Con la sentenza n°1687 del 27 gennaio 2010 la terza Sezione civile della Cassazione prende ferma posizione sulla configurabilità di un effetto interruttivo della prescrizione attribuibile alla lettera con cui la Compagnia (nel caso di specie la Liguria S.p.A.) invitava il proprio assicurato a sottoporsi a visita medico-legale per la valutazione dei postumi consolidati. Si tratta di una controversia di natura contrattuale benché nella versione della pronuncia in nostro possesso non sia rinvenibile un univoco riferimento in proposito, ma ciò si deduce dall’utilizzo del termine “indennizzo” assicurativo; dal materiale è dato ricavare le seguenti informazioni: tizio cita la Liguria S.p.A. avanti al Tribunale Civile di Milano, che recepisce la domanda, escludendo ogni ipotesi di prescrizione del diritto

L’ente assicurativo interpone appello risultandone vittorioso: dalla data del consolidamento dei postumi derivanti da infortunio (è quella la data che integra il dies a quo da cui far parti re il conteggio dell’annualità) era trascorso il lasso di tempo che accreditava l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia; non potevano essere considerati atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione né l’invito a visita né la nomina del medico per la costituzione del collegio arbitrale (ulteriore dato obiettivo da cui ricaviamo che si tratta sicuramente di pretesa contrattuale e non aquiliana); ultima e risolutiva parola alla Suprema Corte dietro ricorso per cassazione dell’istante e controricorso della Soc. Liguria. Un primo motivo d’impugnazione veniva reputato inammissibile perché affetto da novità; il ricorrente aveva introdotto in sede di legittimità un fatto del tutto nuovo rispetto a quanto dibattuto nel merito, opinando che il dies a quo fosse costituito dal momento conclusivo dell’iter procedurale di svolgimento delle operazioni peritali (svolte in sede pre-contenziosa ed in forza del dettato di polizza, immaginiamo); la Cassazione ovviamente non poteva focalizzare la propria attenzione su tale sviante aspetto introducendo un accertamento di fatto assolutamente non esperibile. Quanto al cuore della problematica, gli Ermellini ricordano che in proposito esiste il consolidato principio “in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’Art. 2944 Cod. Civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché –spiegano i Giudici di Piazza Cavour: Presidente il Dott. Senese ed Estensore il Dott. Spirito- non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’Art. 2937 3° comma Cod. Civ.”; pleonastico soggiunge re che il principio non vale per l’ipotesi di riconoscimento del diritto e laddove si appuri che il contratto di transazione è mancato solo per questioni relative alla liquidazione del credito, non essendo contestata l’esistenza del diritto. La pronuncia menziona esplicitamente altra sentenza, n°5327 dell’8 marzo 2007, di analogo tenore. Per approfondimenti in materia di prescrizione e decadenza è possibile consultare, tra gli altri, il testo collettaneo “Prescrizione e decadenza – Tutele sostanziali e strategie processuali”, curato dall’Avv. Luigi VIOLA, docente presso l’Università degli Studi e-Campus di Via del Tritone – Roma per i tipi della Cedam, edito nel 2009, ove è rinvenibile anche una compiuta disamina della problematica del dies a quo della prescrizione nella responsabilità civile lungolatente.

Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)