dei cartelli lungo il tratto di strada interessato agli accertamenti degli illeciti.

Autovelox: è il trasgressore a dover dimostrare la segnalazione inadeguata

Una motivazione che non trova accoglimento in sede di legittimità: per la Cassazione, ha errato il Tribunale in appello a valorizzare il comma 4 dell’art. 80 del d.P.R. n. 495/1992 poiché nessuna rilevanza poteva assumere il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica che avvisava gli automobilisti della presenza delle postazioni di controllo della velocità.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità.
Il giudice a quo sarebbe incorso in un ulteriore errore, secondo la Cassazione, poiché graverebbe su colui che propone l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneità in concreto della segnaletica (ai sensi del d.m. 15 agosto 2007) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.
Come stabilito da precedente pronuncia, in tema di opposizione a sanzione amministrativa dovuta a violazione del limite di velocità, qualora l’opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa (sent n. 6242/1999).
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale in persona di altro magistrato, il quale procederà a un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi.