Nello specifico caso trattato, viene attribuito al tabagismo l’efficacia causale di una neoplasia, senza approfondire se la noxa professionale, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale anche se ridotto.

Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. 

Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza n. 1135 del  19-01-2011

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.1.2004, il Tribunale di Cagliari aveva rigettato la domanda di riconoscimento di rendita e di assegno in favore dei superstiti D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85, avanzata con ricorso da M.E. in qualità di coniuge di P.E., deceduto per neoplasia polmonare contratta nello svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze della Trans Mineral, con esposizione alla inalazione di polveri minerali Con sentenza resa il 21.9/18.10.2005, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’appello a seguito di espletamento di ctu medico legale, individuando quale causa predominante, cui doveva attribuirsi la responsabilità diretta o indiretta della patologia letale, nel fumo di sigarette da parte del P..

Ricorre per la cassazione della detta decisione, con ricorso notificato il 21.3.2006, la M., affidando l’impugnazione ad unico motivo. Resiste con controricorso, notificato il 2.5.2006, l’INAIL. La controversia viene alla pubblica udienza in seguito a esclusione da parte del PG delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c. ed avendo in tal senso disposto il Collegio in sede camerale con ordinanza de 12.5.2010.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve rilevarsi come il controricorso dell’INAIL, notificato il 2.5.2006 non possa ritenersi tardivo, pur collocandosi tale data oltre i venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (9.4.2006). Ed invero, deve richiamarsi al riguardo l’art. 155 c.p.c., comma 5, in tema di computo dei termini processuali, a norma del quale la proroga prevista dal comma 4 si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che scadano nella giornata di sabato”. Il quarto comma prevede che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Orbene, essendo la giornata di scadenza del termine per la notifica del controricorso quella del 29.4.2006, cadente di sabato, a norma della disposizione su riportata, il termine deve essere prorogato al 2.5.2006, essendo il 1.5.2006, lunedi, anch’esso festivo e come tale idoneo a determinare la proroga della scadenza del termine di legge.

La disposizione de qua, aggiunta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1), in vigore dal 1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ai sensi della L. n. 263 del 2005, citata art. 2, comma 4, come da ultimo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 quater convertito in L. 23 febbraio 2006, n. 51 è stata incisa ulteriormente dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, la quale ha previsto “le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’ari 155 epe si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data dell’1.3.2006”. Tale ultima, disposizione, pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009 – secondo cui i commi quinto e sesto dell’art. 155 cod. proc. civ. (aggiunti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006 – deve essere tuttavia interpretato, come sancito da questa S. C. con ordinanza 3.7.2009 n. 15636, in conformità al precetto di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, ovvero nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui alla citata L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 4, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo.

Esso potrà trovare applicazione ai procedimenti pendenti al 1^ marzo 2006 soltanto per il futuro e, cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a tali procedimenti, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. Nella specie, tuttavia, il ricorso risulta essere stato proposto il 20.3.2006 e quindi il giudizio è da considerarsi instaurato dopo l’entrata in vigore della legge 263/2005, per cui nessun problema si pone con riferimento alla previsione della normativa successivamente intervenuta.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 4; degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c. nonchè degli artt. 421, 434, 437 e 445 c.p.c. e art. 41 c.p.; deduce altresì l’omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Assume che il riscontro di un rilevante e qualificato grado di probabilità è sufficiente per ritenere sussistente il nesso causale, onde, con riferimento al caso in esame, doveva essere effettuato il confronto probabilistico tra i diversi ipotizzabili fattori causali L’esposizione a fattori cancerogeni tabellati imponeva all’INAIL di dare la prova di una diversa eziologia della malattia e la derivazione da diverso fattore patogeno, il quale da solo o in misura prevalente aveva cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.

Censura, altresì, la decisione in relazione al mancato esercizio di poteri officiosi di integrazione da parte del giudice del merito.

Il CTU officiato nel corso del giudizio di appello ha affermato che Il P. non è stato esposto a sostanze chimiche riconosciute dalla IARC come aventi sufficiente cancerogenicità diretta per le neoplasie polmonari e ad altre sostanze presenti nell’ambiente lavorativo aventi azione neoplastica indiretta e che la circostanza dell’essere il lavoratore forte fumatore avente sicura familiarità con tumori era idonea ad escludere l’incidenza di altri fattori causali.

Il principio di diritto invocato dalla ricorrente, fondato sull’applicazione del principio probabilistico in tema di individuazione dell’eziologia professionale delle malattie contratte dai soggetti assicurati, è stato enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento specifico alle ipotesi in cui si tratta di valutare se una malattia sia in relazione di dipendenza causale rispetto ad una certa attività lavorativa o comunque a certi eventi che hanno interessato il soggetto. Si tratta di questioni di natura prettamente medico legale, rispetto a cui il riferimento della giurisprudenza al criterio secondo cui un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva deve essere assunta come prova adeguata del nesso causale in discussione (cfr. Cass. n. 10004/2001, 5352/2002,10042/2004, 19047/2006, 9226/2007, 21021/2007, 15080/2009) è specificamente giustificato dal fatto che, nella maggior parte dei casi, le valutazioni medico legali di tale tipo sono formulabili solo sul piano della probabilità, e ciò non a causa della non completezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche ex post quale siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato (in tali termini, Cass. 26.3.2010 n. 7352; Cass. 9301/2001).

Nella specie, alla luce di tali premesse, l’accertamento in linea di fatto rilevante ai fini del decidere non può ritenersi esaustivo, atteso che non è stato conferito adeguato risalto alla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze derivanti dai processi di fusione dell’acciaio in forni ad arco e comunque di sostanze tossiche che, anche secondo le indicazioni IARC, cui la corte territoriale ha fatto riferimento, risultavano cancerose. Peraltro, l’esposizione alle stesse aveva determinato un alto tasso di malattie tumorali tra gli addetti a quella lavorazione nell’ambito della stessa impresa, ove il P. era addetto alla lavorazione “all’interno dei forni waeltz”, nei quali si sprigionano le diverse sostanze tossiche durante il processo di fusione dell’acciaio.

Per quanto concerne gli oli minerali inseriti dalla IARC nel gruppo di sostanze a sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo, la sentenza impugnata ne richiama la qualificazione effettuata da tale organo di ricerca, ma nulla argomenta circa l’incidenza degli stessi sulla patologia contratta. Inoltre, se, come evidenziato in ricorso, lo stesso CTU attribuisce al fumo di sigaretta un incremento del rischio di sviluppare carcinoma polmonare e determina un effetto moltiplicatore del rischio, deve ritenersi che in tal modo il predetto non ne afferma in modo assoluto la incidenza esclusiva.

Si trattava, dunque, di procedere ad un apprezzamento maggiormente articolato e approfondito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario, che la legge processuale demanda al giudice di merito, il quale a sua volta si avvale di c.t.u. per l’accertamento del grado di ragionevole certezza scientifica di incidenza dei fattori causali sulla patologia contratta.

Ed invero, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 cod. pen. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa essere con ‘certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sè sufficiente a produrre l’infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. in tal senso, Cass, sez lav. 4.6.2008 n. 14770).

Nella specie non risulta che sia stata fatta corretta applicazione del principio richiamato, essendo stato attribuito al tabagismo l’efficacia causale della neoplasia, senza approfondire se la noxa professionale, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto.

La sentenza va, pertanto cassata, in accoglimento del motivo di ricorso, e la causa va rinviata anche per le spese alla corte territoriale in diversa composizione per l’accertamento secondo i principi enunciati.

P.Q.M.

La Corte cos provvede:

accoglie i ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.