I familiari di un paziente deceduto presso una struttura ospedaliera in data 18.07.2005 a causa di infarto miocardio acuto complicato da scompenso cardiaco, agivano in giudizio nei confronti del medico curante, per ottenere il risarcimento del danno assumendo che questi, contattato il 12.07.2005 e il 13.07.2005, nonostante i sintomi che potevano far sospettare un infarto in atto, non aveva disposto il ricovero del paziente in ospedale. Il medico si costituiva in giudizio rilevando che i sintomi manifestati dal paziente non erano idonei a far sospettare l’insorgenza di un episodio di infarto e che non sussisteva alcun nesso causale tra il decesso e il preteso ritardo nel ricovero.

Tribunale di Trento, Sent. 09.06.2011

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 12.9.2006 Ro.Ma., Ro.Gi., Ro.Ro., in proprio e quale madre esercente la potestà sui figli minori Ba.Al. e Ba.Em., Ro.Ve., Ro.Da, in proprio e quale madre esercente la potestà sul figlio minore Ga.Lu., Ro.An., Ma.Ma., Ma.An., Ba.Ro., Ba.Si. e Va.St. convenivano in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale la dr.ssa An.Me., esponendo che: essi attori erano figli e nipoti di Fr.Ro. il quale, in data 18/7/05 era deceduto presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento a causa di infarto miocardio acuto complicato da scompenso cardiaco; che il medico curante, dott.ssa An.Me., era stata contattata in data 12/7/05 ed in data 13/7/05, ma la stessa, nonostante i sintomi che potevano far sospettare che fosse in atto un infarto miocardico, non aveva disposto il ricovero del paziente in ospedale;

un più tempestivo intervento ospedaliero avrebbe impedito la morte di Fr.Ro., sicché sussisteva una responsabilità della convenuta in relazione all’evento mortale subito dallo stesso;

i convenuti avevano subito un danno iure ereditario costituito dal danno morale e dal danno da perdita di chance subito dallo stesso Fr.Ro., nonché un danno morale ed esistenziale subito da essi attori in proprio.

Chiedevano pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori, in proprio e quali eredi di Fr.Ro.

Si costituiva in giudizio la convenuta An.Me., rilevando che i sintomi manifestati dal signor Fr.Ro. non erano idonei a far sospettare l’insorgenza di un episodio di infarto, come del resto dimostrato anche dal fatto che nemmeno la guardia medica che aveva visitato il sig. Fr.Ro. nella notte del 13/7/07 aveva disposto il ricovero dello stesso in ospedale, e come dimostrato altresì dal fatto che egli era stato ricoverato in pronto soccorso con codice verde; rilevava che non sussisteva alcun causale tra il decesso del paziente e preteso ritardo nel ricovero; che le somme pretese dagli attori erano comunque eccessive.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori in solido al risarcimento in favore di essa convenuta al danno esistenziale, patrimoniale e di immagine professionale conseguente alla domanda proposta dagli attori.

Si procedeva all’istruzione probatoria mediante l’acquisizione dei documenti offerti e l’espletamento di CTU medico – legale.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 24.11.10.

Va premesso che gli attori hanno dedotto in giudizio una responsabilità extracontrattuale della convenuta, come si evince dalla lettura dell’atto di citazione nel quale viene chiaramente lamentata una condotta negligente, imprudente e imperita nella convenuta; è necessario quindi accertare la sussistenza di tale condotta, la sussistenza del nesso causale tra la stessa e l’evento dannoso (morte del signor Fr.Ro. avvenuta per infarto miocardico acuto), la determinazione delle conseguenze dannose collegate a tale evento.

Quanto sussistenza di una condotta colposa in capo alla convenuta, appaiono condivisibili le valutazioni del CTU prof. Fr.De., in quanto si basano su precisa ricostruzione cronologica dei sintomi e degli accertamenti medici e sulle emergenze della cartella clinica.

Lo stesso, nella sua relazione depositata in data 21/10/08, le cui valutazioni sono state confermate nella relazione depositata l’11.1.10, in risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte convenuta, ha ritenuto che, tenuto conto delle condizioni generali del paziente, di età avanzata, affetto da diabete mellito di tipo II, iperteso, affetto da nefropatia diabetica, l’esordio di un quadro di epigastralgia accompagnato da una spiccata iperglicemia, accanto all’ipotesi di gastrite acuta in diabete scompensato, poteva comunque far ipotizzare anche una diagnosi differenziale di evento cardiaco acuto. Infatti le complicanze cardiache nei pazienti diabetici hanno una frequenza così elevata che le attuali linee di guida in merito alla gestione del paziente diabetico consigliano di considerare il paziente stesso, indipendentemente dai precedenti cardiologici, un cardiopatico ischemico. Inoltre l’infarto miocardico acuto si può manifestare anche come epigastralgia, quale riflesso dell’ipertono vagale associato all’infarto miocardico acuto.

Inoltre può ritenersi accertato che, al momento della visita della convenuta effettuata in data 13.7.05, oltre alla sintomatologia gastrica;era comparsa anche dispnea ingravescente, situazione in cui l’ipotesi di uno scompenso cardiaco in atto poteva e doveva essere formulata. Il CTU ha precisato che, com’è noto sia nelle esperienze cliniche che in letteratura, la sintomatologia delle sindromi coronariche acute in pazienti diabetici si può presentare con caratteri sfumati atipici. Un approfondito esame obiettivo polmonare avrebbe rilevato la presenza di rantoli bibasali, i quali avrebbero dovuto indurre la convenuta a sospettare la gravità della patologia cardiaca e procedere a ricovero nel più breve tempo possibile del signor Fr.Ro. Pertanto il CTU ha concluso nel senso che l’epoca di diagnosticabilità della patologia che afflisse il signor Ro. poteva essere collocata senza dubbio nella giornata del 13.7.05, quando la convenuta sia recata presso il domicilio dello stesso per effettuare la visita.

Che il signor Fr.Ro. avesse problemi respiratori risulta esposto anche nella comparsa di costituzione della convenuta (pag. 4), dove viene esposto che quando la stessa si recò presso l’abitazione del signor Ro., questi aveva lamentato la presenza di catarro bronchiale di difficile espettorazione, che gli aveva procurato durante la mattinata difficoltà a respirare. Va anche considerato che al momento del ricovero presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento, nell’anamnesi viene dato atto che il paziente riferiva dispnea da quattro giorni nonché ortopnea con rantoli (espettorazione di muco). Trattasi di dichiarazioni rese per finalità strettamente sanitarie e in epoca non sospetta, sicché non vi sono ragioni per ritenere che tali dichiarazioni rese dal paziente al momento del ricovero al pronto soccorso non fossero veritiere.

Il CTU ha ritenuto che l’evento acuto si è verificato due giorni prima del ricovero ospedaliero, e ciò sulla base dei valori di tropomina I cardiaca rilevati all’ingresso in pronto soccorso, marker che si trovava già nella fase decrescente della curva di concentrazione ematica,nonché sulla base dell’andamento della concentrazione ematica degli enzimi cardiaci.

Il CTU ha ritenuto che se signor Fr.Ro. fosse stato ricoverato in data 13/7/05, egli avrebbe potuto essere sottoposto precocemente ad un trattamento terapeutico farmacologico e/o chirurgico (angioplastica primaria o trombolisi) col ripristino della riperfusione miocardica e recupero parziale del miocardio danneggiato.

Appare irrilevante stabilire se fosse possibile o meno un intervento chirurgico, posto che il CTU ha valutato anche l’ipotesi che il signor Ro. fosse sottoposto a semplice trattamento farmacologico.

Il CTU ha precisato che, in caso di infarto miocardico acuto, un tempestivo inquadramento diagnostico ed un altrettanto tempestivo trattamento terapeutico non garantiscono comunque la sopravvivenza del paziente, essendo la patologia di per sé gravata da un dato tasso di mortalità, indipendentemente dall’intervento del medico. In particolare è stato osservato una mortalità compresa tra i 30 ed il 50% nel primo mese, tasso che si riduce sensibilmente nei soggetti gestiti in ospedale.

Alla luce di tali considerazioni e possibile concludere il signor Fr.Ro., se tempestivamente ricoverato e sottoposto idonei trattamenti, avrebbe avuto una possibilità pari al 50 – 70% di sopravvivenza.

Alla luce di tali considerazioni è possibile affermare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta della convenuta, della quale per i motivi sopra esposti deve ritenersi accertata la natura colposa, e l’evento morte del signor Ro. Al riguardo va richiamato l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 576/08; n. 581/08; n. 582/08; n. 584/08) secondo cui tra il processo penale e quello civile muta la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Fr.), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (a tale principio la giurisprudenza di legittimità si è successivamente attenuta cfr Cass. n. 2354/10; Cass. n. 10741/09; Cass. n. 975/09).

Alla luce delle percentuali relative alle possibilità di sopravvivenza di Ro.Fr. è possibile senz’altro affermare che, a fronte di una più tempestiva diagnosi e conseguente ricovero ospedaliero, sarebbe stato più probabile che egli sopravvivesse piuttosto che morisse.

Le difese della convenuta, che qualifica come colpose anche le condotte della guardia medica che aveva effettuato una vista nella notte del 12.7.05 e dei sanitari dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, sono ininfluenti ai fini della decisione; l’eventuale concorso di condotte colpose di altri soggetti, poste in essere in contiguità temporale con quella della convenuta, non è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta della convenuta stessa e l’evento dannoso. Può, a tutto voler concedere, sussistere una ipotesi di responsabilità solidale, con possibilità di scelta per il creditore di chiedere ad uno dei responsabili in solido l’intero risarcimento dovuto.

Gli attori chiedono il risarcimento, quali eredi di Ro.Fr., del danno biologico dallo stesso subito nel periodo dal momento in cui l’episodio patologico è insorto fino al momento della morte.

Chiedono altresì il risarcimento della perdita di chance di sopravvivenza subito dal medesimo Fr.Ro.

Deve ritenersi che tali tipologie di danno siano in concreto insussistenti. Deve ritenersi che le sofferenze subite da Ro.Fr. nel periodo dal 13 al 18 luglio 2005 non siano state determinate dalla condotta della convenuta, bensì esclusivamente dalla patologia che lo affliggeva; in caso di un più tempestivo ricovero ospedaliero, le sofferenze del signor Ro.Fr. non sarebbero diminuite; anzi, per i motivi di seguito esposti, si sarebbero aggravate.

Non appare nemmeno configurabile in via logica un danno da perdita di chance; infatti, in collegamento causale con la condotta della convenuta, l’evento dannoso che si è verificato è quello della morte, che di per sé assorbe in modo logico le possibilità di sopravvivenza.

Deve pertanto ritenersi che nessun danno si sia verificato in capo al signor Fr.Ro.

Deve invece ritenersi sussistente un danno non patrimoniale in capo ai figli dello stesso, rappresentato in particolare dalla sofferenza soggettiva conseguente alla perdita del rapporto parentale.

Tale danno deve ritenersi, sulla base del fatto notorio, sicuramente sussistente in capo ai figli della persona deceduta, in quanto facenti parte del nucleo familiare quale naturalmente si forma.

Nella liquidazione di tale danno è necessario tener conto di diversi elementi che caratterizzano la fattispecie concreta in esame.

In primo luogo deve essere tenuto conto del fatto che i figli avevano tutti una propria vita autonoma, avendo tutti formato una propria famiglia, circostanza che necessariamente faceva si che il centro degli interessi della loro vita familiare non fosse principalmente il padre; inoltre il signor Fr.Ro. nel 2005 aveva l’età di ottantaquattro anni, quindi un’età significativamente avanzata.

Vanno anche valutate alcune circostanze che emergono dalla relazione del CTU. Infatti lo stesso ritenuto che, tenuto conto del fatto che signor Ro. era affetto da diabete mellito tipo II insulinodipendente, complicato da nefropatia diabetica e retinopatia diabetica, il subentrare di un’ischemia miocardica acuta con scompenso cardiaco sicuramente avrebbe contribuito ad un peggioramento assai importante delle sue condizioni di salute, in particolare delle complicanze vascolari del diabete. Alla luce di tali considerazioni f è possibile ritenere che il rapporto familiare sarebbe stato comunque caratterizzato da limitazioni significative in capo al signor Ro.Fr., che gli avrebbe impedito di condurre una vita normale, quale poteva essere quella prima dell’episodio patologico in esame, e gli avrebbe impedito di avere rapporti sereni e di normale frequentazione con i figli, e ciò a prescindere dalla condotta più o meno diligente della convenuta. Pertanto il valore del rapporto parentale perduto in conseguenza del decesso del padre, non può essere valutato per i figli attori come se il signor Ro.Fr. avesse potuto condurre, dopo l’infarto, una vita paragonabile a quella che conduceva prima di tale episodio.

Inoltre dalla relazione del CTU è anche possibile desumere che, in presenza di un tempestivo ricovero ospedaliero con conseguenti interventi terapeutici appropriati, le aspettative di vita del signor Fr.Ro. erano comunque limitate. Infatti, seppure il CTU non abbia ritenuto possibile stabilire con certezza la prognosi circa le aspettative di vita, ha tuttavia precisato che, per quanto riguarda il quadro cardiaco, l’evoluzione prevedibile poteva essere caratterizzata da repentini peggioramenti ad esordio improvviso ovvero da progressivi e graduali aggravamenti fino a decesso. Il CTU non ha ipotizzato una possibilità di miglioramento, con esclusione di eventi infausti.

Tenuto conto di tali considerazioni, appare opportuno utilizzare nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dai figli del signor Ro.Fr. le tabelle elaborate dal tribunale di Trento in occasione del disastro St., tabelle che peraltro costituiscono criterio di liquidazione da anni utilizzato per risarcire il danno conseguente alla morte di un congiunto. Va sottolineato che la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tabelle elaborate dalla giurisprudenza e costantemente applicate per la liquidazione del danno dal tribunale che procede alla liquidazione (Cass. n. 26505/09).

Pertanto spetta a ciascuno degli attori Ro.Ma., Gi., Ro. e Da. l’importo di Euro 56.000,00 liquidato al valore attuale della moneta. In considerazione del fatto che non è contestato che la figlia Ro.Ve. frequentasse quotidianamente il padre (tanto che la convenuta espone come imprudente la condotta della stessa di aver lasciato solo il padre, nonostante lo stesso presentasse dei malesseri), il risarcimento riconosciuto in favore alla stessa viene elevato ad Euro 66.000,00.

Alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972/08 non è configurabile un autonoma figura di danno esistenziale, in quanto il danno non patrimoniale è ontologicamente unico, costituisce una categoria generale che non è suscettibile di suddivisione in sottocategoria variamente etichettate.

Non viene invece riconosciuto alcun risarcimento in favore dei nipoti del signor Ro.Fr., in quanto gli stessi non facevano parte del suo nucleo familiare.

Infatti, al di fuori del nucleo familiare, valutato in senso stretto, deve ritenersi che un danno non patrimoniale sia sussistente solamente quando vi sia un continuativo rapporto di convivenza che consenta di ricondurre il rapporto ad un legame assimilabile a quello del nucleo familiare. Tale situazione sicuramente non ricorre per i nipoti che abitavano in Campania ed in Calabria, ma non ricorre nemmeno per i nipoti che abitavano a Mezzolombardo, pure non conviventi, e nemmeno per il nipote Va.St., figlio di Ro.Ve., posto che, secondo la stessa esposizione di parte attrice, lo stesso non conviveva con il nonno. Della circostanza che il nipote Va.St. avesse per anni convissuto in passato col nonno, tanto da sostituire la figura paterna, non è stato offerta prova nella memoria istruttoria di data 11/5/07 (va peraltro precisato che non sono utilizzabili le certificazioni non redatte in lingua italiana alla luce del disposto l’art. 122 c.p.c.).

Sulle somme riconosciute in favore degli attori figli di Ro.Fr. e liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al valore attuale della moneta, devalutate al luglio 2007 e rivalutate anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza.

Successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull’importo liquidato ad oggi.

Infatti sulla base della sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Cassazione (in Giust. Civ., 1995, I, 1495, e in Foro It., 1995, I, 1470), e della conforme giurisprudenza successiva della Suprema Corte (cfr. ex pluribus Cass. 3 dicembre 1999 n. 13463), qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, la cui prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi legali; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (usualmente, sulla somma via via rivalutata annualmente), in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria (vale a dire gli indici ISTAT), ovvero in base ad un indice medio tra l’indice iniziale e quello della data di liquidazione.

Le ragioni della decisione impongono il rigetto da domanda riconvenzionale proposto dalla convenuta.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto della soccombenza degli attori Ro.Ro. quale madre esercente la potestà sui figli minori Ba.Al. e Ba.Em., Ro.Da., quale madre esercente la potestà sul figlio minore Ga.Lu., Ro.An., Ma.Ma., Ma.An., Ba.Ro., Ba.Si. e Va.St., ma anche della circostanza che la loro domanda non ha aggravato l’istruttoria della causa, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle stesse.

Quanto al rapporto processuale tra di Ro.Ma., Ro.Gi., Ro.Ro., Ro.Da., Ro.Ve. e la convenuta, il notevole ridimensionamento delle pretese risarcitone degli altri attori giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, mentre un ulteriore metà viene posta a carico della convenuta, soccombente, nella misura da rimborsare indicata in dispositivo, tenuto conto del disposto dell’art. 6 della tariffa professionale.

P.Q.M.

Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) condanna An.Me. al risarcimento in favore di Ro.Ma., Ro.Gi., Ro.Ro., Ro.Da., dell’importo di Euro 56.000,00 ciascuno; su tale somma devalutata al luglio 2007 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza; successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull’importo di Euro 56.000,00;

2) condanna An.Me. al risarcimento in favore di Ro.Ve. dell’importo di Euro 66.000,00; su tale somma devalutata al luglio 2007 e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi legali con la medesima decorrenza; successivamente, fino al saldo, gli interessi di legge saranno dovuti sull’importo di Euro 66.000,00;

3) rigetta la domanda proposta da Ro.Ro., quale madre esercente la potestà sui figli minori Ba.Al. e Ba.Em., Ro.Da., quale madre esercente la potestà sul figlio minore Ga.Lu., Ro.An., Ma.Ma., Ma.An., Ba.Ro., Ba.Si. e Va.St. nei confronti di An.Me.;

4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti degli attori;

5) compensa integralmente le spese di lite tra Ro.Ro., quale madre esercente la potestà sui figli minori Ba.Al. e Ba.Em., Ro.Da., quale madre esercente, la potestà sul figlio minore Ga.Lu., Ro.An., Ma.Ma., Ma.An., Ba.Ro., Ba.Si. e Va.St. da un lato e An.Me. dall’altro;

6) compensa per 1/2 le spese di lite tra Ro.Ma., Ro.Gi., Ro.Ro., Ro.Da., Ro.Ve. da un lato e Me.An. dall’altro, e condanna quest’ultima al rimborso in favore di Ro.Ma., Ro.Gi., Ro.Ro., Ro.Da., Ro.Ve. dell’ulteriore metà delle spese di giudizio, liquidate, nella misura da rimborsare, in complessivi Euro 16.295,45, di cui Euro 1.895,45 per spese, Euro 4.900,00 per diritti e Euro 9.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali secondo tariffa forense, all’I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.