la norma contrattuale collettiva per l’inquadramento nel livello superiore prevedeva, in via alternativa, o il coordinamento di altri lavoratori e l’assunzione del loro operato, oppure il possesso di una particolare specializzazione.

Non era stato dedotto , nè dimostrato, che i lavoratori del “118” avessero la responsabilità dell’operato di altri lavoratori.

Né le mansioni che gli interessati affermavano di avere svolto erano tali da richiedere una particolare specializzazione, perché quelle determinate attività dovevano essere effettuate in base ad un protocollo specifico, e che per la parte più delicata dovevano sempre essere presenti un infermiere professionale ed un medico. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 15505 del 02.07.2009.

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice del Lavoro di San Remo alcuni dipendenti dell’ASL n. X.  Imperiese denunziavano il loro illegittimo inquadramento, in violazione del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 40, nella categoria X.  (ex X.  Livello) fascia X. , nella posizione funzionale corrispondente al X.  livello, come prescriveva una delibera della Regione Liguria.

I ricorrenti esponevano di essere stati addetti sin al 29 giugno 1996 alla “Centrale Operativa 118 X.  – Soccorso per l’emergenza sanitaria e per la cooperazione con i servizi aggregati” con l’inquadramento nella X.  qualifica funzionale categoria X.  fascia X.  (profilo professionale operatore tecnico); che nello svolgimento delle mansioni loro affidate si occupavano della gestione di tutta la parte tecnica delle chiamate di soccorso 118 e, tra l’altro, provvedevano al coordinamento logistico del soccorso sanitario di emergenza sul territorio; che, a tal fine, utilizzavano sistemi telefonici, radiotelefonici ed informatici per i collegamenti diretti con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere preposte al sistema di emergenza sanitaria.

Si costituiva l’ASL n. X.  Imperiese eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando, nel merito, il ricorso e chiedendone il rigetto perché infondato.

Il Tribunale respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione, ed accoglieva la domanda nei merito.

Con sentenza n. 309, in data 13 aprile – 2 maggio 2005, la Corte d’Appello di Genova andava in contrario avviso, e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande formulate dai ricorrenti in primo grado.

La Corte d’Appello non riteneva, infatti, che i ricorrenti svolgessero mansioni superiori a quelle de proprio inquadramento, e tali da giustificare, secondo le declaratorie della contrattazione collettiva, il superiore livello richiesto.

In particolare, per l’inquadramento nel superiore livello X.  la norma contrattuale pretendeva chiaramente, in via alternativa, la sussistenza di uno di questi requisiti, o il coordinamento di altri lavoratori, oppure l’assunzione della responsabilità del loro operato oppure una particolare specializzazione.

Secondo la sentenza non era stato dimostrato che gli interessati avessero la responsabilità dell’operato di altri operatori, e che anzi appariva illogico ritenere che rispondessero dell’operato di queste persone, spesso volontari e neppure dipendenti.

Allo stesso modo, mancava la prova del requisito alternativo della particolare specializzazione: le attività svolte dai ricorrenti non la richiedevano.

Avverso la sentenza d’appello, che non risulta notificata, gli attuali ricorrenti, i signori A.M., C.G., E.G., G.A., N.M., P. V., R.D., S.S., St.St. e R.D., hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato, in termine, il 2 maggio 2006.

La ASL n. X.  Imperiese ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 9 giugno 2006, proponendo contestualmente un proprio ricorso incidentale condizionato, con due mezzi di impugnazione.

I ricorrenti principali hanno resistito, a loro volta, con controricorso avverso il ricorso incidentale, notificato, in termine, il 19 luglio 2006, ed hanno depositato successivamente una memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo i ricorrenti principali denunziano l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e la violazione e/o falsa applicazione del CCNL Personale SSN. Criticano la sentenza per avere ritenuto che non fosse stato dimostrato che gli operatori tecnici avessero la responsabilità dell’operato dei lavoratori da loro coordinati.

2. Nel secondo lamentano ugualmente, ma sotto un diverso profilo, l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Contestano la sentenza per aver affermato che l’attività di coordinamento degli operatori del 118, vale a dire appunto gli attuali ricorrenti principali, avrebbe avuto per destinatari non persone, ma automezzi.

Indicano una serie di evenienze nelle quali avverrebbe il contrario, e dalle quali si ricaverebbe con chiarezza l’attività di coordinamento cui erano chiamati gli operatori del 118, e la loro conseguente assunzione di responsabilità.

Criticano l’affermazione, pure contenuta nella sentenza, secondo cui la loro attività non avrebbe richiesto una particolare specializzazione, ed indicano una serie di elementi in senso contrario.

Agli operatori tecnici, che espletavano mansioni uguali a quelle degli infermieri adeguatamente addestrati, non poteva essere negato il possesso di una particolare specializzazione.

3. Con il suo primo mezzo di impugnazione la ricorrente incidentale lamenta il vizio di omessa motivazione e la connessa violazione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, sotto il profilo dell’accoglimento di una domanda basata su di una ratio petendi non proposta in causa.

Lamenta che la Corte d’Appello abbia affrontato e risolto il primo motivo di appello proposto dal medesimo resistente come se si fosse trattato di una questione di giurisdizione; aveva dedotto, invece, che la sentenza di primo grado avesse accolto la domanda sulla base di una ratio petendi non proposta nel ricorso introduttivo, quella dell’applicazione degli schemi propri dell’impiego privato in tema di acquisizione del diritto alle mansioni superiori, ad una controversia in materia, invece, di impiego pubblico.

4. Nel suo secondo mezzo di impugnazione la USL Imperiese denunzia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, e contestualmente l’omessa e comunque insufficiente motivazione.

Sostiene che il giudice di primo grado aveva superato l’eccezione di inammissibilità della domanda, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, sul pubblico impiego, sostenendo che i ricorrenti non fondavano le loro pretese sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori, ma affermavano di avere diritto, come operatori della centrale operativa 118, ad essere inquadrati nella categoria corrispondente alle mansioni loro affidate.

La USL aveva osservato a questo proposito che, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, gli interessati non avevano diritto in nessun caso ad ottenere automaticamente la qualifica superiore, e che non rilevava affatto che le asserite mansioni superiori fossero state semplicemente svolte di fatto o assegnate formalmente.

Su questo punto specifico, però, la Corte d’Appello aveva confermato l’opinione del giudice di primo grado, ribadendo che gli interessati non assumevano di essere stati correttamente inquadrati e di essere stati successivamente adibiti a svolgere mansioni superiori reclamando l’inquadramento superiore per averle espletate per un periodo di tempo sufficiente a conseguirlo; per i ricorrenti, invece, non si sarebbe trattato di un avanzamento automatico, ma, fin dall’inizio, di una errata applicazione della normativa con diritto all’inquadramento superiore.

5. Il ricorso principale è infondato.

I due motivi, strettamente collegati tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.

Sono entrambe infondati.

Non sussistono i pretesi difetti di motivazione.

La sentenza ha dimostrato puntualmente, attraverso un esame rigoroso della previsione della contrattazione collettiva e delle stesse allegazioni degli interessati, che non sussistevano i presupposti per riconoscere loro il livello superiore richiesto.

Secondo la norma contrattuale collettiva per l’inquadramento nel livello superiore X.  era necessario, in via alternativa, o il coordinamento di altri lavoratori e l’assunzione del loro operato, oppure il possesso di una particolare specializzazione.

Non era stato nè dedotto, nè dimostrato, che i ricorrenti avessero la responsabilità dell’operato di altri lavoratori.

Né le mansioni che gli interessati affermavano di avere svolto erano tali da richiedere una particolare specializzazione, perché, come ha precisato la Corte d’Appello, quelle determinate attività dovevano essere effettuate in base ad un protocollo specifico, e che per la parte più delicata dovevano sempre essere presenti un infermiere professionale ed un medico.

Per il resto, le critiche dei ricorrenti principali si risolvono, in realtà, nella mera riproposizione di questioni di fatto, non suscettibili di riesame in questa fase di legittimità, e soprattutto in una contestazione, pure inammissibile, della valutazione che di quei fatti ha compiuto il giudice di merito. In questo modo i ricorrenti contrappongono inammissibilmente la propria valutazione a quella della Corte d’Appello.

6. Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito dal rigetto di quello principale, perché quello incidentale non riveste più interesse una volta che sia confermata la sentenza di reiezione delle richieste dei dipendenti.

7. Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza a carico dei ricorrenti principali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, conferma la sentenza impugnata, e condanna i ricorrenti principali alle spese che liquida in che liquida in Euro 22,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre a spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2009