In tema di IRPEF, l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del medesimo decreto, e non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione  Civile – Sezione V  – Sent. n. 16231 del 10.07.2009

omissis

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione che, emendata da errori materiali, di seguito si riproduce :

“Con sentenza del 16/3/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Napoli nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’impugnazione da parte del contribuente Sig. S.G. del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate sull’indennità di fine rapporto di lavoro erogata dall’Enpam.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e c), artt. 17 e 18, L. n. 833 del 1978, art. 48, D.P.R. n. 314 del 1990, art. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e del D.P.R. n. 931 del 1959, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente ritenuto l’indennità di fine rapporto in questione soggetta alla disciplina fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2.

Il ricorso si profila come fondato.

Pur avendo in passato questa Corte in effetti sostenuto (anche) la tesi seguita nell’impugnata sentenza, risponde ad orientamento ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità il principio per il quale in tema di IRPEF l’indennità di fine rapporto corrisposta dall’ENPAM ai medici di medicina generale, a seguito dell’attività prestata per conto dei disciolti enti mutualistici e del servizio sanitario nazionale, rientra tra le indennità di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. c), con conseguente sottoposizione a tassazione separata secondo i criteri dettati dall’art. 18 del medesimo decreto, e non invocabilità della regola di computo – concernente la riduzione dell’imponibile per una somma pari alla misura di tale indennità corrispondente ai contributi previdenziali versati dal contribuente – stabilita dal precedente art. 17 per le indennità di fine rapporto relative ai rapporti di lavoro dipendente (v. Cass., 22/9/2004, n. 19047; Cass., 18/11/2005, n. 24446; Cass., 12/12/2008, n. 29225)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria né vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza;

considerato che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può farsi luogo a decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente e compensazione delle spese del giudizio di merito, le ragioni della decisione costituendone giusti motivi;

considerato non è invece a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009