Durante lo svolgimento di alcuni esercizi fisici di riscaldamento in vista dello svolgimento di una partita di calcio, a causa di un improvviso arresto cardiaco, decedeva un giovane di sedici anni.

I congiunti hanno agito giudizialmente affinchè venisse accertata la responsabilità del medico ritenuto responsabile dell’evento per aver rilasciato un certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva pur avendo diagnosticato una patologia cardiaca. Il sanitario costituendosi in giudizio, nel sollecitare il rigetto della domanda, ha sostenuto di aver accertato le non perfette condizioni fisiche del ragazzo e di essersi convinto ad autorizzare la sua partecipazione alle attività sportive dell’oratorio solo dopo che un collega specialista in cardiologia, aveva descritto la situazione del ragazzo in termini di lieve patologia cardiovascolare compatibile con l’attività sportiva.

Il Tribunale ha rigettato le domande proposte contro il medico certificatore riconoscendo una certa percentuale di responsabilità in capo allo specialista cardiologo e un concorso i colpa in capo ai genitori.

In appello la domanda di condanna dei medici è stata completamente respinta.

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 20996 del 27.11.2012

In data 23 febbraio 1997 il giovane T.M. , di anni sedici, moriva per un improvviso arresto cardiaco che lo coglieva mentre stava praticando alcuni esercizi fisici di riscaldamento in vista dello svolgimento di una partita di calcio presso l’oratorio “S. Domenico Savio” di X.  .

Con atto di citazione notificato il 23 aprile 2002 i signori T.V. e R.R. – genitori del defunto – e G. e T.L. – fratello e sorella del medesimo – citavano a giudizio davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, il dott. S.A. , chiedendo che fosse accertata la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in ordine alla morte del loro congiunto, con conseguente condanna dello stesso al relativo risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale.

Assumevano gli attori che il citato medico era responsabile dell’evento letale in quanto aveva rilasciato a T.M. un certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva pur avendogli diagnosticato una patologia cardiaca, e che in forza di tale certificato il ragazzo aveva potuto prendere parte alle attività che gli erano poi risultate fatali.

Il dott. S. , costituendosi in giudizio, nel sollecitare il rigetto della domanda, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la società Milano Assicurazioni ed il dott. Ri.Do. ; sosteneva, in proposito, di aver accertato le non perfette condizioni fisiche del ragazzo e di essersi convinto ad autorizzare la sua partecipazione alle attività sportive dell’oratorio solo dopo che il collega Ri. , specialista in cardiologia, aveva descritto la situazione del T. in termini di lieve patologia cardiovascolare compatibile con l’attività sportiva.

Si costituivano entrambi i chiamati in causa, chiedendo il rigetto di tutte le domande.

Il Tribunale adito, dopo aver assunto prove orali ed aver espletato una c.t.u., rigettava le domande proposte contro il dott. S. , mentre riconosceva la responsabilità del dott. Ri. nella misura percentuale del 55 per cento, emettendo nei suoi confronti una sentenza di condanna generica; contestualmente, il Tribunale poneva un concorso di colpa a carico dei genitori del ragazzo, ritenuti responsabili per non aver illustrato adeguatamente ai due medici l’esistenza di una malformazione cardiaca e l’intenzione del loro figlio di prendere parte alle attività sportive di una squadra di calcio.

2. Avverso la pronuncia di primo grado proponevano appello principale T.V. , R.R. , G. e T.L. , mentre il dott. Ri. proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 9 giugno 2008, in parziale riforma di quella di primo grado, rigettava l’appello principale e, accogliendo quello incidentale, respingeva integralmente le domande proposte dagli originari attori, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Osservava la Corte territoriale che il primo problema da affrontare riguardava la valutazione del nesso di causalità, al fine di verificare se la morte di T.M. fosse da ricondurre alle condotte dei due medici citati in giudizio.

Al riguardo il giudice di appello, richiamando il contenuto della c.t.u. svolta in primo grado, rilevava che i consulenti tecnici, pur avendo concordato nel riconoscere che i due sanitari – e specialmente il dott. Ri. – avevano “sottostimato” la patologia cardiaca di cui soffriva il giovane M. , avevano tuttavia osservato che la asintomaticità del paziente, unita alla obesità del medesimo, rendevano molto difficile l’attività diagnostica e di difficile valutazione l’entità della malformazione dell’aorta. I consulenti avevano pure detto che la sottovalutazione dell’entità della patologia non aveva avuto “alcun impatto significativo sulla dinamica degli eventi”, in quanto anche una diagnosi più precisa non avrebbe potuto consigliare un approccio più aggressivo (in particolare, l’intervento chirurgico); l’attività sportiva, d’altra parte, è consigliata ai cardiopatici, ai quali deve ritenersi interdetta la sola attività agonistica. La Corte milanese, quindi, ricordava che i due consulenti tecnici avevano escluso che “tra il decesso e l’emissione del nulla-osta potesse sussistere un nesso di causalità”, tanto più che la morte era sopraggiunta in condizioni di “quasi riposo” o di riscaldamento; e la stenosi aortica può, purtroppo, condurre alla c.d. “morte improvvisa”, evento non prevedibile e non evitabile neppure con l’intervento chirurgico.

Ricordava la Corte d’appello che il giudice di primo grado aveva ritenuto di dissentire dalle conclusioni dei due consulenti tecnici, affermando che l’attività fisica svolta dal ragazzo doveva comunque considerarsi causalmente collegata con l’arresto cardiocircolatorio causa della morte.

La Corte milanese riteneva, al contrario, di non poter condividere le conclusioni cui era giunto il Tribunale in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, in quanto le risultanze della c.t.u. non apparivano in alcun modo viziate. Dal tenore della relazione tecnica, infatti, era emerso che la morte del T. poteva anche essersi verificata durante gli esercizi di riscaldamento, ma che l’attività fisica svolta in quell’occasione non poteva “essere annoverata tra quegli sforzi di particolare intensità che, di norma, potrebbero considerarsi idonei a determinare un arresto cardiaco in soggetti obesi ed affetti da grave valvulopatia”. Ne conseguiva, quindi, che il “naturale corso degli eventi” non era stato in alcun modo alterato dalla partecipazione all’attività sportiva, tanto più che la c.t.u. aveva anche accertato che le condizioni di salute del ragazzo non gli vietavano lo svolgimento di attività fisica, ma soltanto ne consigliavano la pratica in un ambiente idoneo.

Pertanto, anche volendo ammettere che i dottori S. e Ri. fossero stati non particolarmente attenti nell’imporre la necessità di un costante controllo medico del T. durante lo svolgimento dell’attività sportiva, ciò non aveva avuto alcuna decisiva efficacia causale, in quanto il ragazzo non aveva mai “preso parte ad attività sportive di carattere agonistico o competitivo, che gli erano assolutamente proibite”; né vi era prova alcuna che il costante controllo durante gli allenamenti avrebbe evitato la morte del giovane.

La Corte d’appello, quindi, richiamando le affermazioni in tema di nesso causale di cui alla sentenza 11 gennaio 2008, n. 581, delle Sezioni Unite di questa Corte, perveniva alla conclusione che “anche se il dott. S. non avesse emesso il nulla-osta, T.M. non si sarebbe comunque salvato e nemmeno avrebbe procrastinato il suo terribile destino”; ciò in quanto l’arresto cardiaco era stato determinato da fattori “esclusivamente immanenti” alla grave affezione cardiovascolare dalla quale era affetto il ragazzo.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano propongono ricorso per cassazione T.V. , R.R. , G. e T.L. , con un unico atto contenente tre motivi.

Resiste con controricorso il dott. Ri.Do. .Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Prima di procedere all’esame dei motivi, occorre prendere posizione sulla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, secondo cui l’intero ricorso sarebbe inammissibile sia perché gli odierni ricorrenti avrebbero impugnato la sentenza di primo grado soltanto in ordine alla responsabilità del dott. S. , senza in alcun modo censurare la posizione del dott. Ri. , sia perché i medesimi porrebbero oggi all’esame di questa Corte un profilo mai esaminato nei precedenti gradi di giudizio, ossia quello della responsabilità del dott. Ri. in ordine allo scadente monitoraggio delle condizioni di salute del giovane T.M.

Tale eccezione è infondata.

Come correttamente hanno rilevato i ricorrenti nella loro memoria, infatti, essi si trovavano, nel momento in cui hanno impugnato la sentenza di primo grado, nella posizione di vincitori, almeno in parte, nei confronti del dott. Ri. , poiché il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità di quel medico, sia pure nella misura del 55 per cento. La giurisprudenza di questa Corte, nel chiarire l’esatta portata dell’art. 346 cod. proc. civ., ha ribadito che la parte concretamente vittoriosa nel merito non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare eccezioni o questioni che risultano superate o assorbite (sentenze 12 gennaio 2006, n. 413, 13 aprile 2007, n. 8854, 26 novembre 2010, n. 24021), e che la disposizione dell’art. 346 cod. proc. civ. è dettata per la parte vittoriosa, la quale, non onerata dell’impugnazione per difetto di interesse, deve tuttavia riproporre specificamente, nell’atto di costituzione in appello, le domande e le questioni non accolte in primo grado (sentenza 23 giugno 2009, n. 14673).

Nella specie, quindi, si può ritenere che gli attuali ricorrenti, non avendo impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla posizione del dott. Ri. , abbiano implicitamente rinunciato ad ottenere il riconoscimento di una ulteriore percentuale di responsabilità a carico del medesimo, ovvero ad un aggravamento della sua posizione; ma non può per questo ritenersi che gli stessi, impugnando le altre statuizioni della sentenza di primo grado, abbiano anche rinunciato a mettere in discussione gli altri profili di detta pronuncia (nesso di causalità, natura agonistica dell’attività etc.).

Allo stesso modo, è infondato anche l’altro profilo preliminare eccepito nel controricorso, ossia quello della pretesa novità delle censure mosse all’operato del dott. Ri. ; dalla lettura della sentenza di appello, infatti, emerge senza dubbio che è stato il giudice di secondo grado a portare al centro della discussione processuale anche il profilo di responsabilità connesso allo scadente monitoraggio della salute del ragazzo deceduto. Pertanto i ricorrenti sono legittimati in questa sede a sollevare doglianze e censure anche in riferimento a detto profilo (che, peraltro, risultava già introdotto nel processo fin dal primo grado).

I motivi di ricorso devono, quindi, essere esaminati nel merito.

1.1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 112, 342 e 343 del codice di procedura civile.

Osservano i ricorrenti che la sentenza si fonda sul solo motivo relativo alla presunta inesistenza di un nesso di causalità tra la morte del minore ed il comportamento dei due medici citati in giudizio; in relazione a questo profilo, però, l’appellante incidentale dott. Ri. non aveva formulato alcun motivo di appello. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la parte appellante non possa limitarsi ad indicare la questione costituente l’oggetto del riesame, ma abbia l’onere di formulare specifiche e concrete ragioni di censura, sicché incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della pronuncia di primo grado che non sono state specificamente censurate, e tale vizio è rilevabile d’ufficio.

1.2. In riferimento a tale motivo, la difesa del controricorrente ha eccepito alcuni profili preliminari di inammissibilità: da un lato per genericità ed inidoneità dei quesiti di diritto, dall’altro perché simile vizio avrebbe potuto essere denunciato solo come vizio di motivazione e non come error in procedendo.

Tali rilievi sono privi di fondamento. I quesiti sono correttamente formulati, pongono con chiarezza e precisione a questa Corte i punti da esaminare e non sono molteplici, in quanto i due quesiti posti a p. 12 del ricorso appaiono strettamente conseguenti tra loro.

Quanto al tipo di censura idonea, la giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte, alla quale la presente pronuncia intende dare continuità, è nel senso che la violazione del principio di specificità dell’atto di appello, riconducibile all’art. 342 cod. proc. civ., rientra nell’ambito degli errores in procedendo, sicché la relativa censura è posta correttamente in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., consentendo a questa Corte un esame diretto degli atti (v. sentenze 24 novembre 2005, n. 24817, 13 settembre 2006, n. 19661, 14 agosto 2008, n. 21676, e 15 gennaio 2009, n. 806; cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 22 Maggio 2012, n. 8077).

1.3. Nel merito, tuttavia, il primo motivo di ricorso non è fondato.

L’interpretazione dell’atto di appello è compito del giudice di secondo grado; ora, anche volendo prescindere dal rilievo formale per cui la sentenza impugnata, alla p. 19, osserva che il dott. Ri. aveva escluso che potesse, nella specie, ravvisarsi l’esistenza di un nesso di causalità tra l’evento morte e la valutazione diagnostica, resta incontestabile che l’atto del 9 novembre 2005, col quale il dott. Ri. si è costituito in appello proponendo anche appello incidentale, espressamente era volto a fare accertare – come correttamente si osserva a p. 26-27 del controricorso – la completa estraneità dell’appellato in relazione ad ogni responsabilità per la morte del giovane T.M. . Ed è evidente, in considerazione del particolare tipo di controversia, che simile richiesta, unita al contenuto complessivo di quell’atto, nel quale si tendeva anche ad evidenziare la responsabilità del dott. S. , non poteva che coinvolgere l’intera e complessiva valutazione dell’accertamento compiuto dal giudice di primo grado, ivi compreso il punto sul nesso di causalità; argomento, questo, già oggetto di ampia delibazione da parte del Tribunale, il cui superamento era evidentemente indispensabile per pervenire al riconoscimento della completa estraneità del dott. Ri. rispetto ai fatti di causa.

Né va dimenticato che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il concorso di colpa dei genitori conseguente alla non adeguata informazione, da parte loro, del dott. Ri. circa l’intenzione del ragazzo di servirsi del certificato medico per poter prendere parte alle partite di calcio. Ciò consolida il convincimento di questa Corte secondo cui l’intero campo della responsabilità – anche sotto il profilo del nesso di causalità – era stato sottoposto al giudice di secondo grado; sicché non è configurabile né la violazione del principio di specificità dei motivi di appello, né alcuna ultrapetizione della sentenza oggi impugnata.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen. e 1223 cod. civ. in tema di nesso di causalità; tale motivo è suddiviso in tre diverse censure.

2.1. Con la prima censura si contesta che la Corte d’appello non abbia valutato l’evento alla luce del principio dell’hic et nunc.

Dalla relazione della c.t.u. svolta in primo grado, infatti, emerge sia che la patologia del ragazzo fu sottovalutata dal dott. Ri. – come poi era risultato anche all’esito dell’autopsia – sia che l’operato del medesimo era stato di “scadente inquadramento diagnostico”; ciò nonostante, i consulenti avevano escluso l’esistenza del nesso di causalità tra l’attività sportiva svolta e la morte, con valutazione non condivisa dal giudice di primo grado. La Corte d’appello, nel contraddire il giudizio del Tribunale, sarebbe incorsa in errore, ritenendo che lo svolgimento dello sforzo fisico insito negli esercizi di riscaldamento pre-partita non potesse assumersi quale causa dell’evento, in quanto la morte di M. sarebbe potuta avvenire anche in occasione di altri normali stress della vita quotidiana.

Il nesso di causalità, invece, va valutato in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui l’evento si è verificato; nel caso in esame, pertanto, il nesso di causalità avrebbe potuto essere escluso “solo se i medici legali avessero attestato che l’arresto cardiaco letale, in portatori di patologie simili a quelle di T.M. , può con elevata frequenza verificarsi anche del tutto spontaneamente, senza sollecitazione di alcuno stress”; ma i consulenti tecnici non hanno mai detto questo, ed hanno specificato che la morte improvvisa è un evento previsto, ma raro. Ne deriva che l’unico fattore (decisivo) di stress fu lo svolgimento dell’attività fisica da parte del ragazzo, che fu causa determinante della sua morte.

2.2. Con la seconda censura si contesta il mancato rispetto del principio probabilistico in tema di accertamento del nesso di causalità e, in particolare, la violazione della regola del ‘più probabile che non’, enunciato in numerose occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte.

Rilevano i ricorrenti che – contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di Monza – la Corte d’appello avrebbe impostato la soluzione del problema in termini di certezza del nesso eziologico, dimenticando che la c.t.u., pur affermando che l’attività sportiva è consigliabile per i cardiopatici, aveva ribadito che essa deve essere svolta in un contesto cardio-riabilitativo adeguato. In altre parole la Corte milanese, pur enunciando correttamente la regola del caso concreto, non ne avrebbe poi fatto la doverosa applicazione, non tenendo presente che T.M. avrebbe potuto essere autorizzato alla pratica del gioco del calcio solo in presenza di adeguati controlli periodici nel periodo di svolgimento dell’attività; e poiché tali cautele non furono osservate, si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che l’attività sportiva, secondo la regola del ‘più probabile che non’, fu la causa della morte del giovane.

2.3. Con la terza censura si lamenta il mancato rispetto dei canoni ermeneutici relativi al corretto significato dell’espressione ‘attività agonistica’.

Dalla relazione tecnica cui si riporta la sentenza impugnata emerge, infatti, che l’attività sportiva agonistica doveva ritenersi assolutamente vietata al T. , mentre quella non agonistica poteva essere svolta sotto continui controlli. Nella concreta fattispecie, la Corte d’appello ha escluso che l’attività in questione potesse qualificarsi agonistica, attenendosi ai criteri definitori indicati dalla Federazione italiana gioco calcio; tale valutazione, però, sarebbe errata. T.M. , infatti, era inserito nella squadra dell’oratorio nel ruolo di portiere e si accingeva a prendere parte ad una partita vera e propria, nella quale avrebbe dovuto giocare per tutto il tempo regolamentare, con conseguente sforzo fisico ed emotivo; pertanto, l’attività in questione ben si sarebbe dovuta definire come ‘agonistica’ nel senso etimologico del termine, ossia come partecipazione ad una gara.

2.4. Il complesso motivo – che esige una trattazione unitaria e postula una pronuncia della Corte sul tema del nesso di causalità in ordine alla responsabilità professionale del medico – non è fondato.

Occorre innanzitutto prendere le mosse da alcuni elementi di fatto che non sono ormai più in contestazione.

Come ha argomentato la Corte di merito, con motivazione che non presta il fianco a critiche, al giovane T.M. non doveva essere interdetta, in considerazione della sua patologia, qualsiasi attività sportiva, ma soltanto l’attività sportiva agonistica, ossia un’attività che, per modalità di svolgimento e per conseguente tensione emotiva, poteva essere in grado di determinare (o anche solo anticipare) la sua fine. È pure pacifico, come emerge dalla sentenza impugnata, che lo sfortunato ragazzo è morto mentre stava svolgendo un’attività di riscaldamento assolutamente modesta (“una brevissima corsa e alcuni esercizi di stretching”), di per sé non indicativa di una particolare tensione; tanto più che egli era stato destinato al ruolo di portiere proprio a causa della sua situazione fisica. La Corte di merito ha anche rilevato, sulla scorta della c.t.u. svolta, che il tipo di patologia dalla quale era affetto il giovane (stenosi dell’aorta) era, almeno in astratto, idonea a condurlo alla morte improvvisa. È stato anche accertato dal giudice di merito, sulla base della medesima c.t.u., che vi era stata, da parte del dott. Ri. , una ‘sottostima’ della grave patologia cardiaca del ragazzo, come aveva confermato anche l’esame autoptico eseguito subito dopo la morte.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, le critiche avanzate nel secondo motivo di ricorso non riescono a superare il corretto impianto della sentenza impugnata, la quale ha svolto un’indagine completa ed esauriente sotto tutti i profili, fornendo una motivazione logica ed adeguata che resiste alle censure dei ricorrenti.

La pronuncia in esame, infatti, è pervenuta alla conclusione per cui è mancata ogni prova della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività svolta dal ragazzo in quel momento e l’evento morte. In altre parole, anche volendo ammettere una disattenta attività di diagnosi da parte del dott. Ri. , come pure dando per pacifico che la morte di M. sia avvenuta durante l’allenamento e non dentro gli spogliatoi – punto questo che aveva indotto il giudice di primo grado a dissentire dalle conclusioni della c.t.u. – resta comunque il fatto che nessuno di questi elementi – la cui compiuta analisi non può, peraltro, essere svolta sul diverso terreno dell’elemento soggettivo del contestato evento di danno (e cioè quello della colpa dei sanitari), senza che, in precedenza, sia rettamente esaminata e risolta la preliminare questione eziologica (Cass., sentenze 18 aprile 2005, n. 7997, e 16 ottobre 2007, n. 21619), consistente nell’indagine circa la oggettiva probabilità che la condotta, astrattamente considerata, risulti in significativa relazione causale, secondo la regola probatoria del ‘più probabile che non’, con l’evento – ha raggiunto “quel grado di intensità necessario a determinare o semplicemente favorire l’arresto delle funzioni del muscolo cardiaco”, sicché il naturale corso degli eventi non ha “subito alcuna alterazione in ragione delle suddette circostanze”.

Con motivazione esente da vizi logici o giuridici, i giudici di appello hanno anche evidenziato che, pur ammettendo una ipotetica violazione di regole di prudenza consistente nel non aver preteso che lo svolgimento dell’attività sportiva avvenisse sotto costante monitoraggio – violazione che, altrettanto ipoteticamente, integrerebbe il diverso elemento strutturale dell’illecito costituito dalla colpa – tale inosservanza non ha avuto “alcuna concreta rilevanza causale nel caso di specie, non essendovi prova alcuna che in presenza di un costante controllo medico, durante gli allenamenti ovvero durante il riscaldamento, l’evento-morte non si sarebbe affatto verificato”.

Si tratta, com’è agevole intuire, di conclusioni in termini fattuali, pienamente argomentate, che non possono essere riesaminate da questa Corte, la quale non può sostituire una propria diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

2.5. Ciò che spetta al giudice di legittimità, invece, è la valutazione giuridica in tema di nesso di causalità.

Al riguardo, i richiami contenuti nel motivo di ricorso alla giurisprudenza in argomento sono corretti, ma non per questo conducono alla cassazione della sentenza impugnata.

Questa Corte, infatti, ha da tempo chiarito che, in tema di responsabilità professionale del medico, il positivo accertamento del nesso di causalità deve formare oggetto di prova da parte del danneggiato (v., tra le altre, le sentenze 18 aprile 2005, n. 7997, e 11 maggio 2009, n. 10743); come pure ha insegnato che, in relazione alla causalità omissiva, “la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale” (così, tra le altre, le sentenze 13 maggio 2008, n. 11903, e 2 febbraio 2010, n. 2360); il relativo accertamento, in altre parole, deve tendere ad (accertare)che l’evento non si sarebbe verificato se l’agente avesse tenuto la condotta doverosa a lui imposta, con esclusione di fattori alternativi (sentenza 14 febbraio 2012, n. 2085).

Questo accertamento a contrario o ‘controfattuale’ si deve svolgere, come i ricorrenti evidenziano, in base al principio della c.d. preponderanza dell’evidenza o del ‘più probabile che non’ (secondo quanto enunciato da questa Sezione nella citata sentenza n. 21619 del 2007, poi autorevolmente ripreso dalla pronuncia delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 576, e confermato, tra le altre, dalle recenti sentenze di questa Sezione 17 febbraio 2011, n. 3847, e 21 luglio 2011, n. 15991).

A tale ormai consolidata giurisprudenza l’odierna pronuncia intende dare continuità. Sennonché, per le ragioni sopra in sintesi riportate, la sentenza di appello ha dato contezza proprio del fatto che l’accertamento controfattuale ha condotto ad esito negativo; in altre parole, non ha trovato alcun riscontro probatorio l’ipotesi per cui, ove allo sfortunato giovane fosse stata impedita ogni attività sportiva, ciò ne avrebbe evitato la morte improvvisa. Va ribadito nell’odierna pronuncia – come questa Corte ha affermato in altra occasione (sentenza 10 maggio 2000, n. 5962) – che il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento morte, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento morte; sicché per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene ‘vita’, è necessario non solo che il fatto non abbia generato l’evento letale, ma anche che non l’abbia minimamente accelerato. La sentenza impugnata, però, è stata precisa anche su questo punto, là dove ha spiegato che l’arresto cardiaco è stato determinato da “fattori esclusivamente immanenti” alla patologia dalla quale era afflitto il ragazzo, con ciò escludendo che la modesta attività sportiva di quella fatale giornata possa avere avuto un effetto anche solo anticipatorio della morte. Del resto, la sentenza in esame ha anche rilevato che l’attività sportiva del ragazzo si era protratta “per alcuni mesi” (evidentemente, senza motivi di allarme), il che corrobora ancor di più la tesi della tragica fatalità, non causalmente ricollegabile a responsabilità del medico.

2.6. Alla luce delle precedenti considerazioni, quindi, perdono rilievo sia le contestazioni sulla natura agonistica o meno dell’attività sportiva compiuta da M. sia quelle relative al luogo ove la morte si è verificata, potendosi dare per pacifico che essa sia avvenuta in campo e durante lo svolgimento della modesta attività di riscaldamento sopra descritta.

 

D’altra parte occorre anche rilevare, sia pure come argomento di indiretta conferma della incensurabilità della pronuncia impugnata, che non risulta dimostrato, pur ai fini della necessaria valutazione dell’elemento della colpa, che il dott. Ri. era stato effettivamente informato, da parte della vittima o dei suoi genitori, dell’intenzione di svolgere attività di calciatore, sia pure a livello amatoriale e non competitivo. Proprio su questo punto, infatti, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto un significativo concorso di colpa a carico dei familiari del ragazzo; e non risulta che il giudizio di appello, che pure ha modificato l’esito del precedente, abbia evidenziato elementi in grado di superare, sotto questo profilo, la pronuncia del Tribunale.

 

3.1. Col terzo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., su due fatti decisivi e controversi.

 

Il primo fatto ha ad oggetto la natura agonistica dell’attività del calcio. Osservano i ricorrenti che, ove questa Corte non condividesse le censure già riportate in relazione al punto 3 del secondo motivo, dovrebbe almeno concordare sul fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto motivare adeguatamente su questo punto. Si tratta di un punto controverso, poiché fin dal giudizio di primo grado gli odierni ricorrenti avevano definito ‘capziosa’ la distinzione tra attività ricreativa ed attività agonistica, in quanto nella specie si trattava, comunque, di un’attività di tipo competitivo.

 

Il secondo fatto ha ad oggetto il momento in cui si verificò la crisi cardiaca letale. Si rileva, in proposito, che nei giudizi di merito si discusse ampiamente se l’arresto cardiaco si fosse verificato negli spogliatoi, ossia in una fase di ‘quiete’, ovvero sul campo di calcio, durante lo svolgimento degli esercizi di riscaldamento.

 

3.2. La trattazione di questo motivo di ricorso può ritenersi assorbita, alla luce delle considerazioni compiute in sede di analisi del secondo motivo.

 

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

 

Tenendo conto della tragicità dell’evento, dei discordanti esiti dei due giudizi di merito e della complessità e delicatezza delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.