La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 458/2009, chiarisce che la gravità della colpa che supporta il licenziamento per giusta causa del lavoratore può trovare fondamento, oltre che nella ragione della oggettiva assenza dal lavoro non più giustificata, anche nel profilo soggettivo del suo comportamento, senz’altro contrario a quello spirito di diligente collaborazione, di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto che costituiscono obblighi specifici del lavoratore.

Nel caso esaminato dalla Corte, la lavoratrice aveva ricevuto la visita del medico fiscale dopo quella del suo medico di base lo stesso giorno. Il medico fiscale certificava un periodo di malattia di un solo giorno, quello stesso della visita, (ciò avrebbe comportato l’obbligo della lavoratrice di ripresentarsi al lavoro il giorno successivo), invece, il medico di base diagnosticava un periodo di malattia più lungo. Successivamente, l’Inps, interpellata dal datore, inviava alla lavoratrice una lettera chiarificatrice sul dovere di considerare valida la certificazione posteriore, ossia quella del medico fiscale. A fronte di tale chiarimento,La Corte stabilisce che la lavoratrice, il cui comportamento fino a quel momento poteva ritenersi “giustificato” dalla contraddittorietà tra i due certificati, avrebbe dovuto riprendere servizio