La commissione tributaria ha concluso per l’accoglimento del ricorso proposto dal medico di famiglia al fine di ottenere il rimborso dell’IRAP precedentemente versata ritenendo insussistente il presupposto per l’applicazione dell’imposta.

In particolare, ha osservato il giudice tributario, dall’assenza di capitali investiti e soprattutto di lavoratori dipendenti, si evince che l’attività professionale non è organizzata, che viene svolta da medico personalmente e che in sua assenza è destinata a cessare.

Il non modesto reddito percepito dal sanitario non necessariamente è indicativo di un’attività economica organizzata, ma ben può trovare ragione nel profilo professionale, mentre i compensi corrisposti a terzi trovano giustificazione nelle spese occorse verosimilmente durante il periodo feriale per assicurare continuità del servizio.

Commiss. Trib. Prov. Umbria Terni Sez. IV, Sent., 02-07-2010, n. 125

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

X.  propone rituale ricorso avverso l’atto indicato in epigrafe.

Sostiene il ricorrente, a sostegno della sua richiesta di annullamento dell’atto impugnato, l’illegittimità costituzionale delle norme istitutive dell’IRAP e in subordine l’inapplicabilità dell’imposta, in quanto esercente un’attività professionale svolta in assenza di un’organizzazione di capitali o lavoro altrui.

Osserva in proposito questa Commissione che l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’imposta de qua è infondata.

Ed infatti, com’è noto, la Corte Costituzionale si è pronunciata, con la sentenza 10.5.01 n. 156, ritenendo infondate tutte le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalla parte. Questa Commissione peraltro condivide pienamente il giudizio e le valutazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza, ai quali pertanto si richiama interamente. Né la parte evidenzia profili di illegittimità costituzionale dell’imposta diversi da quelli esaminati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza, sicché non v’è motivo alcuno per riproporre alla Corte quanto già deciso.

Quanto alla questione di merito, nella sentenza citata la Corte, dopo aver evidenziato che il presupposto dell’imposta è rappresentato dalla sussistenza di un’attività autonomamente organizzata, requisito sempre presente nell’attività d’impresa, ha preso in esame l’ipotesi di un’attività professionale svolta, ancorché con carattere di abitualità, in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro. In tale fattispecie – ha osservato la Corte – poiché il presupposto dell’imposta ex art. 2 L. 446 del 1997 è l'”esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, l’imposta è inapplicabile.

Questa Commissione condivide tale interpretazione della norma de qua stante il suo inequivocabile tenore letterale.

Occorre pertanto esaminare se l’attività professionale del ricorrente è svolta o meno in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui.

Emerge dagli atti

  1. che X. è medico di base o di famiglia convenzionato con il SSN;
  2. che è in contabilità semplificata e possiede una ridotta quantità di beni strumentali (Euro 14.510);
  3. dal modello unico, relativo ai periodi d’imposta in contestazione, risulta che percepisce un reddito lordo annuo di circa Euro 60.000;
  4. che non sono stati corrisposti compensi per prestazioni di lavoro dipendente;
  5. che sono stati corrisposti compensi a terzi assai modesti (Euro 1.200), che trovano giustificazione nelle spese occorse verosimilmente durante il periodo feriale per assicurare la continuità del servizio.

Orbene sulla base di tali elementi si ritiene che non sussista il presupposto per l’applicazione dell’imposta e che pertanto il ricorso debba essere accolto. In particolare, dall’assenza di capitali investiti e soprattutto di lavoratori dipendenti, si evince che l’attività professionale del ricorrente non è organizzata, che viene svolta da lui personalmente e che in sua assenza è destinata a cessare.

Il non modesto reddito percepito dal X. non necessariamente è indicativo di un’attività economica organizzata, ma ben può trovare la sua giustificazione nel profilo professiate dello steso.

Sussistono giustificati motivi, rappresentati dalla particolarità del caso, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.