Se l’azienda opera una trattenuta fiscale sui compensi del medico a titolo di Irap, il Fisco riconosce come soggetto passivo dell’imposta solo l’azienda.

In sostanza, se il medico ritiene di avere subito un prelievo illegittimo, all’interno del suo compenso, giustificato dalla ASL., come prelievo fatto a titolo di IRAP è legittimato a richiederne il rimborso verso la ASL e non verso il Fisco. 

ORDINANZA sul ricorso 7113-2017 proposto da:

 AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – contro PEZZUOLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA n.4, presso SANDRO CAPI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO GALIFFA; – controricorrente – avverso la sentenza n. 857/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositata il 20/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 7113/17

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR delle Marche, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2001-2007. Con un primo motivo, l’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, degli artt. 23 e 64 del DPR n. 600/73 e dell’art. 38 del DPR602/73, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto che il professionista, medico dipendente a tempo indeterminato di ente sanitario, avesse la legittimazione a richiedere il rimborso per l’Irap che l’Asl gli aveva trattenuto sui compensi a lui dovuti per l’attività libero professionale, in regime di intramoenia, per un debito proprio dell’ASL e non quale sostituto d’imposta. Con un secondo motivo, proposto in via subordinata, l’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 38 del DPR n. 602/73, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avrebbero implicitamente rigettato – ritenendo assorbite tutte le altre questioni – l’eccezione di parziale decadenza dalla richiesta di rimborso per gli anni dal 2001 al 2006, in quanto, l’istanza era stata presentata dal contribuente solo in data 6.7.2010.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il primo motivo è fondato, con assorbimento di quello proposto in via subordinata. Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di IRAP, l’attività libero professionale del medico ospedaliero svolta “intra moenia” rientra nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari; tuttavia, quel medico, in quanto estraneo al rapporto tributario intercorrente tra la ASL e l’Amministrazione finanziaria, non è legittimato, neppure in qualità di sostituito d’imposta, a richiedere a quest’ultima il rimborso della somma non dovuta. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era pronunciata sull’eccezione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, di carenza di legittimazione attiva del medico a richiedere il rimborso IRAP)”(Cass. ord. n. 23333/16, 15898/17, 2833/17).

Nel caso di specie, erroneamente i giudici d’appello hanno ricavato dall’assenza di una struttura autonomamente organizzata in capo al medico, la possibilità di richiedere il rimborso della stessa direttamente all’ente impositore, benché l’Asl gli avesse trattenuto l’imposta sui compensi per un debito proprio e non quale sostituto d’imposta. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Il recente formarsi della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio: PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ric. 2017 n. 07113 sez. MT – ud. 07-02-2018 -2- Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo delta contribuente. Spese compensate. Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 7. 2.2018