Sono state  disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida con l’obiettivo di individuare procedure che consentano di risalire con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2011

Modalita’ di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

(GU n. 38 del 16-2-2011)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l’art. 119, come da ultimo modificato dall’art. 23 della legge 29 luglio 2010, nonche’ gli articoli da 319 a 331 del del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada»;

Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di certificazioni mediche, attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, da parte di uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unita’ sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici militari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;

Visto altresi’ il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta attivita’ di certificazione possa essere espletata dai predetti medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purche’ abbiano svolto l’attivita’ in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;

Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120 del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalita’ di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all’art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall’art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il predetto art. 103, comma 1, lettera a) che affida le funzioni relative all’accertamento medico dell’idoneita’ alla guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, confermando al contempo le modalita’ di trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure di cui all’art. 126, comma 5 del Codice della strada;

Ritenuto che, in apposito tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, con riferimento alle modalita’ di trasmissione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici di cui all’art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e’ stata rappresentata la previa esigenza di un coordinamento nazionale, tra tutte le amministrazioni competenti, relativamente alle procedure di esame per titoli professionali ed iscrizione in apposito albo tenuto a livello provinciale, previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera a);

Ritenuto altresi’ che, nelle more della definizione di tale disciplina, il predetto tavolo tecnico ha formalizzato il proprio assenso alla possibilita’ di procedere comunque alla disciplina delle modalita’ di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori previste dall’art. 119, comma 2 del Codice della Strada;

Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all’art. 119 del Codice della strada, non riguardano le commissioni mediche locali che, in sede di rilascio della certificazione medica necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti di idoneita’ alla guida continuano ad operare secondo le modalita’ e procedure gia’ in vigore;

Visto l’art. 21, commi 1 e 2 della piu’ volte citata legge n. 120 del 2010 che rispettivamente modificano l’art. 126, comma 5 del Codice della strada e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l’individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del rinnovo di validita’ della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;

Tenuto conto che le modifiche introdotte all’art. 126, comma 5 del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;

Ritenuto che tanto il decreto di cui all’art. 21, comma 2, quanto quello di cui all’art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono ad una medesima finalita’, ovvero quella di poter attribuire con univocita’ e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

Considerato che, prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalita’ era garantita dalla appartenenza dei predetti soggetti alle amministrazioni e corpi indicati dal comma 2 dello stesso articolo;

Tenuto conto che l’ampliamento a soggetti certificatori, non piu’ necessariamente appartenenti alle predette strutture, richiede l’individuazione di sistemi idonei al soddisfacimento delle suindicate finalita’;

Considerata pertanto la necessita’ di individuare procedure che consentano di risalire con certezza all’estensore della certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonche’ a quella di rinnovo di validita’ della medesima;

Ritenuto comunque, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter estendere tali procedure anche ai medici che operano presso le strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;

Ritenuto altresi’ che, assicurata con le predette procedure la finalita’ di certa ed univoca attribuzione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla guida ad un soggetto estensore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile consentire ai medici certificatori di cui all’art. 119 del Codice della strada, come novellato, di procedere al rilascio anche delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ delle patenti di guida, disciplinandone le procedure per la trasmissione al competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;

Considerato infine che la molteplicita’ dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall’art. 119, comma 2 del Codice della strada richiedono modalita’ e tempistiche differenti nella realizzazione delle procedure di cui sopra;

Visto, infine, l’art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di iscrizione ai rispettivi albi professionali per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 20 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1

Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi

1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneita’ fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unita’ sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l’ufficio al quale appartengono.

2. Il Codice di cui al comma 1 e’ riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso.

3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma 1 comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall’incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.

Art. 2

Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza

1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneita’ fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonche’ alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne’ di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermita’ inabilitanti l’attivita’ certificativa.

2. Il Codice di cui al comma 1 e’ riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.

Art. 3

Rilascio di certificazioni da parte di medici non piu’ appartenenti alle strutture

1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneita’ fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonche’ di quello necessario al rinnovo di validita’ della stessa, i medici di cui all’art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attivita’ di accertamento dei requisiti fisici e di idoneita’ alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all’art. 119 comma 4, negli ultimi cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresi’ risultare l’iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne’ di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermita’ inabilitanti l’attivita’ certificativa.

2. Il codice di cui al comma 1 e’ riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.

Art. 4

Trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ della patente di guida

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui all’art. 1, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ della patente di guida, provvedono secondo le procedure di cui all’art. 126, comma 5 del Codice della strada, previgenti rispetto alle modifiche apportate allo stesso dalla predetta legge.

2. A decorrere dal termine di cui all’art. 6, comma 2, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita’ della patente di guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all’inoltro della stessa all’ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 126, comma 5, quarto, quinto e sesto periodo, del Codice della strada.

Art. 5

Controlli e pubblicita’

1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.

2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicita’ dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneita’ fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 6

Tempistica per la richiesta del codice di identificazione

1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli articoli 1, 2 e 3, e’ presentata agli uffici competenti secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:

a) dai medici di cui all’art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) dai medici di cui all’art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dalle strutture di cui all’art. 1, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli articoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneita’ psico-fisica alla guida secondo le modalita’ previste dal presente decreto.

3. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici di cui all’art. 1 possono rilasciare i certificati di idoneita’ psico-fisica, necessari al conseguimento della patente di guida, secondo le modalita’ previgenti rispetto alle disposizioni dello stesso art. 1. Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2011

Il Capo Dipartimento: Fumero