In materia di rapporto di lavoro del personale medico del Servizio sanitario nazionale, la domanda diretta alla trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per effetto della stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 81 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che gli enti sanitari sono stati abilitati a valutare la possibilità di procedere alla stabilizzazione, previa predisposizione delle adeguate garanzie di contenimento delle spese in funzione di una riorganizzazione delle risorse disponibili, in relazione alle quali il lavoratore è titolare di un mero interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale della P.A.