l’azienda sanitaria irrogava sanzione pecuniaria per non aver i genitori sottoposto la loro figlia minorenne  alle vaccinazioni obbligatorie contro la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite.
Ha osservato la Corte di Cassazione, che l’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione, salva la possibilità di dimostrare di essere stati impediti dall’altro genitore. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe è stata accolta l’opposizione proposta da F.E. avverso l’ordinanza ingiunzione del 31 marzo 2003, con cui l’Azienda sanitaria locale n. X.  di Tortona e Alessandria le aveva irrogato una sanzione pecuniaria, per non aver sottoposto la figlia minorenne D.M.R. alle vaccinazioni obbligatoria contro la poliomelite, il tetano, l’epatite B e la difterite. La decisione si basa su due ragioni: l’illegittimità della duplicazione della contestazione, in quanto rivolta separatamente anche al padre della bambina; la persuasione dei genitori, provocata da circostanze oggettive, circa la sussistenza di uno stato di necessità, non essendo state date informazioni idonee a tranquillizzare in ordine ai potenziali rischi della somministrazione.

L’Azienda sanitaria locale n. X.  di Tortona e Alessandria ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. F.E. si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall’una parte e dall’altra.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Azienda sanitaria locale n. X.  di Tortona e Alessandria deduce che la presunta mancanza di informazioni, peraltro lamentata infondatamente da F.E., non legittimava comunque il suo rifiuto, di carattere puramente ideologico, a sottoporre la figlia alle vaccinazioni obbligatorie, né giustificava l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità putativa, sia perché la documentazione prodotta in giudizio dall’opponente non era sufficiente per farne ravvisare la sussistenza, ma semmai poteva consigliare un rinvio della somministrazione, sia perché si verte in materia di trattamenti sanitari imposti nell’interesse pubblico generale, che comportano effetti collaterali di numero statisticamente esiguo.

Di questa censura la resistente, con la sua memoria, ha contestato l’ammissibilità, sostenendo che è sopravvenuta la carenza di interesse della ricorrente a proporla, poiché il piano piemontese di promozione delle vaccinazioni, approvato con DGR n. 63-2598 del 10 aprile 2006, ha previsto la sospensione dell’applicazione delle sanzioni amministrative comminate dalla legge per la violazione dell’obbligo di cui si tratta.

L’eccezione va disattesa, per l’assorbente ragione che la deliberazione in questione dispone esclusivamente per il periodo successivo alla sua adozione.

Oltre che ammissibile, la doglianza in esame è fondata.

Il Giudice di pace – dopo aver osservato che l’esimente dello stato di necessità è applicabile anche nel campo delle sanzioni amministrative e anche, ricorrendone le condizioni, sotto il profilo putativo – ha affermato: “Le circostanze sopra citate sono tanto aderenti al caso di specie che ogni commento guasta. In base a tali principi si appalesa il dissenso espresso dal genitore al quale non è stata offerta quella informazione diretta a tranquillizzarlo in ordine ai potenziali rischi derivanti dalla somministrazione dei vaccini”.

La motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente, non essendosi dato conto in maniera adeguata delle ragioni della decisione: la convinzione dell’opponente, circa la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona di sua figlia, se fosse stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie, è stata desunta assiomaticamente da “circostanze” del tutto imprecisate; né sono state indicate le informazioni, diverse e ulteriori rispetto a quelle fornite dalla ASL al genitore, che avrebbero in ipotesi potuto “tranquillizzarlo” circa l’assenza di rischi apprezzabili. “Ogni commento”, anziché “guastare”, sarebbe stato invece indispensabile, per consentire la verifica della conformità, in concreto, della decisione assunta ai principi cui il Giudice di pace ha premesso, in astratto, di volersi adeguare.

Con il secondo motivo di ricorso l’Azienda sanitaria locale n. X.  di Tortona e Alessandria lamenta che erroneamente, con la sentenza impugnata, l’ordinanza ingiunzione oggetto dell’opposizione di F.E. è stata considerata invalida, per il fatto che un analogo provvedimento era stato emesso nei confronti del padre della bambina.

Anche questa doglianza è fondata.

L’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione. Nè l’opponente aveva sostenuto di essere stata impedita da suo marito a ottemperare a tale obbligo.

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Giudice di pace di Alessandria, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Alessandria, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.