Una paziente ricorreva alla autorità giudiziaria esponendo che nel corso di un ricovero presso un reparto ospedaliero di Ostetricia e Ginecologia, pur avendo richiesto al personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti lo stato di ex tossicodipendente in terapia con metadone, durante una visita da parte di una sorella le veniva chiesto in presenza di quest’ultima dalla caposala quando voleva che le portasse il metadone.

Il Tribunale ha condannato l’Azienda ospedaliera al risarcimento del danno in considerazione del fatto che, nel caso specifico, si era in presenza di comunicazione di dati non solo al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice della privacy, ma addirittura in presenza di un espresso divieto della donna.

Lo stesso codice della privacy impone l’adozione di misure minime di sicurezza per prevenire durante i colloqui l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e ad evitare che le prestazioni sanitarie avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti. Dette condotte sono sanzionate anche dal codice deontologico medico e degli infermieri.

Tribunale di Pordenone – Sent. del 16.04.2010

CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE:

“dichiararsi illegittima ed ingiustificata la diffusione dei dati sensibili relativi alla sig.ra H. L. condannare la resistente al risarcimento dei danni patiti che si indicano equitativamente in Euro 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.. Con vittoria di spese diritti ed onorari”

CONCLUSIONI PER LA RESITENTE:

“Respingersi la domanda con vittoria di spese diritti ed onorari.”

Con ricorso ex art. 152 D. Lgs 196/2003 la ricorrente esponeva che nel corso di un ricovero presso la SOC Ostetricia e Ginecologia, dal 18 al 28 febbraio 2007, aveva chiesto al personale di non rivelare ai propri familiari e conoscenti il proprio stato di ex tossicodipendente in terapia con metadone, ma che nonostante detta richiesta, durante una visita da parte di una sorella le veniva chiesto in presenza di quest’ultima dalla caposala quando voleva che le portasse il metadone.

La ricorrente proseguiva che detto fatto aveva svelato alla famiglia il suo stato di tossicodipendenza e che per tale motivo, quest’ultima aveva cessato i rapporti con la stessa al punto tale che il giorno del suo matrimonio nessuno dei suoi familiari, a parte una delle sorelle, si era recato alla cerimonia.

La ricorrente lamentava inoltre, che a seguito del predetto fatto la famiglia non elargiva alcuna somma per la celebrazione del matrimonio, osteggiando la celebrazione dello stesso con l’attuale marito, ritenuto responsabile dell’avvicinamento della ricorrente alla droga. Per tali motivi, la ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni che quantificava in Euro 20.000,00 oltre al rimborso delle spese di lite.

Si costituiva la resistente chiedendo la reiezione delle domande della ricorrente con rifusione delle spese di lite asserendo che la caposala non aveva riferito a terze persone il dato sensibile sullo stato di salute della ricorrente, ma che in occasione di una visita di una sorella, aveva pronunciato alla presenza di quest’ultima la seguente frase “Quando vuoi che ti porti il met” fermandosi all’istante quanto capiva la volontà della ricorrente di non proseguire oltre. La resistente contesta peraltro, la mancanza di prova dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente e del nesso di causalità.

La causa veniva istruita mediante l’espletamento delle prove testimoniali

All’udienza del 16/04/10 dopo la discussione il Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e della motivazione.

Orbene, nel caso di specie siamo certamente in presenza di comunicazione di dati non solo al di fuori delle ipotesi consentite dal Codice della privacy, ma addirittura in presenza di un espresso divieto della ricorrente

Detta richiesta della paziente emerge dalla cartella infermieristica prodotta agli atti.

Peraltro, lo stesso codice della privacy all’art. 83 c. 1 e 2 lett. c) e d) impone l’adozione di misure minime di sicurezza per prevenire durante i colloqui l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute e ad evitare che le prestazioni sanitarie avvengano in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti. Dette condotte sono sanzionate anche dal codice deontologico medico e degli infermieri.

La condotta posta in essere dalla capo sala che, come confermato dall’unica teste presente al fatto H. S., ha pronunciato la frase “quando vuoi che ti porti il metadone” integra senza dubbio la violazione dell’adozione o comunque del mancato rispetto delle misure di sicurezza idonee al rispetto della privacy dei pazienti oltre che violazione di una richiesta espressa della ricorrente.

Deve pertanto accertarsi la condotta illegittima della resistente che è tenuta al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. come previsto dall’art. 15 Codice della privacy.

Sulla natura della responsabilità in oggetto codesto giudicante ritiene di aderire all’orientamento dottrinale secondo il quale, il codice della privacy prevede una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente che il danneggiato provi il fatto della lesione, il danno ed il nesso di causalità, potendo liberarsi la resistente solo escludendo tale nesso causale.

Per le modalità di realizzazione della lesione del diritto alla privacy, appare assolutamente verosimile nei caso di specie, anche in ragione del fatto che la caposala conosceva il rapporto parentale che legava l’astante alla ricorrente, che l’avvenuta conoscenza della situazione di tossicodipendenza possa aver ragionevolmente portato alle conseguenze descritte dalla ricorrente e confermate dalla sorella in sede di esame testimoniale.

Tuttavia, anche qualora si volesse aderire al minoritario orientamento secondo il quale la norma dell’art. 15 Codice della privacy, preveda una semplice inversione dell’onere della prova, in relazione all’elemento soggettivo del dolo e della colpa, nel corso dell’istruttoria la resistente non ha fornito alcuna prova di aver adottato tutte le misure possibili onde evitare il fatto oggetto di accertamento.

Quanto alle poste di danno risarcibili. Non è emerso nel corso dell’istruttoria alcuna prova di danno patrimoniale in capo alla ricorrente (danno emergente o lucro cessante). In merito a quest’ultimo, la sorella ha affermato di non sapere nulla quanto a promesse di denaro da parte dei genitori alla ricorrente in ragione del celebrando matrimonio.

Tuttavia, il Codice della privacy prevede espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale a prescindere dal verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2059 cc

Va, quindi risarcito, il danno non patrimoniale, non essendo dubitabile la non corretta divulgazione dello stato di tossicodipendenza della ricorrente, dato sensibile che ha comportato una lesione del suo diritto alla privacy.

Il danno deve essere liquidato nel suo complesso e facendo ricorso ai criteri equitativi di cui all’art. 1226 cc, attesa la natura degli interessi lesi di tipo squisitamente affettivo in euro 15.000,00, tenuto conto del numero dei rapporti parentali interrotti ed affievoliti (con riferimento quest’ultimi alla sorella S.) e tenuto conto del momento temporale (nell’imminenza del matrimonio) in cui detta interruzione di rapporti affettivi è avvenuta.

Infine si osserva, con riferimento all’individuazione dei soggetti tenuti al risarcimento, che il codice sulla privacy individua come soggetti responsabili il titolare del trattamento ex art. 28, il responsabile del trattamento ex art. 29 se diverso dal primo, l’incaricato del trattamento ex art. 30 ed eventuali soggetti terzi, anche se non rivestenti alcuna delle predette qualifiche. Nell’ipotesi in cui l’attività del trattamento sia riconducibile in concreto ad alcuni o a tutti i succitati soggetti, la responsabilità ex art. 15 Codice della Privacy deve essere valutata in concreto, in base all’attività dagli stessi effettivamente esercitata nella fattispecie reale, alla luce dei poteri decisionali ed all’autonomia posseduta da ciascuno, essendo concorde la dottrina nel rigettare la possibilità di applicare a tali fattispecie la figura della responsabilità ex art. 2049 cc in capo al soggetto titolare del trattamento.

Orbene nel caso di specie, la resistente è sicuramente la titolare del trattamento dei dati, ma non è emerso se vi sia stata nomina del responsabile al trattamento degli stessi, per contro sicuramente la capo sala riveste la qualifica di incaricata del trattamento. Valutati i poteri di direzione del titolare e di imposizione delle misure di sicurezza che dovevano ritenersi necessarie nel caso di specie, ma delle quali non è stata fornita alcuna prova dalla resistente ed atteso il potere di autonomia della capo sala, che ben può e deve valutare nei singoli casi le situazioni nelle quali sia possibile esternare affermazioni della specie di cui si discute, il presente giudicante ritiene che la responsabilità possa essere in concreto suddivisa al 50% tra la resistente, quale titolare e responsabile del trattamento e la incaricata del trattamento. Posto che quest’ultima non è parte del presente giudizio non può applicarsi la regola della solidarietà dal lato passivo di cui all’art. 2055 cc.

Per tali motivi, accertata la lesività dei comportamenti posti in essere dalla resistente, condanna quest’ultima al pagamento alla ricorrente della somma di euro 7.500,00 oltre al rimborso delle spese di lite che liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:

– Condanna la resistente a pagare alla ricorrente la somma di euro 7.500,00 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in motivazione, oltre alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 856,00 per diritti, euro 2.500,00 per onorari ed euro 96,97 per spese, oltre accessori di legge.

Rigettata ogni altra richiesta

Pordenone, li 16/04/10

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2010