L’imposta colpisce, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.

Mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa: all’esito dell’accertamento di fatto si osservava che nel caso si era in presenza di un lavoratore autonomo – medico di base – in possesso di beni strumentali limitati (un’automobile e mobili per lo studio in affitto e senza alcun collaboratore dipendente). [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sezione V, Sent. n. 10648 del 08.05.2009

omissis

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24/11/2005 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Roma X.  nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente sig. V.N.M. del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998, 1999, 2000, 2001 quale medico.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4, 8, 27 e 36, artt. 2222 e 2229 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia operato “una confusione tra i concetti di organizzazione (laddove hanno inteso verificare l’esistenza di una “struttura organizzativa di carattere autonomo” e di autonoma organizzazione (nel senso previsto dal dettato normativo), ritenendo che i medesimi coincidano”.

Lamenta che tale giudice ha erroneamente ritenuto “l’insussistenza di autonoma organizzazione con la circostanza che l’attività del contribuente (avvocato) non può essere svolta in sua assenza …”.

Lamenta altresì essere “notorio” che “le attività libero professionali (tanto quelle protette quanto quelle atipiche) si caratterizzano tutte per il ruolo essenziale che la presenza e l’operatività personali del professionista rivestono in esse (artt. 222 e 2229 c.c.). Sicché considerare irrilevanti ai fini del presupposto di imposta le forme organizzative in cui tali attività si manifestano significherebbe, in chiara violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c), escludere in pratica sull’assoggettamento al tributo tutte le attività libero professionali. In tali attività, l’organizzazione di personale (numeroso o scarso che questo sia) è sempre meramente strumentale al migliore esercizio di esse, e non può mai, per definizione, essere autonoma dalla figura del professionista”.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di IRAP l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell’appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, laddove, nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001 ove, nel premettere che la necessità che siano assoggettati al pagamento dell’IRAP anche i lavoratori autonomi è espressamente prevista dalla Legge Delega n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, lett. b), si è posto in rilievo come nel caso dell’IRAP il legislatore, nell’esercizio di tale discrezionalità, ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. La scelta di siffatto indice – diversamente da quanto i rimettenti assumono – non può dirsi irragionevole, né comunque lesiva del principio di capacità contributiva, atteso che il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene, mediante l’IRAP, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l’organizzatore dell’attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L’imposta colpisce perciò, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione.

L’assoggettamento all’imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, è d’altro canto pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva – identica essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta – nè appare in alcun modo lesivo della garanzia costituzionale del lavoro.

È  tuttavia vero – come taluni rimettenti rilevano – che mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Ma è evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa, all’esito dell’accertamento di fatto spettantegli ha osservato che nel caso si è invero in presenza “di un lavoratore autonomo – medico di base – (e non già avvocato, come erroneamente indicato nel ricorso) che possiede beni strumentali limitati (un’automobile e mobili per lo studio in affitto e senza alcun collaboratore dipendente)”.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009